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Ordinanza

Ordinanza n. 15883/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del verbale Modello BL/S n. J12400519, datato 13/02/2025 del Comando Logistico dell’Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, con il quale è stato espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto dalla data del verbale”; - della nota prot. n. J12400519 datata 13/02/2025, del Comando Sanità e Veterinaria, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma; - della nota prot. n. 0070147/2025 datata 13/02/2025, della Guardia di Finanza, Gruppo di Latina, Sezione Comando; - di ogni altro atto antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. n. 00024874 datata 17/01/2024, della Guardia di Finanza, Gruppo Latina; della relazione datata 23/01/2024 del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di Formia; della nota datata 23/01/2024, del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di Formia; della nota datata 01/02/2024 della Guardia di Finanza, quartier Generale, Reparto Poliambulatorio; - della nota datata 12/02/2024 della Guardia di Finanza, Centro Navale, Ufficio sanitario Infermeria; della relazione psicodiagnostica datata 04/06/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Consultorio Psicologico; - della relazione psichiatrica datata 16/09/2024 del Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS di Psichiatria, Consultorio Psicologico; - della nota di notifica del giudizio di inidoneità temporanea datata 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; del verbale modello BL/S n. RM124009631 datato 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; - del test di Rorschach del 10/01/2025 eseguito presso il Policlinico Militare di Roma; della relazione psicodiagnostica datata 14/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della relazione psichiatrica datata 30/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della nota prot. n. 0079846 datata 20/02/2025 del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

Giustizia amministrativa202506378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione Medica Interforze di seconda istanza di non idoneità permanente e assoluta al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, con gli atti sanitari e amministrativi presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso il 13 febbraio 2025 dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, che lo ha dichiarato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, insieme agli atti sanitari e amministrativi presupposti e conseguenti. Nel corso dell’istruttoria, dopo l’ordinanza del 15 luglio 2026 n. 1448 di richiesta di chiarimenti e lo svolgimento della verificazione, il ricorrente ha chiesto il 25 settembre 2026 la revoca di tale ordinanza e l’annullamento della verificazione, reiterando l’istanza il 3 ottobre 2026. Ha dedotto irregolarità e violazioni nello svolgimento dell’adempimento istruttorio e contestato gli esiti della verificazione.

La decisione

Il TAR respinge l’istanza del ricorrente: le doglianze relative alle modalità di svolgimento della verificazione e ai suoi esiti saranno valutate nella decisione di merito, sulla base del quadro istruttorio che il giudice riterrà necessario ed esaustivo. Accoglie invece la richiesta della Commissione di verificazione e proroga di ulteriori 30 giorni il termine già assegnato per depositare la relazione di chiarimenti. Per garantire alle parti i termini previsti dall’art. 73 c.p.a., differisce la trattazione del merito dal 18 novembre 2026 al 13 gennaio 2027. Non decide il ricorso principale né la legittimità del giudizio medico.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Ritenuto, infine, onde garantire alle parti i termini di cui all’articolo 73 c.p.a., di dover differire l’udienza per la trattazione del merito della controversia – già fissata al 18 novembre 2026 – alla udienza pubblica del 13 gennaio 2027;

    Il differimento dell’udienza di merito è disposto per garantire alle parti i termini previsti dall’art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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