Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19610/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il Tribunale di Ravenna nel rigetto della domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto a permessi straordinari retribuiti per motivi di studio anche oltre la durata prevista del corso di studi universitari. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 (sostenendo che la norma non discrimina tra studenti in corso e fuori corso e consente permessi per frequenza e preparazione esami a prescindere dall'essere fuori corso), nonché violazione delle regole ermeneutiche degli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione dell'art. 345 c.p.c. per non ammissione del documento attestante la frequenza. Inoltre era contestata preliminarmente l'ammissibilita della notifica del ricorso per cassazione per presunte irregolarita di formato della procura/scansione per PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: la previsione dell'art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 va interpretata, alla luce della lettera e della ratio, come riferita alla frequenza nei limiti della durata legale del corso universitario (ultimo, penultimo anno ecc.), e quindi non applicabile ai lavoratori studenti "fuori corso" per ottenere permessi retribuiti illimitati oltre la durata legale. La Corte ha altresì respinto l'eccezione sulla notifica e formato dei documenti telematici, ritenendo compatibile la scansione con attestazione di conformità ai fini della notifica telematica in proprio; ha negato il vizio relativo alla non ammissione del documento di frequenza. Condanna il ricorrente alle spese di cassazione e dà atto dell'eventuale obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato previsto per i ricorsi integralmente rigettati.

Norme richiamate

  • Art. 28 CCNL Federcasa 2002-2005

    La norma, sebbene estenda il diritto allo studio rispetto allo Statuto dei lavoratori, contiene limiti (150 ore annue, tetto del 3% dei dipendenti, criteri di priorità) e riferimenti all'ultimo e penultimo anno di corso che la rendono applicabile principalmente agli studenti iscritti nel periodo della durata legale del corso; non riconosce permessi retribuiti illimitati ai "fuori corso".

  • Art. 10, comma secondo, L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    Riconosce un diritto generale dei lavoratori studenti a permessi retribuiti per sostenere esami; la clausola contrattuale (art. 28 CCNL) è una specificazione migliorativa di tale diritto ma può porvi limiti e condizioni che vanno rispettati.

  • Artt. 1362 e ss. c.c.

    Principi di interpretazione del contratto e della norma: la Corte ha applicato l'interpretazione letterale e teleologica della norma contrattuale, ritenendo corretta la lettura che limita i benefici agli anni di corso legale e che giustifica i limiti posti dal CCNL.

  • Art. 345 c.p.c.

    Questione relativa all'ammissione di un documento attestante la frequenza fuori corso: la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato utilizzo di tale documento, non trovando violazione delle norme sul mezzo di prova come dedotto dal ricorrente.

  • Provvedimento ministeriale 16 aprile 2014, art. 19-bis (Specifiche tecniche)

    Tale normativa tecnica non si applica al processo di cassazione nella parte in cui riguarda il deposito telematico, atteso che il deposito telematico del ricorso di cassazione non era allora consentito; la notificazione via PEC corredata da attestazione di conformità della copia informatica a quella analogica è risultata valida.

  • Art. 3-bis e ss. legge 53/1994

    Norme che regolano la notificazione telematica con scansione e attestazione di conformità: la Corte ha ritenuto che la notificazione con copia scansionata e attestazione sia valida ai fini della funzione notifica tramite PEC, in base al regime vigente ratione temporis.

  • Art. 1 comma 17 L. 228/2012 e Art. 13 DPR 115/2002 (comma 1-quater)

    La Corte dà atto dell'obbligo processuale dell'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata.

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale che riconosce permessi per "frequenza" va interpretata alla luce della lettera e della ratio: riferimenti a ultime annualità del corso indicano applicazione ai soli studenti iscritti nei tempi ordinari del corso, escludendo gli "fuori corso" salvo diversa previsione esplicita.
  • Il diritto statale agli esami (Statuto dei lavoratori) e le clausole contrattuali migliorative sono compatibili: il contratto può ampliare il diritto ma anche disciplinarne limiti e condizioni ragionevoli (es. numero di ore, percentuali di beneficiari, criteri di priorità).
  • In caso di conflitto tra diritto del lavoratore allo studio e interesse del datore di lavoro alla prestazione, l'interpretazione tende a bilanciare i diritti limitando quando necessario l'estensione temporale dei permessi.
  • La produzione tardiva di documenti probatori deve rispettare le regole processuali; la loro ammissione non è automatica e la mancata ammissione non implica automaticamente vizio se la Corte ritiene inammissibile o irrilevante il documento.
  • Quanto alle notifiche per Cassazione, è possibile utilizzare copie scansionate con attestazione di conformità ai fini di notifiche telematiche in proprio; le specifiche tecniche successive non valgono retroattivamente ove il deposito telematico non fosse consentito.
  • Chi impugna in Cassazione deve valutare il rischio economico: ricorsi integralmente rigettati possono comportare condanna alle spese e l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.