Messaggio numero 7101 del 18-09-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina il finanziamento e le modalità di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca per il 2014, con priorità alle istanze 2013 presentate entro il 15 gennaio 2014. Definisce i requisiti dei beneficiari, le verifiche delle sedi INPS, i limiti di durata, le modalità e il termine di presentazione delle domande 2014 (26 gennaio 2015 tramite DIGIWEB), nonché il monitoraggio della spesa e il pagamento diretto da parte dell’INPS.
CIG in deroga per il settore pesca: risorse 2014 e istruzioni operative
CIG in deroga per il settore pesca: finanziamento 2014 e modalità applicative
Il documento riepiloga le disposizioni relative al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca per l’anno 2014, richiamando le norme di riferimento e gli accordi governativi intervenuti nel 2013 e nel 2014. Vengono inoltre indicate le condizioni di accesso alla prestazione, le verifiche preliminari demandate alle sedi INPS e gli adempimenti per la presentazione delle istanze.
Quadro normativo e copertura finanziaria
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 184, ha previsto l’assegnazione di 30 milioni di euro, per l’anno 2014, al finanziamento della CIG in deroga per il settore pesca, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In attuazione degli accordi in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 luglio e del 18 luglio 2014, il decreto interministeriale n. 84376 dell’11 settembre 2014 ha disposto l’assegnazione delle risorse, stabilendo che, in via prioritaria e fino ad esaurimento delle somme disponibili, dovessero essere considerate le istanze riferite all’annualità 2013 presentate entro il 15 gennaio 2014, in coerenza con gli accordi governativi del 29 luglio 2013.
Destinatari della prestazione
La CIG in deroga è riconosciuta, secondo la disciplina vigente, al personale imbarcato, ai dipendenti e ai soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi del settore.
Il documento precisa che i lavoratori devono rientrare in un sistema retributivo con “minimo monetario garantito”, clausola che costituisce requisito essenziale per l’accesso alla prestazione.
Condizioni di accesso e verifiche preliminari
La concessione del trattamento è subordinata alla verifica della presenza, nel contratto di lavoro dei beneficiari, della clausola del sistema retributivo con minimo monetario garantito.
L’accesso alle misure di sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime, con allegati gli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari.
Le sedi territorialmente competenti dell’Istituto devono verificare che:
- agli accordi aziendali sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari;
- nell’accordo sia espressamente indicato che i lavoratori elencati beneficiano del sistema del minimo monetario garantito.
Solo dopo tali controlli preventivi può essere avviata la verifica ordinaria dei requisiti di ammissione alla CIG in deroga.
Situazioni coperte e durata massima
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore, comprese quelle collegate ai periodi di fermo biologico, quando sia necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.
La prestazione è comunque limitata a un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Ai fini del periodo massimo indennizzabile, il riferimento è sempre al numero di giornate retribuite nel corso dell’anno precedente.
Requisito di anzianità e specificità del settore pesca
Il documento richiama il requisito generale di anzianità lavorativa di 90 giorni, previsto dall’art. 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall’art. 2, comma 139, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tale requisito si applica con modalità particolari per il settore pesca, in ragione dello speciale limite basato sul numero di giornate retribuite a ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente. Per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel settore, anche se presso datori di lavoro diversi.
Istanze relative all’annualità 2014
Le domande riferite all’annualità 2014 saranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2013.
Per tali istanze è necessario indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ciascun lavoratore.
Le aziende devono trasmettere telematicamente le istanze entro e non oltre il 26 gennaio 2015, utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. La domanda viene automaticamente indirizzata alla sede territorialmente competente.
Le istanze devono riguardare periodi di intervento di CIG “scaduti”, cioè antecedenti alla data di presentazione della domanda. Non possono essere considerate le istanze che non rispettano tale requisito.
Monitoraggio delle risorse e autorizzazione dei pagamenti
Dopo la chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2013, l’Istituto procederà al monitoraggio della spesa e alla quantificazione delle risorse residue assegnate con il decreto interministeriale n. 84376 dell’11 settembre 2014, comunicandone l’esito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Se il residuo dovesse risultare inferiore all’ammontare delle spese previste per i pagamenti relativi all’annualità 2014, il Ministero autorizzerà i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili e stabilirà i criteri di utilizzo, nel rispetto della parità di accesso al trattamento di integrazione salariale.
Solo dopo la comunicazione ministeriale sui criteri da adottare saranno impartite, con apposito messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, le istruzioni operative per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni relative ai periodi di intervento 2014.
Fino al completamento di tali fasi preliminari non sarà possibile autorizzare periodi 2014.
Modalità di pagamento
Ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, il documento precisa che è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.
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