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Messaggio

Messaggio numero 6897 del 08-09-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio comunica che, per difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche, le aziende potranno versare entro il 16 dicembre 2014, senza sanzioni né interessi, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 al Fondo di solidarietà residuale. Restano valide le istruzioni Uniemens della circolare n. 100/2014; inoltre viene allegata una tabella con le caratteristiche delle aziende interessate, precisando che tali dati non comportano automaticamente l’iscrizione al Fondo.

Differimento al 16 dicembre 2014 del versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale

Differimento del versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale

Il documento comunica una proroga del termine per il versamento del contributo ordinario dovuto al Fondo di solidarietà residuale, istituito dal decreto ministeriale n. 79141 del 2014 in attuazione dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 92/2012. La misura è adottata a causa di difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto.

Termine di versamento e conseguenze

Le aziende interessate possono versare il contributo ordinario relativo alle mensilità da gennaio a settembre 2014 entro il giorno 16 dicembre 2014.

Il versamento effettuato entro tale data:

  • non comporta applicazione di sanzioni;
  • non comporta applicazione di interessi.

Compilazione del flusso Uniemens

Per la compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità indicate, restano valide le istruzioni già fornite al punto 6.2 della circolare n. 100 del 2014.

Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo

Al messaggio è allegata una tabella contenente le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, individuate tramite:

  • CSC, codice statistico contributivo;
  • C.A., codice di autorizzazione;
  • codice Ateco2007.

Il documento precisa che il possesso di tali caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, poiché questa resta subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

Aggiornamento della tabella e ulteriori istruzioni

L’Istituto si riserva di modificare la tabella allegata al variare del quadro normativo di riferimento.

Viene inoltre anticipato che successive istruzioni saranno fornite con riferimento alle aziende operanti nel settore 6, relativo a "credito, assicurazione e tributi", una volta emanati i decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.

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