Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 1/2011

“Integrazione al comma 3, lettera C) dell'articolo 2 della Legge regionale n. 13 del 5 febbraio 2010 – Istituzione dei Servizi delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Riabilitative, Tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione e delle professioni sociali”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. Basilicata n. 13/2010, ampliando i soggetti partecipanti con i rappresentanti di collegi e ordini professionali sanitari e sociali. La norma è urgente ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2011, giorno di pubblicazione sul B.U.R.

Integrazione della composizione dei Servizi delle Professioni Sanitarie nella Regione Basilicata

Integrazione della composizione dei Servizi delle Professioni Sanitarie

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina già introdotta dalla l.r. n. 13 del 5 febbraio 2010, limitandosi a sostituire la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2. L’obiettivo è aggiornare la composizione dei soggetti coinvolti nei Servizi delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Riabilitative, Tecnico sanitarie e Tecniche della prevenzione e delle professioni sociali.

Soggetti che partecipano alla composizione integrata

La nuova formulazione della lettera c) include tra i componenti:

  • i Presidenti dei Collegi provinciali IPASVI, indicati come Ordine professionale degli Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia;
  • il Presidente regionale C.N.A.I. (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri);
  • i Presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche;
  • i Presidenti dei Collegi provinciali dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica);
  • il Presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata;
  • i Presidenti delle Associazioni delle altre professioni sanitarie e sociali accreditate, oppure loro delegati.

La norma, quindi, estende e specifica la rappresentanza professionale all’interno dell’organismo previsto dalla legge regionale del 2010.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 1° febbraio 2011. Non sono previste ulteriori discipline transitorie o termini di applicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.