L.R. Basilicata 3/2011
“Istituzione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico””.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata la Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”, nel territorio del Comune di Montalbano Jonico, definendone finalità di tutela naturalistica e paesaggistica, divieti, organi di gestione, programma quinquennale e sanzioni. Prevede pubblicazione, vigilanza, sorveglianza e misure di incentivazione per attività compatibili nell’area della riserva.
Istituzione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”
Istituzione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”
La legge regionale della Basilicata istituisce la Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”, interamente ricadente nel Comune di Montalbano Jonico e delimitata secondo la perimetrazione georeferita allegata. Il provvedimento disciplina finalità di tutela, gestione, divieti, sanzioni e strumenti operativi per la conservazione e fruizione controllata dell’area protetta.
Finalità della tutela e caratteristiche dell’area
L’istituzione della riserva mira a conservare e proteggere il particolare patrimonio paesaggistico, geomorfologico, geologico, stratigrafico-paleontologico e vegetazionale dell’area. La disciplina valorizza il processo naturale di evoluzione dei calanchi, la salvaguardia delle associazioni fossili, la conservazione dell’unità litostratigrafica siltoso-argillosa, la protezione della vegetazione tipica e della fauna, nonché la promozione di attività scientifiche, culturali, didattiche e di agricoltura integrata o biologica di qualità.
Delimitazione e segnaletica
I confini della riserva devono essere segnalati con appositi cartelli collocati in modo visibile lungo il perimetro entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a cura dell’Amministrazione provinciale di Matera. La segnaletica deve riportare la denominazione della Regione, della Provincia e della Riserva e si articola in due modelli: uno in formato A3 per la delimitazione dei confini e uno in formato A0 con descrizione sintetica delle caratteristiche naturalistiche e del geosito.
Regime di tutela e divieti
Su tutto il territorio della riserva sono vietati numerosi comportamenti incompatibili con le finalità protettive. In particolare, non è consentita la raccolta o asportazione di materiali naturali, il transito fuori da strade e sentieri segnalati e l’uso di mezzi motorizzati fuoristrada, il campeggio non regolamentato, le trasformazioni territoriali incoerenti con le finalità della riserva, l’apertura di cave o discariche, la ricerca ed estrazione di idrocarburi, l’apertura di nuove strade o l’allargamento di quelle esistenti salvo adeguamenti di strade statali e provinciali, l’uso di sostanze chimiche di sintesi pericolose in attività agro-silvo-pastorali, il pascolo e il transito del bestiame in aree pubbliche e boscate, la bruciatura delle stoppie e la pubblicità non autorizzata.
Gestione della riserva
La gestione è delegata all’Amministrazione provinciale di Matera, che redige il Programma di gestione e lo trasmette alla Regione per l’approvazione. La gestione operativa può essere svolta dal Comune di Montalbano Jonico previa intesa con la Provincia. Le amministrazioni coinvolte si avvalgono della consulenza tecnica e scientifica dell’Ufficio regionale competente e del Comitato Scientifico Regionale per l’ambiente.
Programma di gestione territoriale
La gestione territoriale avviene tramite un Programma di gestione quinquennale e relativi regolamenti applicativi, da aggiornare, integrare o riprogettare. Il programma individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale, le aree e i beni da acquisire al patrimonio pubblico, gli indirizzi per il piano forestale e per le attività agricole, il sistema di attrezzature e servizi, le misure antincendio, la sorveglianza, e regola accesso, fruizione e attività consentite, comprese quelle didattiche, di studio e di osservazione naturalistica. Il programma deve essere corredato da cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.
Procedura di adozione e approvazione del programma
L’Amministrazione provinciale, d’intesa con il Comune, deve elaborare e adottare il Programma entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. La deliberazione è esecutiva dopo affissione agli albi pretori della Provincia e del Comune per 30 giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti la Giunta regionale può formulare rilievi di conformità; la Provincia approva definitivamente entro i successivi 30 giorni, motivando sulle osservazioni e sulle eventuali indicazioni regionali. In caso di inerzia, la Regione si sostituisce all’ente gestore.
Gestione del patrimonio e acquisizioni
La gestione unitaria del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà regionale o degli enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità della riserva, è affidata alla Provincia, previa intesa con le amministrazioni interessate. L’acquisizione di terreni e immobili segue la disciplina della legge regionale n. 28/1994, estesa anche alle riserve; i beni acquisiti entrano nel patrimonio indisponibile dell’ente acquirente.
Programmazione della spesa
Entro il 31 maggio di ogni anno l’ente gestore deve predisporre e approvare un programma di spesa relativo al programma di gestione, nei limiti dello stanziamento destinato alla riserva, trasmettendolo preventivamente all’ufficio regionale competente per le verifiche previste dalla legge regionale n. 28/1994.
Incentivi e priorità di finanziamento
Ai territori compresi nel perimetro della riserva si applicano le misure di incentivazione previste dalla legge regionale n. 28/1994. Gli interventi previsti dal programma di gestione, anche se realizzati da privati, godono di priorità nell’accesso a finanziamenti statali, regionali e comunitari, con particolare riferimento al risanamento di acqua, aria e suolo, al restauro ambientale e alle attività agricole, forestali, culturali e formative compatibili.
Vigilanza e sorveglianza
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della riserva. A tal fine la Provincia deve inviare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività di gestione svolta. La sorveglianza sul territorio è affidata agli agenti di polizia provinciale e locale, alle guardie provinciali di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato e a guardie volontarie di associazioni riconosciute, coordinate dall’ente gestore e munite della qualifica di guardia giurata.
Sanzioni e provvedimenti conseguenti
Le violazioni della legge, del Programma di gestione e dei regolamenti applicativi sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie secondo le norme vigenti per le singole materie. Per la violazione di altre disposizioni dell’ente gestore è prevista una sanzione da 50.000 a 500.000 euro. Il Presidente della Provincia può inoltre ordinare l’immediata sospensione dell’attività difforme e il ripristino dei luoghi, con eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali a spese del trasgressore; è prevista responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori nei casi di opere e trasformazioni. Si applicano anche le ulteriori disposizioni richiamate dalla legge regionale n. 28/1994 e dalla legge n. 394/1991.
Rinvio alla normativa statale e regionale
Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano la legge n. 394/1991 sulle aree protette e la legge regionale Basilicata n. 28/1994, in quanto compatibili.
Pubblicazione ed efficacia territoriale
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente riferita esclusivamente al territorio regionale e, in particolare, all’area della riserva individuata nel Comune di Montalbano Jonico.
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