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Risoluzione

Risoluzione n. 5 del 19/01/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i Confidi, comunque costituiti, determinano la base imponibile IRAP con il metodo retributivo di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e non applicano l’aliquota maggiorata prevista per banche e altri enti finanziari. Si conferma quindi l’aliquota ordinaria del 3,9% e si esclude l’applicazione del regime IRAP di cui all’art. 6 del medesimo decreto.

IRAP dei Confidi: base imponibile e aliquota applicabile

IRAP dei Confidi: base imponibile e aliquota applicabile

La risoluzione affronta il trattamento IRAP dei Consorzi di garanzia dei fidi (Confidi), chiarendo se, pur essendo soggetti riconducibili al settore finanziario, debbano applicare il regime previsto per banche e intermediari finanziari oppure quello riservato agli enti privati non commerciali. Il documento conclude che i Confidi determinano in ogni caso la base imponibile con il metodo retributivo e applicano l’aliquota ordinaria.

Quesito posto

L’istante chiede conferma su due profili:

  • se, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i Confidi possano applicare l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cioè il cosiddetto metodo retributivo;
  • se possano applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% prevista per gli enti non commerciali, anziché l’aliquota del 4,65% prevista per banche e altri enti finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tesi dell’istante

L’istante sostiene che per i Confidi valgano sempre:

  • la determinazione della base imponibile secondo l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
  • l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Tale conclusione viene fatta discendere dal richiamo operato dall’art. 13, comma 47, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, norma quadro sul riordino della materia dei Confidi. Secondo l’istante:

  • non rileva che alcuni consorzi, superate determinate soglie di attività, debbano trasformarsi in intermediari vigilati e iscriversi nell’elenco speciale ex art. 107 TUB;
  • il riferimento del citato art. 13 ai Confidi “comunque costituiti” implicherebbe l’applicazione della disciplina del metodo retributivo a tutti i Confidi;
  • l’aliquota del 4,65% non sarebbe applicabile, poiché i Confidi sarebbero sostanzialmente assimilabili agli enti non commerciali, come confermato anche dalla loro collocazione nei modelli dichiarativi al di fuori della sezione dedicata a banche e soggetti finanziari.

Valutazione normativa dell’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto due disposizioni centrali dell’art. 13 del D.L. n. 269 del 2003:

  • il comma 45, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, i Confidi comunque costituiti si considerano enti commerciali;
  • il comma 47, secondo cui i Confidi comunque costituiti determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede per gli enti privati non commerciali una base imponibile pari all’ammontare:

  • delle retribuzioni spettanti al personale dipendente;
  • dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
  • dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

L’Agenzia osserva che, sotto il profilo soggettivo, i Confidi operano nel settore finanziario e, in astratto, sarebbero riconducibili ai soggetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per i quali la base imponibile è determinata secondo le voci del conto economico. Tuttavia, la norma speciale dell’art. 13, comma 47, del D.L. n. 269 del 2003 impone ai Confidi, “comunque costituiti” e “in ogni caso”, l’applicazione del metodo retributivo.

Da ciò l’Agenzia deduce che il legislatore ha voluto riservare ai Confidi, pur soggettivamente configurabili come enti finanziari, la disciplina propria degli enti privati non commerciali ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Esclusione del regime IRAP delle banche e degli enti finanziari

Secondo l’Agenzia, il solo profilo soggettivo non è sufficiente per applicare ai Confidi il regime IRAP delle banche e degli altri enti finanziari. In particolare:

  • il riferimento contenuto nell’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 a “le banche e gli altri enti e società finanziari” non può prevalere sulla disciplina speciale del citato art. 13, comma 47;
  • l’applicazione dell’art. 6 è, in generale, vincolata anche al metodo di calcolo della base imponibile previsto dalla medesima norma;
  • per i Confidi non può quindi operare il regime proprio delle banche e degli intermediari finanziari, né per la base imponibile né per l’aliquota.

Richiamo all’evoluzione normativa e ai modelli dichiarativi

La risoluzione ricostruisce anche l’origine del trattamento peculiare dei Confidi ai fini IRAP, individuandola nel D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 4, comma 1, lettera b), che aveva incluso i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado tra i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo l’art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Viene inoltre evidenziato che nei modelli dichiarativi i Confidi sono stati collocati:

  • sin dall’origine, nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali;
  • non nella seconda sezione riservata a banche e altri soggetti finanziari.

La collocazione è richiamata anche con riferimento al modello IRAP 2014, in cui i Confidi risultano nel rigo IC63 della Sezione V - Società in regime forfetario. Tale dato è indicato come coerente con la disciplina speciale applicabile ai Confidi.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conferma la soluzione prospettata dall’istante e afferma che:

  • i Confidi determinano la base imponibile IRAP con il metodo retributivo di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
  • non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
  • resta quindi applicabile l’aliquota ordinaria del 3,9%.

Indicazione finale di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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