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Risoluzione

Risoluzione n. 10 del 23/01/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che una Fondazione ONLUS che gestisce un consultorio può mantenere la qualifica di ONLUS anche se svolge, in casi limitati, prestazioni aggiuntive a pagamento necessarie a completare terapie già avviate, purché tali attività siano direttamente connesse a quelle istituzionali e rispettino i limiti di non prevalenza e di incidenza economica previsti dal D.Lgs. 460/1997.

ONLUS e attività consultoriale a pagamento

ONLUS e attività consultoriale a pagamento

La risoluzione affronta il tema della qualificazione ONLUS di una fondazione che gestisce un consultorio familiare quando, oltre alle prestazioni gratuite rimborsate dal sistema sanitario, renda anche prestazioni ulteriori a pagamento richieste per completare una terapia. L’Amministrazione esamina se tali corrispettivi possano compromettere il mantenimento della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Quesito posto dalla Fondazione

La Fondazione ALFA ONLUS chiede se la previsione di prestazioni consultoriali rese dietro pagamento di un corrispettivo, non rimborsato dalla Regione e posto a carico dell’utente, possa incidere negativamente sulla permanenza della qualifica di ONLUS. Il caso riguarda prestazioni rese nell’ambito di terapie già iniziate, per le quali il numero massimo di interventi gratuiti/rimborsati risulta insufficiente a garantire l’efficacia del trattamento.

Quadro normativo richiamato

La Fondazione richiama:

  • l’articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, che disciplina i consultori familiari e prevede la gratuità delle prestazioni, salvo l’onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici a carico dell’ente o del servizio competente;
  • la normativa regionale lombarda, in particolare la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 e la deliberazione della Giunta regionale n. 4597 del 28 dicembre 2012, che ha approvato un nuovo tariffario e definito le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria;
  • il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 460, con particolare riferimento all’articolo 10, che disciplina i requisiti ONLUS e le attività direttamente connesse.

Soluzione interpretativa prospettata dalla Fondazione

Secondo la Fondazione, le prestazioni rese dietro corrispettivo non possono essere qualificate come attività istituzionali, ma possono essere considerate attività direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto:

  • contribuiscono al finanziamento dell’attività;
  • sono necessarie al completamento della terapia;
  • ne aumentano l’efficacia complessiva.

La Fondazione evidenzia che tali prestazioni aggiuntive sono rese a utenti che hanno già usufruito del numero massimo di prestazioni gratuitamente rimborsabili dal servizio sanitario.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la propria risoluzione n. 70/E del 20 marzo 2009, secondo cui un ente che gestisce un consultorio può essere iscritto nell’anagrafe ONLUS nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, qualora il consultorio persegua gli scopi dell’articolo 1 della legge n. 405 del 1975 senza oneri economici a carico degli utenti.

Nel caso esaminato, viene rilevato che la Regione Lombardia, anche a fronte della diminuzione delle risorse disponibili, ha previsto un contingentamento delle prestazioni rimborsabili e il pagamento, da parte dell’assistito, delle prestazioni ulteriori necessarie al completamento della terapia. Le prestazioni a pagamento sono descritte come analoghe a quelle gratuite e rimborsate, ma rese solo dopo l’esaurimento del numero massimo di interventi coperti dal sistema sanitario.

Qualificazione delle prestazioni come attività direttamente connesse

L’Agenzia ritiene che, a tali condizioni, le prestazioni aggiuntive possano rientrare tra le attività "direttamente connesse" ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460 del 1997. In particolare, viene richiamata la previsione secondo cui sono direttamente connesse le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Condizioni e limiti per il mantenimento della qualifica ONLUS

La risoluzione ricorda che l’esercizio delle attività direttamente connesse è consentito solo se:

  • non sono prevalenti rispetto alle attività istituzionali;
  • i relativi proventi non superano il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.

Ai fini della valutazione della prevalenza, viene richiamata la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che indica come rilevanti, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • investimenti;
  • impiego di risorse materiali e umane;
  • numero delle prestazioni effettuate.

Conclusione dell’Agenzia

Alla luce delle condizioni descritte, l’Agenzia conclude che la Fondazione non perde la qualifica di ONLUS per il solo fatto di percepire compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di terapie già in corso, purché tali attività restino direttamente connesse, non prevalenti e rispettose del limite economico del 66 per cento delle spese complessive.

Vigilanza finale

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano correttamente osservati dagli uffici dipendenti.

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