Messaggio numero 6897 del 08-09-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio comunica che, per difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche, le aziende potranno versare entro il 16 dicembre 2014, senza sanzioni né interessi, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 al Fondo di solidarietà residuale. Restano valide le istruzioni Uniemens della circolare n. 100/2014; inoltre viene allegata una tabella con le caratteristiche delle aziende interessate, precisando che tali dati non comportano automaticamente l’iscrizione al Fondo.
Differimento al 16 dicembre 2014 del versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale
Differimento del versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale
Il documento comunica una proroga del termine per il versamento del contributo ordinario dovuto al Fondo di solidarietà residuale, istituito dal decreto ministeriale n. 79141 del 2014 in attuazione dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 92/2012. La misura è adottata a causa di difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto.
Termine di versamento e conseguenze
Le aziende interessate possono versare il contributo ordinario relativo alle mensilità da gennaio a settembre 2014 entro il giorno 16 dicembre 2014.
Il versamento effettuato entro tale data:
- non comporta applicazione di sanzioni;
- non comporta applicazione di interessi.
Compilazione del flusso Uniemens
Per la compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità indicate, restano valide le istruzioni già fornite al punto 6.2 della circolare n. 100 del 2014.
Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo
Al messaggio è allegata una tabella contenente le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, individuate tramite:
- CSC, codice statistico contributivo;
- C.A., codice di autorizzazione;
- codice Ateco2007.
Il documento precisa che il possesso di tali caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, poiché questa resta subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
Aggiornamento della tabella e ulteriori istruzioni
L’Istituto si riserva di modificare la tabella allegata al variare del quadro normativo di riferimento.
Viene inoltre anticipato che successive istruzioni saranno fornite con riferimento alle aziende operanti nel settore 6, relativo a "credito, assicurazione e tributi", una volta emanati i decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 5 set 2014Messaggio numero 6859 del 05-09-2014
- Messaggio · 11 set 2014Messaggio numero 6950 del 11-09-2014
- Messaggio · 3 set 2014Messaggio numero 6789 del 03-09-2014
- Messaggio · 2 set 2014Messaggio numero 6756 del 02-09-2014
- Messaggio · 18 set 2014Messaggio numero 7101 del 18-09-2014
- Messaggio · 19 set 2014Messaggio numero 7119 del 19-09-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →