Risoluzione n. 9 del 22/01/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il fiduciante può beneficiare della detrazione per investimenti in una start-up innovativa anche se le quote sono intestate a una fiduciaria e anche se l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese avviene dopo quella ordinaria, purché l’investimento sia in denaro e siano rispettati gli altri requisiti normativi.
Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative tramite società fiduciaria
Incentivi all'investimento in start-up innovative tramite fiduciaria
La risoluzione esamina il caso di un soggetto che ha conferito denaro nella costituzione di una S.r.l., con quote formalmente intestate a una società fiduciaria, e chiede se possa fruire della detrazione prevista per gli investimenti in start-up innovative. L’Agenzia affronta anche il profilo temporale dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, successiva all’iscrizione nella sezione ordinaria.
Fatti oggetto dell’interpello
Nel maggio 2013 TIZIO, insieme ad altre tre persone fisiche, ha costituito BETA S.r.l. con capitale sociale di euro 10.000 mediante conferimenti in denaro. ALFA S.p.A. ha sottoscritto, in virtù di mandato fiduciario, una quota pari al 96% del capitale sociale, poi precisata come 94% sulla base degli atti depositati.
Successivamente, nell’agosto 2013, BETA S.r.l. è stata iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come start-up innovativa, a seguito della modifica normativa che ha ampliato l’ambito soggettivo della disciplina anche alle società partecipate in prevalenza da persone giuridiche.
L’istante chiede se l’agevolazione fiscale ex articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 spetti in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione, nonostante:
- le quote siano intestate formalmente alla fiduciaria;
- l’iscrizione nella sezione speciale sia avvenuta dopo l’iscrizione nella sezione ordinaria.
Posizione del contribuente
Il contribuente sostiene di avere diritto alla detrazione perché, in presenza di intestazione fiduciaria, il reale titolare delle quote resta il fiduciante, che è quindi il soggetto fiscalmente rilevante. Ritiene inoltre che la disciplina delle start-up innovative non imponga che l’investimento avvenga solo dopo l’iscrizione nella sezione speciale.
Secondo l’istante:
- escludere i conferimenti dei soci fondatori sarebbe discriminatorio;
- negare il beneficio in questo caso svuoterebbe la portata della modifica normativa che ha ampliato la platea dei soggetti ammessi;
- il limite del 30% di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 30 gennaio 2014 non si applica ai conferimenti in sede di costituzione, poiché al momento della costituzione non esistono ancora partecipazioni nella società costituenda.
L’istante conclude che il valore di euro 9.400 possa essere indicato nel quadro RP, Sezione VI, del modello Unico 2014 come investimento agevolabile.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, anche cooperativa, o una Societas Europaea residente in Italia, non quotata, in possesso di requisiti specifici.
Per accedere al regime agevolativo, la start-up deve possedere:
- i requisiti cumulativi previsti dalle lettere da b) a g) del comma 2;
- almeno uno dei requisiti alternativi di cui alla lettera h).
Inoltre, deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25.
L’articolo 29 del medesimo decreto introduce un’agevolazione fiscale per chi investe nel capitale della start-up innovativa, sotto forma di detrazione o deduzione. Le modalità attuative sono disciplinate dal decreto interministeriale 30 gennaio 2014. La circolare n. 16 dell’11 giugno 2014 ha già fornito chiarimenti sulla materia.
Intestazione fiduciaria e soggetto beneficiario
L’Agenzia conferma che l’intestazione fiduciaria non altera l’effettiva titolarità delle quote, che resta in capo al fiduciante. In linea con giurisprudenza e prassi richiamate, la società fiduciaria ha una funzione meramente strumentale e non incide sulla riferibilità fiscale della partecipazione.
Ne consegue che:
- il fiduciante è il proprietario effettivo dei beni o delle quote intestate fiduciariamente;
- la fiduciaria è fiscalmente trasparente nei rapporti tra fiduciante e Amministrazione finanziaria;
- i redditi derivanti dalla partecipazione e le eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili al socio effettivo.
Per questo motivo, la presenza della fiduciaria non costituisce di per sé un ostacolo all’applicazione dell’agevolazione, se sussistono tutti gli altri presupposti di legge.
Iscrizione nella sezione speciale del registro imprese
Sul secondo profilo, l’Agenzia osserva che la start-up innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, effettuata in sede di costituzione.
Ai fini fiscali, sono agevolabili i conferimenti:
- effettuati esclusivamente in denaro;
- in sede di costituzione della start-up innovativa;
- oppure in sede di aumento di capitale di una start-up innovativa già costituita.
Quanto al momento di maturazione del diritto alla detrazione, nel caso di sottoscrizione di quote in sede di costituzione il diritto sorge nel periodo d’imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nella sezione ordinaria, anche se alla stessa data l’iscrizione nella sezione speciale non è ancora perfezionata.
L’Agenzia precisa che la normativa non fissa un termine specifico per l’iscrizione nella sezione speciale, ma richiede che essa intervenga in tempo utile per consentire alla società di beneficiare della disciplina agevolativa e di rilasciare la certificazione necessaria agli investitori. Tale certificazione è richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 final del 5 dicembre 2013 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale 30 gennaio 2014.
Limite del 30% e conferimenti in sede di costituzione
Con riferimento alla condizione prevista dall’articolo 2, comma 3, lettera d), del decreto attuativo, l’Agenzia richiama i chiarimenti della circolare n. 16 del 2014: sono agevolabili solo gli investimenti effettuati da soggetti che, prima dell’investimento, non possiedono partecipazioni superiori al 30%.
Tale requisito non può però verificarsi in sede di costituzione della società, poiché prima della costituzione i soci fondatori non detengono alcuna partecipazione nella costituenda start-up.
Esito del parere
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ritiene che TIZIO possa beneficiare della detrazione per l’investimento effettuato nel periodo d’imposta 2013 nel capitale sociale di BETA S.r.l., a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore.
La risoluzione ribadisce infine che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel provvedimento siano osservati dagli uffici dipendenti.
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