Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 277 del 1-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni applicative per la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi in regime internazionale dopo la legge n. 233/1990, coordinandole con i criteri già introdotti dal messaggio n. 17594 del 29.10.1992. Vengono precisati i metodi di calcolo della pensione virtuale nelle diverse ipotesi di contribuzione italiana ed estera, il trattamento delle convenzioni bilaterali e italo-svizzera, nonché le regole sulla salvaguardia del trattamento più favorevole. È inoltre chiarito che, per effetto dell’orientamento comunitario, la pensione virtuale non va più integrata al trattamento minimo nelle prime liquidazioni, con alcune eccezioni e specifiche operative di codifica e gestione procedurale.

Chiarimenti sul calcolo delle pensioni in regime internazionale per lavoratori autonomi

Pensioni in regime internazionale: nuovi criteri di calcolo per i lavoratori autonomi

La circolare fornisce indicazioni applicative per il calcolo e la riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi in regime internazionale, coordinando la legge n. 233/1990 con gli orientamenti comunitari richiamati nel messaggio n. 17594 del 29.10.1992. Il documento distingue le diverse ipotesi di contribuzione italiana ed estera, chiarisce il trattamento delle convenzioni bilaterali e disciplina le conseguenze operative della non integrabilità al minimo della pensione virtuale nelle prime liquidazioni.

Ambito di applicazione e criteri generali

La circolare riguarda le pensioni da liquidare a carico delle gestioni speciali per lavoratori autonomi in presenza di elementi di internazionalità. Viene ribadito che, ai fini del nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 233/1990, devono essere considerati solo i redditi conseguiti in Italia, in analogia a quanto avviene per le retribuzioni pensionabili dei lavoratori dipendenti.

Per la liquidazione delle pensioni in regime internazionale, occorre distinguere tra:

  • contribuzione italiana versata in un’unica gestione autonoma;
  • contribuzione italiana mista, cioè distribuita tra più gestioni o tra gestione autonoma e A.G.O. dei dipendenti;
  • contribuzione estera riferita a un solo regime oppure a regimi misti.

Calcolo della pensione virtuale nelle diverse ipotesi

Contribuzione italiana in un’unica gestione autonoma

Se tutta la contribuzione italiana utile appartiene a una sola gestione speciale autonoma, la pensione virtuale si determina applicando la formula:

  • RMP x totale contribuzione (italiana ed estera) x 0,0015384.

L’importo della prestazione adeguata deriva poi dalla moltiplicazione della pensione virtuale per il relativo coefficiente di riduzione.

Contribuzione italiana mista

Quando la pensione deve essere liquidata in una gestione speciale autonoma con cumulo di contributi versati in un’altra gestione speciale autonoma oppure nell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti, il calcolo varia a seconda della natura della contribuzione estera.

Se la contribuzione estera appartiene solo a un regime per lavoratori dipendenti, la pensione virtuale si calcola cumulando la contribuzione estera con quella italiana da lavoro dipendente, secondo la formula retributiva ordinaria:

  • RMS x totale contribuzione OBG italiana ed estera x 0,0015384.

Su tale importo si determina il prorata a carico dell’A.G.O. applicando il coefficiente di riduzione ricavato sui soli periodi italiani di attività dipendente e sui periodi esteri. In parallelo, si calcola la quota di pensione riferibile alla sola contribuzione italiana nella gestione speciale autonoma con la formula:

  • RMP x contributi di gestione x 0,0015384.

Se i contributi italiani sono versati in più gestioni speciali, la medesima formula si applica a ciascuna quota.

Se la contribuzione estera appartiene solo a un regime speciale per lavoratori autonomi, la pensione virtuale si ottiene cumulando la contribuzione estera con quella italiana autonoma:

  • RMP x contributi di gestione (italiani ed esteri) x 0,0015384.

Il prorata a carico della gestione autonoma si calcola con il relativo coefficiente di riduzione; la quota italiana da attività dipendente si determina separatamente con la consueta formula retributiva:

  • RMS x contributi italiani OBG x 0,0015384.

Se la contribuzione estera è mista, devono essere determinate distinte pensioni virtuali, a seconda del regime, secondo le formule previste per la contribuzione dipendente e per quella autonoma.

Prestazione finale e trattamento minimo

In tutte le ipotesi sopra considerate, l’importo da porre in pagamento è dato dalla somma delle quote parziali così calcolate. Se ricorrono i requisiti prescritti, l’importo può essere integrato al trattamento minimo vigente. Ai fini del requisito contributivo per l’integrazione al minimo, devono essere sommati tutti i contributi italiani utili, anche se versati in più gestioni assicurative, in relazione all’art. 7 della legge n. 407/1990 e all’art. 3 del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992.

Regime speciale della convenzione italo-svizzera

Per le pensioni in convenzione italo-svizzera non si applicano i nuovi orientamenti sul calcolo della pensione virtuale. La circolare richiama quindi regole specifiche:

  • le quote si calcolano con le formule ordinarie indicate per la contribuzione delle diverse gestioni;
  • prima di determinare il prorata, le quote devono essere integrate al trattamento minimo, se necessario e se sussistono i requisiti;
  • i coefficienti di riduzione vanno ricavati sul rapporto tra i periodi fatti valere nella singola gestione italiana e il totale dei periodi italiani ed esteri;
  • l’importo finale è la somma dei prorata delle singole quote, con eventuale integrazione al minimo.

Salvaguardia del trattamento più favorevole e riliquidazioni

La circolare richiama i criteri già illustrati con la circolare n. 242 del 20 novembre 1990 per la riliquidazione, con effetto dal 1 luglio 1990, delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1982 al 30 giugno 1990, nonché per le pensioni con decorrenza dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1995.

Per l’applicazione della salvaguardia del trattamento più favorevole:

  • nel triplice calcolo previsto dalla disciplina devono essere applicati i nuovi criteri di pensione virtuale;
  • se la pensione era già stata liquidata secondo la normativa previgente, il nuovo criterio riguarda soltanto il calcolo della pensione virtuale ai fini della legge n. 233/1990;
  • per le pensioni con decorrenza 1 luglio 1990-31 dicembre 1995 va considerato lo stesso numero di contributi esteri nei tre calcoli;
  • la riliquidazione non può comportare il cambiamento del regime di liquidazione, anche se i contributi italiani considerati raggiungono il numero richiesto per il diritto in regime autonomo;
  • per l’integrazione al minimo delle pensioni riliquidate occorre tener conto dell’eventuale prestazione estera già in godimento alla decorrenza originaria.

Ogni ricalcolo della prestazione deve essere comunicato alle competenti istituzioni estere, secondo l’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento C.E.E. n. 574/1972, come modificato dal Regolamento C.E.E. n. 1248/1992.

Nuovo orientamento comunitario: pensione virtuale non integrabile al minimo

Il messaggio allegato n. 17594 del 29.10.1992 recepisce l’orientamento comunitario secondo cui la pensione virtuale è soltanto la base di calcolo del sistema di totalizzazione e proratazione e non può essere integrata al trattamento minimo. La funzione di garanzia del reddito minimo è invece attribuita dall’ordinamento comunitario all’art. 50 del Regolamento n. 1408/71.

In conseguenza di ciò, per le prime liquidazioni, comprese quelle relative a domande già in trattazione alla data del messaggio, la pensione virtuale non deve più essere integrata al trattamento minimo. La non integrabilità si estende anche alle liquidazioni in regime di convenzione bilaterale, salvo il caso della convenzione italo-svizzera, che prevede espressamente l’integrazione al minimo.

Aspetti operativi, codifica e ambito di applicazione

Pur non essendo più integrabile al minimo, la pensione virtuale deve continuare a essere determinata e deve essere indicato anche il coefficiente di riduzione, così da consentire eventuali ricalcoli futuri. Le pensioni calcolate con i nuovi criteri devono essere identificate nel terzo sottocampo del campo "natura pensione" con i seguenti codici:

  • "2" nella generalità dei casi;
  • "4" per le pensioni che sarebbero state identificate con codice "B";
  • "3" per le pensioni con codice Stato = 01 erogate a titolari ultrasessantacinquenni che sarebbero state identificate con codice "B".

Le disposizioni si applicano anche ai ricalcoli di anticipi recuperabili concessi con procedura CI03 o con procedura ordinaria, quando la prestazione è concessa a carico di uno Stato estero in causa. Non si applicano invece alle ricostituzioni di pensioni di ruolo "S" per motivi diversi da quelli indicati né, per quanto specificato, alle prime liquidazioni e alle ricostituzioni in regime di convenzione italo-svizzera, per le quali continuano a valere le precedenti disposizioni.

Criteri operativi e supporto alle Sedi

La circolare segnala che sono in corso modifiche alle procedure automatizzate di segnalazione al Centro elettronico dei dati di calcolo e che seguiranno ulteriori istruzioni. Per agevolare la liquidazione generalizzata delle pensioni già liquidate con la normativa precedente e consentire l’applicazione del trattamento più favorevole, verranno trasmesse alle Sedi liste con gli estremi delle pensioni presumibilmente interessate.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare si colloca nel quadro dell’applicazione della legge n. 233/1990, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi, e tiene conto delle innovazioni in materia di pensioni in regime internazionale. L’obiettivo è fornire chiarimenti operativi per le pensioni da liquidare a carico delle gestioni speciali per autonomi, con particolare attenzione alla pensione virtuale e ai rapporti tra contribuzione italiana ed estera.

Calcolo delle pensioni in regime internazionale con decorrenza successiva al 30 giugno 1990

Si precisa innanzitutto che, ai fini del nuovo sistema di calcolo, devono essere considerati solo i redditi conseguiti in Italia. La disciplina distingue tra: contribuzione italiana versata in un’unica gestione autonoma, contribuzione italiana mista, e casi di contribuzione estera riferita a regimi per dipendenti, autonomi o misti. Per ciascuna ipotesi vengono indicate formule diverse per determinare la pensione virtuale e il successivo prorata da porre a carico delle diverse gestioni.

Contribuzione italiana in un’unica gestione autonoma

Quando tutta la contribuzione italiana utile appartiene a una sola gestione speciale per lavoratori autonomi, la pensione virtuale si calcola moltiplicando il reddito medio pensionabile (RMP) per la contribuzione italiana ed estera e per il coefficiente 0,0015384. L’importo della pensione adeguata si ottiene poi applicando alla pensione virtuale il relativo coefficiente di riduzione.

Contribuzione italiana mista e ripartizione tra gestioni

Quando la liquidazione richiede il cumulo di contributi versati in più gestioni speciali autonome oppure nell’A.G.O. per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti, la formula di calcolo varia in base alla natura della contribuzione estera. Se l’estero è solo da lavoro dipendente, la pensione virtuale si calcola con la contribuzione OBG italiana ed estera e si determina il prorata a carico dell’A.G.O.; si calcolano poi le quote riferibili alla sola contribuzione italiana nella gestione autonoma. Se l’estero è solo in un regime speciale autonomo, si cumula con la contribuzione italiana autonoma, mentre la quota italiana da lavoro dipendente si determina separatamente. Se la contribuzione estera è mista, si devono formare distinte pensioni virtuali, con i rispettivi prorata calcolati sui periodi pertinenti.

Integrazione al trattamento minimo e requisito contributivo

In tutte le ipotesi considerate, la prestazione finale è data dalla somma degli importi parziali determinati, con eventuale integrazione al trattamento minimo se ricorrono i requisiti prescritti. Per il perfezionamento del requisito contributivo richiesto dall’art. 7 della legge n. 407/1990 e dall’art. 3 del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, ai fini dell’integrazione al minimo devono essere sommati tutti i contributi italiani utili, anche se versati in più gestioni assicurative.

Convenzione italo-svizzera

La circolare precisa che i nuovi orientamenti sul calcolo della pensione virtuale non si applicano alle pensioni liquidate in regime di convenzione italo-svizzera. In tali casi, le quote di pensione si calcolano secondo le formule ordinarie, ma prima della determinazione del prorata le singole quote devono essere, ove necessario, integrate al trattamento minimo. I coefficienti di riduzione vanno ricavati sul rapporto tra i periodi fatti valere nella singola gestione italiana e il totale dei periodi italiani ed esteri. L’importo finale è la somma dei prorata così determinati, con eventuale integrazione al minimo.

Salvaguardia del trattamento più favorevole e riliquidazioni

Richiamando la circolare n. 242 del 20 novembre 1990, vengono precisati i criteri per la riliquidazione, con effetto dal 1 luglio 1990, delle pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, nonché per le pensioni con decorrenza tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995. Nel triplice calcolo previsto dalla normativa, deve applicarsi il nuovo criterio di pensione virtuale; se la pensione era già stata liquidata con le norme previgenti, il nuovo criterio vale solo per il calcolo della pensione virtuale ai fini della legge n. 233/1990. Per le pensioni con decorrenza 1 luglio 1990-31 dicembre 1995 va considerato lo stesso numero di contributi esteri nei tre calcoli. La riliquidazione non può comportare cambio di regime di liquidazione. In caso di riliquidazione, per l’integrazione al minimo va considerato l’eventuale importo della prestazione estera alla decorrenza originaria.

Comunicazioni alle istituzioni estere

Ogni volta che viene effettuato un ricalcolo della prestazione, deve esserne data comunicazione alle competenti istituzioni estere ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento C.E.E. n. 574/1972, come modificato dal Regolamento C.E.E. n. 1248/1992.

Nuovo orientamento comunitario: non integrabilità al minimo della pensione virtuale

Il messaggio allegato n. 17594 del 29.10.1992 recepisce l’orientamento comunitario secondo cui la pensione virtuale è solo base di calcolo del sistema di totalizzazione e proratizzazione e non è integrabile al trattamento minimo, poiché la garanzia del reddito minimo è affidata all’art. 50 del Regolamento 1408/71. Di conseguenza, per le prime liquidazioni, comprese quelle relative a domande già in corso, la pensione virtuale non deve più essere integrata al trattamento minimo.

Eccezione per la convenzione italo-svizzera e regole operative

La non integrabilità della pensione virtuale vale anche per le liquidazioni in regime di convenzione bilaterale, salvo il caso italo-svizzero, per il quale la Convenzione del 14.12.1962 prevede espressamente l’integrazione al minimo. Per ragioni operative, anche se la pensione virtuale non va più integrata, i programmi devono continuare a determinarla e a indicare il coefficiente di riduzione, così da consentire eventuali futuri ricalcoli.

Codifica delle pensioni e ambito di applicazione del nuovo criterio

Le pensioni calcolate con i nuovi criteri devono essere identificate, al terzo sottocampo del campo 'natura pensione', con il codice '2' nella generalità dei casi, con il codice '4' per le pensioni che sarebbero state identificate con codice 'B', e con il codice '3' per le pensioni con codice Stato = 01 erogate a titolari ultrasessantacinquenni che sarebbero state identificate con codice 'B'. Le disposizioni si applicano anche ai ricalcoli di anticipi recuperabili concessi con procedura CI03 o ordinaria, quando la prestazione è concessa a carico di Stato estero in causa. Non si applicano invece alle ricostituzioni di pensioni di ruolo 'S' per motivi diversi né, per quanto riguarda quanto indicato, alle prime liquidazioni e ricostituzioni in regime italo-svizzero, che continuano a seguire la disciplina previgente.

Aspetti procedurali e supporto alle sedi

Sono in corso modifiche alle procedure automatizzate di segnalazione al Centro elettronico dei dati di calcolo, con riserva di successive istruzioni. Per consentire la liquidazione generalizzata delle pensioni già liquidate con la previgente normativa e l’applicazione del trattamento più favorevole, verranno rese disponibili alle Sedi liste con gli estremi delle pensioni presumibilmente interessate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.