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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6359 - Corte di Cassazione

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Imballaggi secondari - Assimilazione ai rifiuti urbani - Regolamento comunale - Necessità - Avviamento al recupero da parte del contribuente - Onere della prova - Riduzione dell'imposta - Determinazione - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso TARSU relativo al 2005. Ha dedotto, principalmente, l'assenza o l'insufficienza della motivazione della sentenza e la violazione delle regole applicabili al giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR non avesse verificato l'esistenza del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani né applicato i principi indicati dalla Cassazione. La questione sostanziale riguardava gli imballaggi secondari prodotti dalla società, l'eventuale assimilazione ai rifiuti urbani e il diritto a esenzione o riduzione della TARSU in caso di avviamento al recupero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del Comune, ritenendo la sentenza della CTR priva di adeguata motivazione, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà verificare l'esistenza e il contenuto del regolamento comunale di assimilazione, l'effettivo avviamento al recupero degli imballaggi secondari da parte della società e le conseguenze sulla TARSU. La Cassazione ha chiarito che, se gli imballaggi secondari sono assimilati agli urbani e il contribuente prova il loro conferimento a soggetti autorizzati, non spetta necessariamente l'esenzione integrale, ma una riduzione tariffaria proporzionata alla quantità effettivamente avviata al recupero.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)

    Il Comune ha facoltà di assimilare ai rifiuti urbani determinati rifiuti speciali non pericolosi.

    L'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche non opera automaticamente, ma richiede una specifica previsione del regolamento comunale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7

    Esonero dalla privativa comunale in caso di comprovato avviamento al recupero.

    Per gli imballaggi secondari assimilati agli urbani, il contribuente che dimostri documentalmente l'avviamento al recupero presso soggetti autorizzati ha diritto a una riduzione tariffaria proporzionata, non automaticamente all'esenzione integrale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Esclusione dalla tassa della parte di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali.

    La riduzione della superficie imponibile riguarda i rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e non si applica, nello stesso modo, agli imballaggi secondari assimilati agli urbani avviati autonomamente al recupero.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 67, comma 2

    Possibilità di prevedere riduzioni e agevolazioni tariffarie.

    Costituisce il fondamento generale per determinare una riduzione della tassa in rapporto alla quantità di rifiuti sottratta al servizio comunale.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2

    Applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al recupero.

    La riduzione deve essere calcolata concretamente e a consuntivo, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai rifiuti effettivamente recuperati.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 38 e 43

    Regime speciale per gli imballaggi e disciplina della raccolta differenziata degli imballaggi secondari e terziari.

    Gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel circuito ordinario comunale; gli imballaggi secondari possono essere assimilati solo nel rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 70

    Obbligo di denuncia ai fini TARSU.

    Il contribuente deve fornire all'amministrazione i dati necessari per individuare e delimitare le aree o le quantità che giustificano l'esclusione o la riduzione della tassa.

Massime di principio

  • Per le annualità successive al 1997, i rifiuti speciali prodotti da imprese sono assimilati ai rifiuti urbani solo se esiste uno specifico regolamento comunale che lo prevede.
  • La verifica del regolamento comunale è preliminare: in mancanza di assimilazione validamente prevista, non può essere richiesta la TARSU per rifiuti che restano speciali, ferma la disciplina delle superfici in cui tali rifiuti sono prodotti esclusivamente.
  • Se gli imballaggi secondari sono assimilati agli urbani, il contribuente deve provare con documentazione attendibile il conferimento a operatori autorizzati e la quantità effettivamente avviata al recupero.
  • L'avviamento autonomo al recupero non determina automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU: normalmente comporta una riduzione tariffaria proporzionale e calcolata a consuntivo.
  • L'onere di provare il presupposto del tributo spetta al Comune, mentre il contribuente deve fornire le informazioni e la documentazione necessarie per ottenere riduzioni, esclusioni di superfici o agevolazioni.
  • Una sentenza di rinvio deve esaminare puntualmente le questioni indicate dalla Cassazione e motivare il percorso logico; una motivazione meramente apparente o limitata all'affermazione che il ricorso è fondato può comportare una nuova cassazione.

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