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Legge

L.R. FVG 6/2019

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2019 introduce misure urgenti di semplificazione urbanistica, edilizia, ambientale e amministrativa; interventi per turismo, nautica, aeronautica, attività produttive, agroalimentare, cultura, sport e funzioni locali; e diverse norme finanziarie e transitorie, con molte disposizioni riferite al solo anno 2019 o a termini puntuali ormai conclusi.

Misure urgenti per competitività, semplificazione e promozione regionale in Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia introduce un ampio pacchetto di semplificazioni, promozioni settoriali e interventi finanziari. La disciplina incide soprattutto su urbanistica, edilizia, ambiente, turismo, attività produttive, cultura, sport, agricoltura e finanza locale, con numerose misure a efficacia temporanea o legate a specifici procedimenti del 2019.

Finalità generali e ambito della legge

Il provvedimento mira a:

  • semplificare l’ordinamento regionale e adeguarlo ai livelli essenziali delle prestazioni;
  • rafforzare la competitività del territorio regionale;
  • promuovere sviluppo sostenibile, attività produttive, recupero del patrimonio immobiliare e valorizzazione delle aree naturali;
  • intervenire con misure urgenti anche in materia di cultura, sport, finanza locale e altre politiche settoriali.

Urbanistica: varianti comunali e semplificazione dei procedimenti

La legge riscrive la disciplina delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici, sostituendo la precedente normativa del 2015.

Le varianti comunali non coinvolgono il livello regionale di pianificazione quando:

  • per gli strumenti dotati di piano struttura, rispettano obiettivi e strategie del piano;
  • per gli strumenti privi di piano struttura, rientrano in una delle fattispecie tipizzate, tra cui modifiche limitate delle zone omogenee, ampliamento di zone agricole/forestali/tutela ambientale, correzione di errori materiali, aggiornamenti normativi e cartografici, recepimento di piani comunali di settore o sentenze, ridefinizione di sottozone e subambiti, recupero e riqualificazione di aree dismesse.

Il procedimento è semplificato ma conserva:

  • adozione consiliare del progetto di variante e della relazione asseverata;
  • deposito per 30 giorni effettivi;
  • pubblicazione dell’avviso sul BUR, all’albo comunale e sul sito del Comune;
  • possibilità di osservazioni e opposizioni;
  • acquisizione di pareri e intese con amministrazioni e soggetti competenti, inclusi beni culturali, demanio, parere geologico, aspetti paesaggistici e profili igienico-sanitari e di sicurezza.

La variante approvata entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale regionale. Le varianti sono assoggettate a VAS e valutazione di incidenza secondo la normativa statale e regionale. È ammesso l’adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano se necessario.

Urbanistica: ulteriori modifiche alla legge regionale 5/2007

Sono aggiornate varie disposizioni della legge urbanistica regionale, tra cui:

  • estensione delle varianti per lavori pubblici anche a servizi e attrezzature collettive realizzabili da enti competenti o privati convenzionati;
  • possibilità di adottare il PAC contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale, con approvazione non anteriore a quella dello strumento generale;
  • disciplina transitoria sulla valutazione di coerenza con il PPR, affidata al Comune fino all’adozione della variante generale di adeguamento o, comunque, fino a due anni dall’entrata in vigore del PPR;
  • possibilità di criteri operativi per varianti che interessino zone D o H in via regolamentare e fino all’approvazione del PTR;
  • ridefinizione delle condizioni per nuove zone D e H, incluse le aree industriali e commerciali;
  • disciplina specifica per trasformazioni di insediamenti zootecnici e per ampliamenti di insediamenti zootecnici esistenti, con parere favorevole dell’Azienda sanitaria.

Altre modifiche urbanistiche e coordinate con la pianificazione

La legge interviene anche su altre leggi regionali, in particolare per:

  • coordinare le varianti urbanistiche con la nuova disciplina dell’articolo 63 sexies;
  • aggiornare norme su vincoli espropriativi, piani attuativi, infrastrutture di trasporto, aree produttive, opere di bonifica e pianificazione territoriale;
  • prevedere il parere regionale preventivo per previsioni urbanistiche interferenti con la rete stradale di primo livello e le penetrazioni urbane del PRITMML;
  • classificare come superata e non vincolante la pregressa qualificazione ferroviaria dell’ex linea Carnia-Tolmezzo ai fini della riconversione del sedime interessato.

Edilizia: definizioni, titoli abilitativi e termini

La legge modifica il codice regionale dell’edilizia su numerosi profili:

  • precisazioni su opere e manufatti, inclusi verande e interventi con profondità superiore a 1,60 metri;
  • aggiornamenti sulle categorie di strutture ricettive e sulle opere pubbliche o di pubblico interesse;
  • precisazioni sulla nozione di modifica di destinazione d’uso per alcune strutture turistiche;
  • ridefinizione degli interventi edilizi rilevanti, incluse le opere su abbaini, terrazze a vasca, balconi, poggioli, rampe e scale aperte.

Sono inoltre previste:

  • estensione a 5 anni del termine di efficacia del permesso di costruire in un’ipotesi specifica;
  • precisazioni sulla prosecuzione delle opere ancora da eseguire quando rientrano nell’edilizia libera non asseverata;
  • regole sul termine massimo di prosecuzione dei lavori in presenza di SCIA e relativa comunicazione al Comune;
  • modifiche al contributo di costruzione, con obbligo per i Comuni di destinare almeno il 10% delle entrate da oneri e sanzioni all’abbattimento delle barriere architettoniche anche senso-percettive.

Edilizia: opere di urbanizzazione e patrimonio pubblico

Viene introdotto un nuovo articolo sulle opere di urbanizzazione:

  • il Comune può consentire la conversione in termini monetari dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati, quando l’opera non sia idonea per dimensione o funzionalità all’uso e alla gestione pubblica;
  • le opere di urbanizzazione già realizzate e acquisite dai Comuni possono essere alienate in alcuni casi, anche con modifica della destinazione d’uso, se lo standard urbanistico aggiornato resta positivo;
  • se lo standard urbanistico non è soddisfatto, l’alienazione è ammessa solo se l’opera non sia più idonea all’uso e gestione pubblica, restando ferma la destinazione;
  • l’alienazione richiede l’iscrizione del bene nel patrimonio disponibile;
  • i parcheggi acquisiti dai Comuni possono essere dati in locazione a privati per uso pubblico.

Edilizia: recupero del patrimonio esistente e misure premiali

La legge introduce una disciplina molto rilevante per il recupero e la trasformazione del patrimonio esistente.

Per gli edifici o unità immobiliari a destinazione residenziale e direzionale esistenti al 31 dicembre 2018, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, anche in deroga a distanze, altezze, superfici o volumi degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, entro:

  • il limite del 50% delle superfici utili e accessorie, oppure
  • in alternativa, 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento.

Gli interventi derogatori richiedono contestualmente interventi finalizzati almeno a:

  • adeguamento o miglioramento sismico;
  • riqualificazione energetica;
  • miglioramento igienico-funzionale;
  • installazione di dispositivi di protezione permanente contro le cadute dall’alto.

Per il patrimonio di recente realizzazione sono previste deroghe collegate a obiettivi di sostenibilità ambientale, tra cui:

  • riutilizzo delle acque meteoriche;
  • coperture a verde;
  • schermature delle vetrate;
  • incremento dell’illuminazione naturale;
  • maggiore impiego di fonti rinnovabili con miglioramento energetico.

Per gli edifici storico-architettonici degradati tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali è prevista, in casi specifici, la saturazione del volume edilizio del lotto e l’aumento delle unità immobiliari, anche in deroga a distanze e norme di attuazione, previo parere o autorizzazione degli enti competenti.

Edilizia: sottotetti e strutture turistico-ricettive

La disciplina dei sottotetti viene aggiornata, con salvezza delle prescrizioni tipologico-architettoniche e delle autorizzazioni sui beni vincolati.

Per le strutture ricettive alberghiere e per gli esercizi di somministrazione è prevista una misura di promozione che consente:

  • ristrutturazione o ampliamento anche in deroga a distanze, altezze, superfici o volumi;
  • limite massimo del 40% dei volumi o superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati al 31 dicembre 2018;
  • ulteriori premialità del 10% o 20% in presenza di servizi per la persona o di riqualificazione energetica della struttura fino alla classe A1.

Le disposizioni non si applicano o subiscono limiti in presenza di:

  • distanze minime del codice civile;
  • tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente;
  • vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta;
  • abusi edilizi non ancora definitivamente sanati;
  • prescrizioni di allineamento e tipologico-architettoniche;
  • zone A e B0, ove opera la delibera comunale di individuazione delle aree su cui le deroghe valgono.

La legge disciplina anche le modalità di monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti.

Edilizia: misure per strutture ricettive e agriturismo

È introdotta una disciplina sulle strutture ricettive turistiche, con misure promozionali per:

  • piscine coperte, palestre, locali fitness, wellness, relax e locali di servizio riservati ai clienti;
  • aree o edifici che ottengano almeno la terza stella;
  • realizzazione in area non adiacente, entro 500 metri, se le superfici non possono essere ricavate nell’area originaria;
  • parcheggi ricavabili anche in aree compatibili o, in certi casi, in aree a verde con superficie verde o permeabile.

La disciplina si applica anche all’agriturismo, per il quale non vale il requisito della terza stella.

È inoltre introdotta la nozione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali, con esempi di manufatti galleggianti, in cavità, su palafitte, in botti, in contesti arborei o in aree verdi. L’apertura è soggetta a SCIA e la Giunta regionale deve definire specifiche costruttive, requisiti igienico-sanitari, modalità di esercizio e, se necessario, requisiti di classificazione.

Turismo: condhotel, bed and breakfast, marina resort e altri istituti

La legge aggiorna la disciplina turistica regionale introducendo o modificando:

  • la categoria dei condhotel, con rinvio al DPCM 22 gennaio 2018 n. 13 e successiva disciplina regionale attuativa;
  • la possibilità di frazionare unità abitative, camere o suite in strutture a gestione unitaria e servizi alberghieri integrati, previa convenzione di durata minima decennale e con limiti sulla riduzione dei posti letto o sulla rimozione del vincolo alberghiero;
  • la nuova disciplina del bed and breakfast, distinguendo tra forma non imprenditoriale e imprenditoriale, con limiti di camere e posti letto, obbligo di una camera per il titolare e classificazione in standard, comfort e superior;
  • la categoria degli all year marina resort, cioè marina resort a gestione annuale con posto barca per l’intera apertura e dotazioni di riscaldamento e acqua calda;
  • le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali.

Sono anche previste disposizioni sull’accesso agli operatori economici e sui contributi turistici, con criteri di ammissibilità legati alla derivazione del fatturato o ricavato dall’attività turistica negli ultimi cinque anni.

Turismo: forme di promozione territoriale e aggiornamenti settoriali

La legge interviene anche su:

  • classificazione delle strutture ricettive;
  • requisiti soggettivi per l’esercizio di attività ricettiva, ora ricondotti ai requisiti TULPS;
  • ridefinizione di varie categorie di operatori turistici;
  • finanziamento della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina;
  • contributi e strutture di sostegno a PromoTurismoFVG;
  • norme transitorie che consentono, in prima applicazione, di considerare ecocompatibili alcuni materiali e manufatti fino alla delibera attuativa regionale.

Nautica e aeronautica

La legge promuove la nautica da diporto attraverso:

  • semplificazione delle procedure autorizzative per manutenzioni ed escavi;
  • valorizzazione di laguna, canali e approdi;
  • finanziamenti agevolati per porti turistici, marina, dry marina e marina resort;
  • rafforzamento del ruolo di PromoTurismoFVG nella promozione del settore.

Per l’aeronautica prevede:

  • semplificazioni per aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici;
  • individuazione urbanistica di aree dedicate e di zone in ambito Protezione civile;
  • sostegno alla formazione aeronautica;
  • valorizzazione di infrastrutture e attività a basso impatto ambientale;
  • rete informativa regionale sul sistema aviatorio.

È inoltre previsto un finanziamento al Comune di Gorizia per il piano di risanamento della società Aeroporto Duca d’Aosta Spa.

Attività produttive e sportello unico

Per le attività produttive la legge introduce due nuove figure di intervento edilizio produttivo:

  • interventi che non configurano variante urbanistica generale, soggetti al procedimento dello sportello unico;
  • interventi in deroga allo strumento urbanistico generale, con parere favorevole del Consiglio comunale, entro l’80% del volume o della superficie esistente e comunque entro 5.000 mq di superficie coperta.

Tali disposizioni non si applicano alle strutture di vendita del commercio e della somministrazione.

La legge aggiorna anche la disciplina fieristica regionale, ridefinendo l’esposizione fieristica, la qualificazione delle manifestazioni, il calendario fieristico e alcuni requisiti di periodicità e promozione.

Settore industriale, IRAP e innovazione

Sono previste diverse misure di sostegno economico e agevolazioni, tra cui:

  • aggiornamenti alla disciplina IRAP e alle agevolazioni fiscali temporali riferite ai periodi d’imposta;
  • priorità agli interventi per infrastrutture digitali;
  • incremento di risorse per misure già previste da precedenti leggi di stabilità;
  • rimodulazioni di contributi e finanziamenti di settore.

Agroalimentare, lattiero-caseario e patrimonio rurale

La legge disciplina progetti integrati del comparto lattiero-caseario, con contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati per imprese che si organizzano congiuntamente.

Requisiti principali:

  • almeno sette imprese aderenti;
  • almeno una impresa di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto;
  • partecipazione a un soggetto collettivo rappresentativo;
  • imprese PMI con unità produttiva nel territorio regionale.

Gli aiuti sono concessi in regime de minimis, fino all’80% della spesa per i contributi in conto capitale, con durata massima dei finanziamenti agevolati di 15 anni. È prevista la revoca se il numero di imprese scende sotto il minimo prima della rendicontazione.

È inoltre disciplinata la cessione dell’impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo, con aiuto sull’abbattimento del costo di acquisto nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, mantenimento della destinazione per tre anni e obblighi di pubblicazione dell’aiuto.

Acque, difesa del suolo, attività estrattive e ambiente

In materia ambientale la legge:

  • modifica la disciplina delle varianti che incidono su interventi legati alla difesa del suolo;
  • introduce deroghe al principio di invarianza idraulica per alcuni interventi edilizi liberi o di nuova costruzione/ampliamento, entro certe soglie di superficie impermeabile e per coperture a verde;
  • ridetermina il campo di applicazione di alcune soglie tecniche;
  • aggiorna la disciplina delle attività estrattive, compresa la garanzia fideiussoria per progetti di durata superiore a dieci anni;
  • modifica disposizioni sui rifiuti, compresi oneri, garanzie finanziarie e procedure per impianti mobili;
  • aggiorna la normativa sulla gestione idrica e sull’uso agronomico dei fertilizzanti azotati tramite il servizio agrometeo OSMER.

Caccia e raccolta funghi

La legge riforma profondamente la disciplina della raccolta dei funghi epigei:

  • l’autorizzazione ha validità permanente su tutto il territorio regionale;
  • è richiesta una prova orale, con esenzioni per micologi e titolari di autorizzazioni analoghe già rilasciate in altre Regioni;
  • sono previsti corsi preparatori, elenco delle specie, domande tipo e modello dell’autorizzazione tramite deliberazione regionale.

Vengono anche modificate le regole su contributi giornalieri, raccolta da parte di proprietari e parenti, limiti quantitativi e divieti di raccolta e trasporto.

In materia venatoria vengono introdotti:

  • un elenco tipizzato dei registri obbligatori;
  • incentivi fino al 100% della spesa ammissibile per alcune finalità;
  • regole sulla registrazione degli abbattimenti;
  • nuove previsioni sull’assegnazione di aspiranti cacciatori alle Riserve;
  • divieto di vigilanza nella Riserva per soggetti ammessi a cacciare nella medesima.

Lavori pubblici e delegazione amministrativa intersoggettiva

La legge amplia la disciplina dei lavori pubblici con una nuova figura di delegazione amministrativa intersoggettiva per gli enti locali.

I soggetti delegatari possono essere:

  • Camere di commercio e aziende speciali;
  • consorzi tra enti pubblici;
  • società pubbliche ex articolo 116 TUEL;
  • enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.

Le materie delegabili comprendono:

  • bonifica, irrigazione e sistemazioni idraulico-agrarie;
  • opere idrauliche, sistemazioni idrogeologiche e interventi post-calamità;
  • forestazione e difesa dei boschi;
  • viabilità e trasporti;
  • marittimo-portuale e navigazione interna;
  • manutenzione straordinaria di opere pubbliche;
  • opere di pubblico interesse o da acquisire al patrimonio indisponibile.

Il rapporto di delegazione deve regolare progettazione, autorizzazioni, espropri, vigilanza, erogazione del finanziamento, manutenzione e decadenza. Le società ex articolo 116 TUEL non possono realizzare direttamente i lavori oggetto della delegazione, che devono essere affidati con appalto.

Cultura e sport

In materia culturale la legge:

  • istituisce una nuova associazione per la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia;
  • prevede sostegno alla sua costituzione, attività istituzionale e convenzione triennale;
  • disciplina transitoriamente la continuità della convenzione e del sostegno all’Orchestra Mitteleuropa fino all’attuazione del nuovo modello;
  • autorizza finanziamenti all’Università popolare di Trieste;
  • proroga termini per il Fondo regionale per la minoranza slovena;
  • consente ai Comuni del territorio friulanofono di costituire e finanziare l’associazione “Teatri stabil furlan”.

Sul versante sportivo:

  • ridefinisce la nozione di manifestazione sportiva;
  • modifica alcune disposizioni del testo unico dello sport;
  • amplia le attrezzature finanziabili con gli automezzi destinati al trasporto di atleti e materiale;
  • disciplina il finanziamento di specifici eventi sportivi con comitati organizzatori;
  • stabilisce una transitoria quota massima di ammissibilità al contributo per alcune spese nel 2019.

Misure per studenti e diritto allo studio

La legge prevede l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale da parte degli studenti residenti, con obiettivo di arrivare all’esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.

La Giunta regionale definisce annualmente beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso. Sono previsti anche:

  • aggiornamenti alle categorie di gratuità sui trasporti;
  • possibilità di includere altri soggetti individuati dalla Giunta;
  • estensione dell’agevolazione a studenti che utilizzano servizi di altre Regioni per raggiungere scuole anche fuori dal territorio regionale.

È inoltre previsto che, dall’anno scolastico 2019/2020, i Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo della scuola primaria tramite cedola libraria, con libertà di scelta del fornitore.

Norme transitorie e regimi temporanei

Numerose disposizioni hanno efficacia temporanea o transitoria. In particolare:

  • le varianti comunali avviate prima della legge possono essere concluse secondo la disciplina previgente o secondo l’articolo 63 sexies;
  • alcune modifiche sul turismo non si applicano alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore;
  • i procedimenti edilizi depositati prima della legge si definiscono, in linea generale, con la disciplina previgente, salvo richiesta di applicazione delle nuove norme sui cappa 39 bis, 39 ter e 39 quinquies;
  • alcune domande e termini sono fissati in pochi giorni o mesi dalla data di entrata in vigore, quindi già scaduti;
  • la legge contiene anche disposizioni per annualità specifiche, in particolare 2019, 2020 e 2021.

Aspetti finanziari e coperture

Il provvedimento contiene un articolato quadro finanziario con:

  • autorizzazioni di spesa per vari interventi;
  • rimodulazioni di fondi già esistenti;
  • storni e prelievi da fondi accantonati;
  • iscrizione di entrate da cessioni, contributi e rimborsi;
  • riconoscimento di debiti fuori bilancio per importi specifici del 2019.

Molte autorizzazioni sono limitate all’anno 2019 o a un triennio/quadriennio predeterminato.

Abrogazioni e sostituzioni rilevanti

La legge abroga o sostituisce varie disposizioni, tra cui:

  • la legge regionale 25/2015 sulle varianti urbanistiche di livello comunale e il contenimento del consumo di suolo;
  • numerosi commi e articoli in materia urbanistica, edilizia, lavoro, cultura, sport, rifiuti, caccia e altre materie;
  • alcune previsioni transitorie o sperimentali non più coerenti con la nuova disciplina.

Decorrenza e vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Molte singole disposizioni, però, prevedono termini, scadenze o finestre applicative molto specifiche, spesso limitate all’anno 2019 o a periodi ormai conclusi.

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