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Decreto dirigenziale n. 330 del 24/08/2023

Decreto Dirigenziale R.D. 330 del 11 agosto 2023 – Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce due capitolati tecnici: uno per l’omologazione dell’attrezzatura "provagiochi" destinata ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, l’altro per l’approvazione degli strumenti OBD da utilizzare sulle vetture e sui veicoli leggeri fino a 3,5 t immatricolati dal 1° settembre 2009. Il provvedimento attua la disciplina europea sui controlli tecnici periodici e aggiorna le prescrizioni nazionali in materia di revisione, con conseguente abrogazione della precedente circolare del 2000 sui banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per la commercializzazione e l’utilizzo delle attrezzature già approvate e per l’entrata in uso obbligatoria degli OBD.

definizione delle norme tecniche di omologazione del provagiochi per veicoli >3,5 t e di approvazione degli strumenti OBD per veicoli fino a 3,5 t

Norme tecniche per provagiochi e OBD nelle revisioni dei veicoli

Il decreto del Direttore generale per la motorizzazione definisce i capitolati tecnici e le regole di omologazione/approvazione di due attrezzature impiegate nelle revisioni periodiche: il provagiochi per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e lo scantool OBD per veicoli leggeri fino a 3,5 t immatricolati dal 1° settembre 2009. Il provvedimento dà attuazione alla disciplina del Codice della strada e al d.m. 19 maggio 2017, n. 214, di recepimento della direttiva 2014/45/UE, e tiene conto anche della disciplina europea sui dati di consumo ed emissioni di CO2.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, quale fondamento, la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici, l’articolo 80 del d.lgs. n. 285/1992, gli articoli 52, 71 e 229 del Codice della strada, il d.P.R. n. 495/1992, il d.m. n. 214/2017 e il d.m. 18 maggio 2018, n. 211 sulle istruzioni operative per i controlli tecnici. Per l’OBD richiama inoltre la direttiva 2021/392/UE e la disciplina tecnica del sistema MCTCNet2. La finalità è uniformare i requisiti tecnici delle attrezzature utilizzate in revisione, assicurando conformità, sicurezza e interoperabilità con i sistemi informatici ministeriali.

Omologazione dell’attrezzatura "provagiochi" per veicoli > 3,5 t

L’articolo 1 rinvia all’Allegato I, che contiene la norma di omologazione del provagiochi destinato ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, in particolare delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4. L’attrezzatura è definita come strumento per il controllo visivo dei giochi degli organi di sterzo, degli assi e delle sospensioni, da utilizzare nelle operazioni di revisione con accesso dal basso al veicolo.

Il capitolato prevede che il provagiochi:

  • sia installato su ponte sollevatore o su fossa di ispezione;
  • sia dotato di lampada di ispezione;
  • consenta di sollecitare in sicurezza sterzo, assi e sospensioni per evidenziare giochi nei punti di fissaggio e accoppiamento;
  • operi con piastre mobili che effettuano movimenti trasversali e longitudinali contrapposti.

Caratteristiche tecniche del provagiochi classe 2

L’Allegato I distingue due classi, ma il decreto disciplina la classe 2, relativa ai veicoli con massa complessiva > 3,5 t. Sono indicati i seguenti requisiti principali:

  • portata per asse: 13.000 kg;
  • corsa trasversale e longitudinale della singola piastra: 95 mm;
  • corsa rispetto alla posizione iniziale centrale: 47,5 mm;
  • forza utile per ogni piastra a fine corsa: 48.750 N;
  • coefficiente di aderenza: 0,6 in superficie bagnata e 0,8 in superficie asciutta;
  • velocità del movimento con carico di 1000 kg per piastra: da 5 a 15 cm/sec;
  • lunghezza piastra mobile in direzione longitudinale: 500 mm.

Il dispositivo di comando è una pulsantiera mobile, utilizzabile sotto il veicolo, con alimentazione elettrica in bassa tensione (massimo 24 V), comandi a uomo presente, collegamento via cavo o wireless alla unità di potenza e lampada integrata da almeno 1000 lux a 1 metro.

Procedure di verifica del provagiochi

Il capitolato disciplina:

  • verifica iniziale, dopo installazione e prima dell’uso, eseguita dal costruttore o da enti di certificazione riconosciuti;
  • verifica periodica o occasionale, con cadenza annuale e dopo ogni riparazione.

Le verifiche comprendono controllo dimensionale, funzionale, dei movimenti a vuoto, del ritorno delle piastre, dell’aderenza, delle sicurezze, della lampada e della velocità. In caso di mancata verifica periodica entro i termini, l’attrezzatura non può essere utilizzata per prove ufficiali.

Libretto metrologico e documentazione del provagiochi

L’attrezzatura deve essere corredata da libretto metrologico, nel quale vanno indicati classe, destinazione d’uso e valori oggetto di verifica. L’originale deve accompagnare sempre l’attrezzatura e una copia va depositata presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente. L’allegato contiene anche fac-simile di dichiarazione di conformità, pagine per verifiche, riparazioni e elenco di laboratori e tecnici autorizzati.

Procedura di prova sui veicoli > 3,5 t

L’Allegato I disciplina anche le modalità operative di controllo in revisione. La prova mira a verificare lo stato degli organi di sterzo e sospensione, senza smontaggio di parti del veicolo. Le operazioni preliminari impongono la corretta pressione dei pneumatici, il centraggio del veicolo sulle piastre e il bloccaggio degli assi con freno o dispositivo premipedale.

Il controllo visivo riguarda integrità e collegamento di componenti quali bracci, aste, puntoni, molle, balestre, barre stabilizzatrici, bulloneria, telaio e scocca, nonché guarnizioni, soffietti e cappucci. Il controllo strumentale con provagiochi prevede movimenti a corsa breve e lunga, anche a ruote sterzate, per evidenziare giochi su cuscinetti ruota, tiranti, boccole, ancoraggi ammortizzatori, assali e perni fusi.

Norma di approvazione dell’attrezzatura OBD

L’articolo 2 rinvia all’Allegato II, che definisce la norma di approvazione degli strumenti OBD per veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati dal 1° settembre 2009. Il capitolato riguarda la verifica della funzionalità del sistema OBD sui veicoli leggeri Euro 5 ed Euro 6 e individua la strumentazione da usare in aggiunta alla circolare 3997/604 del 6 settembre 1999.

La prova comune riguarda veicoli ad accensione comandata e spontanea e comprende:

  • controllo della spia MIL;
  • lettura dei codici guasto;
  • verifica dei readiness test;
  • lettura del VIN;
  • per N1 e M1 immatricolati dal 1° gennaio 2021, lettura dei dati previsti dal regolamento (UE) 2021/392 sui consumi e sulle emissioni di CO2.

Requisiti della strumentazione OBD e del collegamento informatico

Lo scantool deve essere conforme alla ISO 15031-4 e alle norme richiamate in allegato, con interfacce compatibili con i protocolli ISO 9141-2, ISO 14230-1/4, SAE J1850 e ISO 15765-4, nonché con connettore diagnostico SAE J1962. Deve supportare almeno i servizi diagnostici 01, 03 e 09, mentre non sono ammessi in prova i servizi di cancellazione errori e lettura errori saltuari.

Il collegamento ai sistemi informatici deve rispettare i requisiti MCTCNet2 in termini di intercambiabilità e sicurezza informatica. Sono previste modalità di connessione di tipo DIR e RETE.

Verifica di approvazione e controlli successivi dello scantool

L’Allegato II prevede prove di approvazione su alimentazione, connettore OBD, schermatura/compatibilità elettromagnetica e temperatura. In particolare, lo strumento deve funzionare tra 8 e 32 Vdc, sopportare 36 Vdc per 10 minuti, resistere a tensione inversa di 36 Vdc per 10 minuti e operare in condizioni ambientali definite.

Sono inoltre previsti controlli successivi da parte del C.S.R.P.A.D. o dei C.P.A. autorizzati presso le officine. Il decreto precisa che lo scantool non è un dispositivo di misura soggetto a metrologia legale, per cui non sono previste verifiche iniziali o periodiche analoghe a quelle del provagiochi; resta però obbligatoria la scheda tecnica approvata.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Dalla data di entrata in vigore cessa di trovare applicazione la circolare prot. n. 6710/604 del 27 luglio 2000 sull’approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti. Le attrezzature provagiochi approvate secondo tale circolare possono essere:

  • commercializzate fino a un anno dall’entrata in vigore del decreto;
  • utilizzate fino a tre anni dall’entrata in vigore.

Le attrezzature OBD approvate secondo il nuovo decreto diventano obbligatorie dopo sei mesi dalla pubblicazione. L’entrata in vigore generale è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Ambito e finalità del decreto

Il decreto disciplina le caratteristiche tecniche minime e le procedure di verifica di due attrezzature per le revisioni: il provagiochi per veicoli pesanti e lo scantool OBD per veicoli leggeri. La base normativa è rinvenuta nell’articolo 80 del Codice della strada, nel d.P.R. n. 495/1992, nel d.m. n. 214/2017 di recepimento della direttiva 2014/45/UE e nelle ulteriori norme richiamate in materia di diagnosi e dati emissivi.

Norma tecnica per il provagiochi

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, appartenenti alle categorie internazionali M2, M3, N2, N3, O3 e O4, la norma di omologazione è quella contenuta nell’Allegato I. L’attrezzatura deve consentire il controllo visivo dei giochi di sterzo, assi e sospensioni, operando su ponte sollevatore o fossa di ispezione e con lampada di ispezione.

Caratteristiche del provagiochi e verifiche

Il capitolato prevede due classi di provagiochi, ma il decreto riguarda la sola classe 2, con portata per asse pari a 13.000 kg. Sono fissati requisiti su movimenti delle piastre, comandi a pulsantiera mobile, forza utile, corsa, coefficienti di aderenza, velocità e dimensioni compatibili con ponte o fossa. Sono disciplinate verifica iniziale, verifiche periodiche annuali e dopo riparazione, nonché la tenuta del libretto metrologico.

Norma tecnica per l’OBD

Per i veicoli di massa fino a 3,5 t immatricolati dal 1° settembre 2009 la norma di approvazione è quella dell’Allegato II. Il capitolato disciplina la prova del sistema OBD per veicoli Euro 5 ed Euro 6, includendo lettura MIL, readiness test, VIN e, per i veicoli N1 e M1 immatricolati dal 1° gennaio 2021, anche i dati OBFCM relativi ai consumi e alle emissioni di CO2.

Abrogazioni e regime transitorio

Dalla data di entrata in vigore cessa l’applicazione della circolare prot. n. 6710/604 del 27 luglio 2000 sui banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti. Le attrezzature provagiochi già approvate secondo quella circolare possono essere commercializzate per un anno e utilizzate per tre anni dall’entrata in vigore del decreto. Gli OBD approvati secondo il nuovo capitolato diventano obbligatori dopo sei mesi dalla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradalefinanziamenti e contributiautotrasporto

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