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Legge

L.R. Basilicata 32/2010

"Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 32/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata un’anagrafe pubblica online degli eletti e degli amministratori regionali, estendendo gli obblighi di trasparenza anche ad altri enti e soggetti partecipati o controllati. Prevede dati patrimoniali, presenze, atti, incarichi e spese, con aggiornamenti periodici e disciplina di accesso. Sono previsti termini di avvio entro sei mesi e sanzioni per omissioni sui dati patrimoniali.

Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori della Regione Basilicata

Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori

La legge istituisce in Basilicata strumenti di trasparenza e pubblicità dell’attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con l’obiettivo di favorire accesso alle informazioni, partecipazione consapevole e controllo democratico.

Finalità e ambito della trasparenza

Il provvedimento si inserisce nel quadro dei principi costituzionali, della legislazione nazionale, dell’ordinamento dell’Unione europea e dello Statuto regionale. La Regione si dota di strumenti informativi idonei a rendere conoscibile l’attività politica, amministrativa e istituzionale, valorizzando il diritto dei cittadini all’informazione e alla partecipazione.

Dati da pubblicare sugli eletti e sugli amministratori regionali

Il Consiglio regionale e la Giunta regionale devono rendere disponibili sui propri siti internet, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, una sezione dedicata a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta e a ogni componente della Giunta. Le informazioni riguardano:

  • dati anagrafici essenziali e codice fiscale;
  • incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
  • ruolo svolto in Consiglio regionale o negli organi collegiali indicati dalla legge;
  • lista, gruppo di appartenenza e collegamento politico;
  • titolo di studio e professione;
  • indennità, rimborsi e gettoni percepiti dalla Regione;
  • dati di reddito e patrimonio, con particolare attenzione ai redditi annuali propri e del coniuge se consenziente, ai beni immobili e mobili registrati, alle partecipazioni societarie e agli investimenti finanziari;
  • finanziamenti, donazioni e altre liberalità ricevute;
  • presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni, nonché voti espressi;
  • atti presentati e relativo iter fino alla conclusione;
  • registro delle spese sostenute per l’attività politico-istituzionale, comprese quelle per staff, uffici, viaggi, telefonia e dotazioni informatiche.

Obblighi aggiuntivi su attività istituzionale, bilanci e incarichi

Sempre entro sei mesi dall’entrata in vigore, il Consiglio e la Giunta devono pubblicare anche informazioni sulla propria attività e su quella degli organismi collegati. In particolare, devono essere resi disponibili:

  • il bilancio dell’istituzione con gli allegati;
  • i bilanci dei gruppi politici;
  • l’elenco delle proprietà immobiliari regionali e della loro destinazione d’uso;
  • la pubblicità dei lavori consiliari, con indicazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Consiglio, e con archiviazione fruibile tramite resoconto stenografico e/o audio-video indicizzato;
  • per enti strumentali, società controllate o partecipate, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi degli amministratori e i relativi emolumenti;
  • l’elenco degli incarichi affidati dalla Regione, dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali, con indicazione dell’ufficio proponente, dell’oggetto, della tipologia, del soggetto assegnatario, del compenso previsto, della data di conferimento e scadenza o rinnovo e delle eventuali relazioni professionali con enti o società regionali e dei compensi percepiti.

Soggetti destinatari della disciplina

La disciplina si applica alla Regione Basilicata e a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione, compresi gli enti del servizio sanitario regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali. La legge si applica inoltre, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, agli enti locali e ai loro organismi controllati, vigilati o partecipati, nonché ai concessionari di servizi pubblici locali. Le disposizioni riguardano anche i titolari di cariche nominati o eletti dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

Aggiornamento dei dati

I dati devono essere aggiornati annualmente entro il 31 ottobre. Fanno eccezione le informazioni di cui alle lettere i), l) e m) dell’articolo 3, che vanno aggiornate con cadenza semestrale il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. I dati relativi alle Commissioni consiliari devono essere aggiornati trimestralmente dal Consiglio regionale.

Modalità di accesso e disciplina attuativa

La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per quanto di competenza e sentita la commissione consiliare competente, devono disciplinare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge le modalità di accesso ai dati pubblicati. La norma demanda quindi agli organi regionali la regolazione operativa dell’accesso informativo.

Regime sanzionatorio e profili finanziari

In caso di parziale o mancato adempimento degli obblighi relativi ai dati patrimoniali, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. Sul piano finanziario, l’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale; eventuali costi devono essere coperti con gli stanziamenti già previsti per il funzionamento della Giunta e del Consiglio regionale.

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