Ordinanza n. 5663/2026 - Napoli, Sezione 2
Ricorso in riassunzione IN VIA PRINCIPALE per: (1) l’accertamento e la dichiarazione del diritto della Società al pagamento di tutti i compensi maturati in conseguenza dell’attività e delle prestazioni svolte nell’interesse del Commissariato per l’Emergenza Rifiuti, come dettagliati nel presente giudizio; (2) la conseguente condanna al pagamento in favore della Società delle somme dovute a titolo di compensi maturati in conseguenza dell’attività e delle prestazioni svolte nell’interesse del Commissariato per l’Emergenza Rifiuti, così come quantificati nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea c.t.u. tecnico-contabile; (3) la condanna al pagamento, sulle somme dovute alla Società, degli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e/o dalla vigente disciplina in materia di opere pubbliche, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture di pagamento emesse e consegnate, nonché al pagamento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, nella misura che il Collegio riterrà equo liquidare; IN SUBORDINE per: (1) l’accertamento dell’intervenuto arricchimento delle Amministrazioni resistenti, in danno della società ricorrente e senza giusta causa, a fronte delle prestazioni svolte dalla -OMISSIS-, che ne ha subito la correlativa diminuzione patrimoniale nei periodi, nei luoghi, nei tempi e per le quantità meglio specificate nel presente ricorso e/o che saranno accertate in corso di causa anche a mezzo di idonea c.t.u. o determinate equitativamente dal Collegio; (2) la conseguente condanna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2041 del codice civile, a indennizzare la società ricorrente della relativa diminuzione patrimoniale subita, nella misura dell’importo complessivo dei compensi contrattuali dovuti in conseguenza dell’attività e delle prestazioni svolte nell’interesse del Commissariato per l’Emergenza Rifiuti, così come quantificati nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea c.t.u. tecnico-contabile e/o da liquidarsi anche in via equitativa; (3) la conseguente condanna al pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti dalla società ricorrente in conseguenza dell’occupazione sine titulo dell’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Casoria alla via -OMISSIS- di circa are 50,12, pari a circa 12.000,00 mq, individuato al foglio di mappa -OMISSIS-, -OMISSIS- del catasto terreni del Comune di Casoria, ivi compresa l’indennità di occupazione commisurata al valore locativo di mercato del bene immobile, da accertare secondo la particolare destinazione commerciale dello stesso, valore aggiornato alle variazioni di mercato del predetto valore, dall’inizio dell’occupazione fino al rilascio e alla sanificazione dello stesso; (4) la condanna al pagamento, sugli importi accertati e liquidati in corso di causa a titolo d’indennità di ingiustificato arricchimento e di risarcimento del danno anche da indennità di occupazione, della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza, al tasso che il Collegio vorrà indicare nella misura dallo stesso ritenuta equa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
La società ha riassunto il giudizio dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente pronuncia del TAR, che aveva declinato la giurisdizione, rimettendo la causa al giudice di primo grado. La controversia riguarda i compensi e i canoni rivendicati per prestazioni rese dal 2001 in poi, in forza di ordinanze commissariali relative allo stoccaggio, alla pressatura e all’imballaggio dei rifiuti presso un’area di proprietà della società, nonché per attività di smaltimento e interventi conseguenti a un incendio. In via principale la società chiede l’accertamento del credito e la condanna al pagamento: quantifica in € 20.111.468,94 IVA compresa gli importi maturati sino al 31 dicembre 2010, al netto degli acconti, oltre a ulteriori compensi, canoni, interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e, per alcune prestazioni, secondo la disciplina dei lavori pubblici, nonché al maggior danno ex art. 1224 c.c. Deduce inoltre il diritto al canone giornaliero di € 4.648,12 oltre IVA, che assume riconosciuto con il pagamento di fatture del 2002. In subordine chiede l’indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e il risarcimento, anche ex art. 2043 c.c., per l’occupazione dell’area di circa 12.000 mq protrattasi oltre i termini delle ordinanze e fino alla restituzione, con rivalutazione e interessi. La società ha rinunciato alla domanda di restituzione dell’immobile libero dai rifiuti. Le amministrazioni avevano contestato inadempimenti nella gestione e nella vigilanza dell’area, la presenza di quantitativi eccedenti e di rifiuti speciali non autorizzati, chiedendo la restituzione di somme e il risarcimento dei danni. Il TAR non decide in questa ordinanza la fondatezza delle pretese economiche: dispone una consulenza tecnica per ricostruire estensione e durata dell’occupazione, attività e quantità di rifiuti, eventuali conferimenti non autorizzati e regolarità della rendicontazione e dei registri.
La decisione
Il TAR dispone un’istruttoria tecnica e rinvia la trattazione del merito a una successiva udienza pubblica, senza pronunciarsi sulle domande di pagamento, arricchimento senza causa o risarcimento. Nomina un CTU, che dovrà accertare: l’estensione dell’area occupata e la durata dell’occupazione sia durante la vigenza delle ordinanze sia dopo la loro scadenza fino alla restituzione; la durata delle attività di stoccaggio, pressatura e imballaggio e smaltimento, svolte dalla ricorrente o da terzi in sua vece e in suo danno; le quantità complessive di rifiuti stoccati, trattati e smaltiti; i quantitativi derivanti da attività non autorizzate oggetto di procedimento penale; la regolarità della rendicontazione e dei registri di carico e scarico, quando dovuti. Il CTU dovrà trasmettere alle parti uno schema di relazione entro 90 giorni dal giuramento, ricevere eventuali osservazioni entro i successivi 30 giorni e depositare la relazione finale nei ulteriori 30 giorni, prendendo posizione sulle osservazioni. È disposto un anticipo di € 1.500, provvisoriamente a carico della ricorrente. Gli atti sono rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito; nessuna statuizione sulle spese finali.
Norme richiamate
art. 67 c.p.a.
Ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’articolo 67 del codice del processo amministrativo;
La disposizione è utilizzata quale base processuale per nominare il consulente tecnico d’ufficio e svolgere gli accertamenti necessari alla decisione sul merito.
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