L.R. Basilicata 4/2011
"Modifica dell'art. 12 - primo comma - della L.R. 24 novembre 1997, n. 47 (Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane) e dell'art. 9 - primo comma - della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione dell'ente di gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese rupestri del materano), già modificati dall'art. 31 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 4 del 2011 sostituisce le norme sulla durata in carica del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane e del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese rupestri del materano. La durata è fissata in 5 anni, comunque non oltre la legislatura. La legge è urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Durata degli organi di due enti parco regionali della Basilicata
Durata degli organi dei due enti parco regionali
La legge regionale della Basilicata interviene su due disposizioni istitutive di enti parco regionali per uniformare la durata in carica degli organi di vertice e di controllo. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e i due enti menzionati.
Disciplina introdotta
Per entrambi gli enti, la norma sostituita prevede che:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti restino in carica per 5 anni, con il limite ulteriore che il mandato non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale.
La previsione vale sia per l’Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane sia per l’ente di gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle Chiese rupestri del materano.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda solo la sostituzione del primo comma:
- dell’art. 12 della L.R. 24 novembre 1997, n. 47;
- dell’art. 9 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 2; come già modificati dalla L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.
Ne consegue che la disciplina risultante è quella della durata quinquennale degli organi, con cessazione anticipata ove intervenga la fine della legislatura.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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