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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Cat. Al 2/202S Uff.lmmigraz. 2 Sez.ne di “IMPROCEDIBILITA’ DELL’ ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA” della ricorrente emesso dalla Questura di Trieste - Divisione P.A.S.I – Ufficio Immigrazione del 17 dicembre 2025; - del contestuale provvedimento col quale l’interessata è stata invitata a presentarsi immediatamente, dopo la notifica del decreto impugnato, al posto di Polizia di Frontiera terrestre/marittima/aerea, per lasciare volontariamente il territorio nazionale ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 349/1999; - nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad essi anteriori, conseguenti ovvero coordinati e/o connessi.

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Trieste che ha dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva e contestuale invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 dicembre 2025 con cui la Questura di Trieste ha dichiarato improcedibile la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva perché priva di uno specifico visto d’ingresso per tale finalità, nonché il contestuale invito a presentarsi alla Polizia di frontiera per lasciare volontariamente il territorio nazionale. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti e il loro annullamento. Il testo non riporta ulteriori motivi articolati dalla ricorrente; la valutazione cautelare considera la questione della necessità dello specifico visto e il pregiudizio derivante dall’allontanamento durante il giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ravvisato sufficiente fumus boni iuris perché, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999 non richiede necessariamente la titolarità di uno specifico visto d’ingresso per residenza elettiva; in presenza dei requisiti sostanziali, la mancanza di tale visto, a fronte del possesso di un visto turistico, può risultare recessiva. Quanto al periculum, ha ritenuto prevalente l’interesse della ricorrente a rimanere in Italia nelle more del giudizio, non risultando precedenti o segnalazioni ostativi all’inserimento sociale. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di rivalutare nel merito l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, rimuovendo l’erronea dichiarazione di improcedibilità fondata sulla mancanza del visto specifico. Gli incombenti istruttori precedentemente disposti a carico della Questura risultavano ancora ineseguiti. Il giudizio di merito è stato fissato per il 12 gennaio 2027. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999

    secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa motivi in questa fase per discostarsi, l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999, “non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118)”, sicché, in presenza dei requisiti sostanziali, “… l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319)” (così, T.A.R. Marche, n. 647/2021; nonché T.A.R. Toscana, n. 175/2026 e n. 641/2026; T.A.R. Puglia, n. 1508/2025);

    In sede cautelare, la disposizione non è interpretata come richiedente necessariamente un visto valido o uno specifico visto d’ingresso per residenza elettiva. Se ricorrono i requisiti sostanziali, la mancanza dello specifico visto può essere recessiva, anche quando l’interessato sia titolare di un visto turistico.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda e della tutela cautelare, accolta ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, la mancanza di uno specifico visto d’ingresso per tale finalità non determina necessariamente l’improcedibilità dell’istanza: in presenza dei requisiti sostanziali, tale carenza formale può essere recessiva, anche se il richiedente è titolare di un visto turistico.
  • Nella valutazione cautelare dell’interesse a permanere sul territorio nazionale durante il giudizio, l’assenza di precedenti o segnalazioni che indichino controindicazioni all’inserimento sociale può concorrere a far prevalere l’interesse del richiedente rispetto a quello pubblico all’allontanamento.
  • Quando la dichiarazione di improcedibilità di una domanda di permesso di soggiorno si fonda esclusivamente sulla mancanza dello specifico visto per residenza elettiva, il giudice cautelare può disporre la sospensione ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione una nuova valutazione nel merito entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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