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Legge

L.R. FVG 8/2019

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia ridetermina, dal 1° luglio 2019, gli assegni vitalizi e le relative quote previsti dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 secondo il metodo contributivo, con clausole di salvaguardia e limite minimo. Prevede regime transitorio, recuperi delle eccedenze e rivalutazione ISTAT dal 1° gennaio 2020. È una disciplina ormai riferita a trattamenti vitalizi e quindi oggi sostanzialmente non più di attualità applicativa.

Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi regionali

Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi regionali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla disciplina degli assegni vitalizi spettanti a consiglieri regionali, Presidente e componenti della Giunta, rideterminando le prestazioni secondo un metodo di calcolo contributivo. L’obiettivo è applicare, nell’ambito regionale, i criteri richiesti dalla normativa statale e dall’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli assegni vitalizi e le relative quote previsti dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38, e 12 agosto 2003, n. 13. La rideterminazione si applica:

  • agli assegni e alle quote in erogazione alla data di entrata in vigore della legge, anche se sospesi;
  • a quelli da erogarsi successivamente;
  • considerando l’importo al lordo della riduzione temporanea prevista dalla legge regionale n. 2/2015.

Decorrenza e criteri generali di calcolo

Dal 1° luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote è rideterminata con metodo contributivo. Il nuovo importo:

  • non può comunque superare quello previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge;
  • è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Tabella A;
  • per età inferiori a 45 anni si applicano i coefficienti previsti per 45 anni;
  • per età superiori a 77 anni si applicano i coefficienti previsti per 77 anni;
  • per i periodi antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti del periodo 1976-1985;
  • per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall’INPS.

Le frazioni di anno sono calcolate in proporzione ai mesi di riferimento. L’importo così ottenuto è rivalutato annualmente con l’indice ISTAT FOI fino al 30 giugno 2019, e l’assegno mensile si ricava dividendo per 12 l’importo annuo rivalutato. Dal 1° gennaio 2020 anche assegni e quote sono rivalutati annualmente con l’indice ISTAT FOI.

Montante contributivo

Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati in relazione al periodo di mandato o di carica. La legge stabilisce che:

  • il montante si calcola secondo la trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo;
  • la quota di contributi a carico della Regione e del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere o assessore;
  • il montante si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, in base al tasso annuo di capitalizzazione ricavato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT;
  • il montante è incrementato secondo l’articolo 43 del DPR n. 1092/1973;
  • in presenza di periodi contributivi non consecutivi si forma un unico montante, rivalutando i singoli versamenti;
  • se dopo la decorrenza dell’assegno sono versati nuovi contributi per un successivo mandato o carica, questi danno luogo a un nuovo montante distinto, calcolato con i coefficienti legati all’età alla cessazione del nuovo mandato o carica, e il nuovo assegno si somma al precedente già maturato;
  • la contribuzione volontaria necessaria a raggiungere il minimo per il diritto all’assegno si calcola secondo la normativa vigente nell’ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in tale data.

Clausole di salvaguardia e soglia minima

La legge introduce una tutela contro riduzioni eccessive. In particolare:

  • la riduzione derivante dal calcolo contributivo non può superare quella risultante dall’applicazione delle aliquote progressive per scaglioni della Tabella B;
  • la Tabella B non si applica se comporta una riduzione maggiore di quella già risultante dal metodo contributivo;
  • in ogni caso, l’assegno vitalizio e la relativa quota non possono essere inferiori a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’importo già previsto dalla disciplina previgente sia inferiore a tale soglia.

Regime transitorio e recuperi

Fino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione, dall’1 luglio 2019 gli assegni e le quote continuano a essere erogati nella misura previgente. Se la nuova misura rideterminata risulta inferiore a quella già erogata, la differenza pagata in eccedenza dall’1 luglio 2019 è recuperata mediante trattenuta sull’assegno o sulla quota. Se la spesa complessiva per gli assegni rideterminati, con riferimento all’1 luglio 2019, supera il limite di spesa indicato nell’Intesa del 3 aprile 2019, le aliquote base della Tabella B sono incrementate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del limite di spesa.

Modifica della disciplina dei superstiti

La legge modifica l’articolo 16 della legge regionale n. 38/1995, includendo tra i beneficiari della quota di assegno vitalizio anche i figli:

  • fino al 26° anno di età;
  • a carico del consigliere al momento del decesso;
  • studenti di scuola media, professionale o universitari;
  • con reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri sono posti:

  • a carico del bilancio del Consiglio regionale per gli assegni disciplinati dalla legge regionale n. 38/1995;
  • a valere sulle risorse della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 per gli assegni disciplinati dalla legge regionale n. 13/2003.

Valutazione di attualità

La norma interviene su assegni vitalizi regionali e su un regime di rideterminazione riferito a trattamenti già maturati o maturandi secondo la disciplina previgente. Per questo, pur essendo formalmente una legge vigente nel periodo indicato, ha oggi un interesse pratico molto limitato ed è da considerarsi sostanzialmente superata nella sua funzione originaria.

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