Messaggio numero 6756 del 02-09-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per il DURC richiesto ai fini della verifica delle autodichiarazioni, la regolarità contributiva va valutata alla data della dichiarazione, senza applicare l’invito a regolarizzare; precisa inoltre le regole di rilascio del DURC ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, con obblighi di indicazione nei campi note e conseguenze per la stazione appaltante e le pubbliche amministrazioni.
Chiarimenti sul DURC per verifica autodichiarazione e sul DURC ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012
DURC per verifica autodichiarazione e DURC ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012
Il documento fornisce chiarimenti operativi in materia di DURC, distinguendo tra il DURC richiesto per la verifica delle autodichiarazioni e il DURC rilasciato in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012. Vengono richiamati l’orientamento del TAR Veneto e le indicazioni del Ministero del Lavoro, con effetti sulla determinazione della regolarità contributiva e sulle modalità di compilazione del Documento.
DURC per verifica autodichiarazione: momento di valutazione della regolarità
Con riferimento al DURC richiesto per la verifica di autodichiarazione, il documento richiama la sentenza del TAR Veneto n. 486/2014 e il tema del momento in cui possa considerarsi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
- L’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002.
- Il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, che sospende il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC previsto dall’art. 6, comma 1, è rimasto escluso dal procedimento di definizione dei DURC per verifica di autodichiarazione.
- La ragione di tale esclusione è collegata alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, con applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- Ne deriva che, per tale tipologia di DURC, il requisito di regolarità deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, senza possibilità di perfezionamento successivo tramite invito a regolarizzare.
Orientamento del TAR Veneto e precisazioni ministeriali
Il documento riferisce che il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, abbia generalizzato l’obbligo per gli enti preposti al rilascio del DURC di attivare il procedimento di regolarizzazione mediante preavviso di accertamento negativo prima dell’emissione di tutte le tipologie di DURC.
Secondo il Tribunale, la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007.A001, ha chiarito che, in assenza di un orientamento giurisprudenziale uniforme, gli Istituti possono continuare a operare come di consueto, verificando la regolarità contributiva alla data di presentazione dell’autodichiarazione.
Il Ministero ha inoltre precisato che nuove modalità procedurali potranno essere adottate solo a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.
Regola applicativa confermata per la verifica di autodichiarazione
In base alle precisazioni riportate, i DURC per verifica di autodichiarazione continuano ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione.
- Resta ferma la valutazione dello scostamento non grave tra somme dovute e somme versate, nei limiti dell’art. 8, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
- Se alla data della dichiarazione risulta l’irregolarità, l’eventuale regolarizzazione successiva a seguito di un preavviso di accertamento negativo relativo a un DURC di altra tipologia non può essere considerata per attestare la regolarità nella verifica di autodichiarazione.
- L’unica eccezione richiamata riguarda il DURC rilasciato in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012.
DURC ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012: presupposti e modalità
Il documento illustra anche la disciplina del DURC rilasciato in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012.
- La norma dispone che, quando le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio Sanitario Nazionale certifichino crediti almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono attestare la regolarità contributiva.
- Le indicazioni operative richiamate sono quelle della circolare n. 16 del 30 gennaio 2014.
- Le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Contenuto obbligatorio del campo note del DURC ex art. 13-bis
Per la particolare efficacia del DURC emesso ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, il campo note deve contenere sempre specifiche indicazioni:
- l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della norma citata;
- i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti;
- l’importo disponibile evidenziato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”;
- l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.
Effetti del DURC ex art. 13-bis su appalti e pagamenti pubblici
Il documento chiarisce che, anche quando il DURC è emesso con attestazione di regolarità ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, restano fermi specifici obblighi per le amministrazioni e le stazioni appaltanti.
- Se il DURC è richiesto per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, deve essere rilasciato con le medesime modalità.
- La menzione dell’emissione ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5 comporta, per la stazione appaltante, l’obbligo di attivare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013.
- L’art. 3, comma 3, del medesimo decreto amplia il potere sostitutivo delle pubbliche amministrazioni anche alle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai titolari di crediti certificati.
- Prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, la pubblica amministrazione deve garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.
Necessità di indicare debito e data di accertamento
In conclusione, il documento evidenzia che, per consentire all’amministrazione pubblica di adempiere correttamente all’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo, il DURC deve sempre riportare:
- la quantificazione del debito;
- la data in cui il debito è stato accertato.
Queste indicazioni assumono rilievo sia per i DURC emessi in presenza di certificazione dei crediti sia, più in generale, per le richieste che ricadono nell’ambito applicativo della disciplina richiamata nel documento.
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