Messaggio numero 6789 del 03-09-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra l’attuazione della Garanzia Giovani tramite convenzione tra Ministero, INPS e Regioni/Province autonome per l’erogazione delle indennità di tirocinio. Indica le Regioni interessate, le modalità di trasferimento dei fondi, le procedure di invio dei dati dei beneficiari tramite SIP, le modalità di pagamento e la durata della convenzione, fissata al 30 novembre 2018.
Convenzione INPS-Regioni per il pagamento dell’indennità di tirocinio Garanzia Giovani
Convenzione per il pagamento dell’indennità di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani
Il documento descrive l’attivazione, da parte dell’INPS, del servizio di pagamento dell’indennità di tirocinio prevista tra gli interventi della Garanzia per i Giovani. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 e del successivo Piano italiano di attuazione, finalizzati a offrire ai giovani under 25 opportunità di lavoro, studio, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
Quadro normativo e soggetti coinvolti
L’attuazione nazionale della Garanzia Giovani è richiamata in relazione all’art. 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una Struttura di missione con la partecipazione di vari soggetti istituzionali, tra cui INPS, Regioni e Province autonome.
Nel documento si precisa che:
- l’INPS è coinvolto nell’attuazione degli interventi, come nel caso del bonus occupazionale e del pagamento dell’indennità di tirocinio;
- le Regioni e le Province autonome operano come organismi intermedi, con il compito di attivare le azioni di politica attiva;
- alcune Regioni hanno chiesto di affidare all’INPS anche il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio.
Il Ministero del Lavoro, con nota del 31 luglio 2014, ha riconosciuto tale attività come rientrante nell’ambito istituzionale dell’INPS, precisando che non vi sono oneri per le Regioni e Province autonome che affidino il servizio all’Istituto.
Convenzione e delega operativa
Con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e Regioni/Province autonome. La Convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga ai tirocinanti, per conto degli enti convenzionati, l’indennità di tirocinio secondo i criteri e i parametri stabiliti dalle singole Regioni o Province autonome.
La Determinazione prevede anche la delega ai Direttori Regionali per:
- la sottoscrizione digitale delle Convenzioni;
- la rendicontazione dell’attività svolta.
Regioni e Province autonome interessate
Alla data della comunicazione ministeriale del 27 agosto, risultavano interessate ad affidare all’INPS la gestione dei pagamenti dell’indennità di tirocinio le seguenti Regioni/Province autonome:
- Lazio
- Puglia
- Friuli Venezia Giulia
- Calabria
- Campania
- Valle d’Aosta
- Piemonte
- Marche
- Basilicata
- Liguria
- Umbria
- Veneto
- Toscana
- Emilia Romagna
- Abruzzo
- Sicilia
- Lombardia
Il documento precisa che l’elenco potrà essere integrato con successive comunicazioni.
Disponibilità dei fondi e flussi finanziari
Le risorse destinate dalle Regioni/Province autonome all’erogazione delle indennità di tirocinio saranno trattenute dal Ministero del Lavoro dalle somme assegnate per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Tali somme saranno poi versate anticipatamente all’INPS mediante accredito diretto sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione Generale. Il Ministero dovrà indicare, per ogni versamento, gli importi riferiti a ciascuna Regione o Provincia autonoma tramite distinta separata.
L’INPS effettuerà i pagamenti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie anticipate.
Modalità operative di erogazione
Per la gestione dei pagamenti, l’INPS mette a disposizione il Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso il quale la Regione o Provincia autonoma trasmette il flusso dati necessario al pagamento.
Il flusso può essere inviato mensilmente o con diversa periodicità temporale ed è trasmesso in formato XML, secondo la struttura definita nell’allegato tecnico della Convenzione, tramite il link dedicato “invio elenco beneficiari tirocinio UG”.
Per ciascun beneficiario, la Regione o Provincia autonoma deve indicare:
- dati anagrafici;
- indirizzo del domicilio del tirocinante;
- modalità di pagamento richiesta;
- periodo di riferimento;
- importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio.
Le modalità di pagamento previste sono:
- accredito su conto corrente con IBAN;
- bonifico domiciliato presso l’Ufficio postale, che invia al beneficiario una comunicazione per il ritiro della somma assegnata.
Il documento specifica che resta escluso per l’Istituto qualsiasi controllo sulla sussistenza dei requisiti in capo ai beneficiari.
Condizioni di ammissibilità dell’indennità
In base alla Convenzione e alle linee guida dell’Accordo Stato-Regioni/Province autonome del 24 gennaio 2013 in materia di tirocini, l’indennità di tirocinio non deve essere corrisposta ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Durata della Convenzione e limiti temporali
La Convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018. Tale data è indicata come tassativa, poiché entro quel termine deve essere effettuato l’ultimo pagamento ai beneficiari.
I pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione o Provincia autonoma.
Istruzioni successive
Il documento rinvia a un successivo messaggio per l’invio delle istruzioni procedurali e contabili di dettaglio, nonché per definire l’iter concordato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sottoscrizione della Convenzione.
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