Ordinanza n. 139/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto, Ufficio Personale Ufficiali, Sezione Impiego, di conclusione del procedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento prodotta dal ricorrente nel contesto del piano d'impiego degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello per l'anno 2026, notificato via PEC in data 29 luglio prot. 233510/26, con il quale l'istanza di trasferimento a domanda per la sede di Cagliari non è stata accolta; - ove occorra, del preavviso di rigetto prot. n. 0171802/2026 del 1° giugno 2026, nonché della comunicazione dei motivi ostativi di cui al foglio n. 195214/2026/114/Ord. del 23 giugno 2026 e relativo prospetto, nella parte in cui preannunciano e fondano il diniego; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi i pareri della scala gerarchica periferica richiamati nel provvedimento e non ostesi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento a domanda alla sede di Cagliari, presentata nell’ambito del piano d’impiego degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello per l’anno 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento a domanda a Cagliari, notificato via PEC il 29 luglio 2026, nonché il preavviso di rigetto del 1° giugno 2026 e la comunicazione dei motivi ostativi del 23 giugno 2026. Ha dedotto, tra l’altro, con i primi tre motivi vizi di difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’autovincolo derivante dalla Circolare di pianificazione; ha inoltre formulato un quarto motivo, le cui deduzioni sono state ritenute rilevanti per la nuova valutazione nell’interesse pubblico. Il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto analitico delle singole censure.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ravvisato, a sommaria delibazione, che il diniego è affetto dai dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione e dalla violazione dell’autovincolo derivante dalla Circolare di pianificazione. Ha quindi accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, sospeso l’esecuzione del diniego e ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza, considerando le censure dei primi tre motivi e anche le deduzioni del quarto motivo, e comunicando l’esito al ricorrente e al Tribunale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 11, c.p.a., di fissare la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito;
L’ordinanza cautelare dispone la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una sommaria delibazione evidenzia vizi di istruttoria e motivazione e la violazione dell’autovincolo derivante da una circolare di pianificazione, il giudice può accogliere la tutela cautelare ordinando all’amministrazione il riesame dell’istanza entro un termine determinato.
- Nel riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione deve confrontarsi con le censure individuate dal giudice e può essere tenuta a considerare anche ulteriori deduzioni del richiedente, quando siano rilevanti per una migliore soddisfazione dell’interesse pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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