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Legge

L.R. Calabria 45/2012

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 45/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge quadro disciplina in Calabria gestione forestale sostenibile, pianificazione, uso del bosco, viabilità, tutela idrogeologica, biodiversità, funzioni produttive, paesaggistiche e regime sanzionatorio. Prevede regolamenti forestali, PFR quinquennale, piani di gestione fino a 20 anni e varie regole transitorie; molte scadenze originarie risultano superate.

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale calabrese

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale della Calabria

La legge quadro disciplina l’assetto forestale della Regione Calabria, fissando principi, strumenti di pianificazione, regole di gestione, tutela ambientale e regime sanzionatorio. L’obiettivo è promuovere una gestione forestale sostenibile, proteggere il territorio e valorizzare la filiera foresta-legno nel solo ambito regionale.

Principi generali e finalità

La Regione considera il bosco un sistema biologico multifunzionale e promuove una gestione orientata alla tutela del suolo, della biodiversità, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile. Tra le finalità figurano:

  • difesa idrogeologica e tutela del territorio;
  • funzionalità degli ecosistemi forestali;
  • conservazione e sviluppo della biodiversità;
  • valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
  • miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree silvo-pastorali;
  • formazione degli operatori forestali e ambientali;
  • prevenzione e lotta agli incendi e alle avversità biotiche e abiotiche;
  • approvazione e controllo dei piani di gestione forestale, inventario forestale e informatizzazione del patrimonio;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale e dei boschi da seme;
  • sviluppo della gestione associata pubblica e privata e della certificazione forestale. La Regione promuove inoltre accordi, gemellaggi e progetti interregionali e internazionali.

Funzioni regionali, polizia amministrativa e sanzioni

Le funzioni amministrative in materia forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente. La Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie trasferite dallo Stato. Le competenze sulle sanzioni per le violazioni della legge sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, con applicazione della legge n. 689/1981 e delle norme regionali.

Definizioni fondamentali

La legge equipara i termini bosco, foresta e selva. È “bosco” la superficie coperta da vegetazione forestale arborea, con eventuale componente arbustiva, avente i requisiti dimensionali e di copertura indicati dalla legge; sono previste esclusioni specifiche e una definizione statistica distinta per inventario e monitoraggio. Sono assimilati a bosco, tra l’altro, i fondi gravati da obbligo di rimboschimento, le aree temporaneamente prive di copertura per tagli o eventi avversi, le radure minori, i castagneti abbandonati in rinaturalizzazione, sugherete, ericeti e macchia mediterranea. Non sono bosco, tra gli altri, le short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di Natale, i frutteti, i castagneti da frutto, i parchi urbani e i filari. Sono inoltre definiti:

  • arboricoltura da legno, come coltivazione reversibile in terreni non boscati;
  • selvicoltura, come coltivazione e uso del bosco per produzione, equilibrio ambientale e biodiversità;
  • taglio colturale, quando eseguito in conformità a strumenti di pianificazione approvati;
  • conversione del bosco, sostituzione della forma di governo da ceduo a ceduo composto o fustaia;
  • trasformazione del bosco, come mutamento permanente dell’uso del suolo con eliminazione della vegetazione forestale, consentito solo eccezionalmente per opere pubbliche o di pubblica utilità;
  • sostituzione di specie, boschi di neoformazione, sistemazioni idraulico-forestali, viabilità forestale e terreni abbandonati o incolti. Sono richiamati anche i boschi vetusti e gli alberi monumentali, nonché la viabilità forestale come rete dedicata ai patrimoni silvo-pastorali.

Regolamenti forestali e disciplina transitoria

La Regione adotta regolamenti forestali validi per l’intero territorio regionale, destinati a dettare norme di tutela, vincoli e prescrizioni, in coerenza con i piani di bacino e con la tutela della fauna e degli habitat. I regolamenti disciplinano, tra l’altro, le attività sui terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico e la tutela del patrimonio forestale regionale. Nelle more dell’adozione dei regolamenti, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con deliberazione regionale e la legge regionale sui beni regionali.

Pianificazione forestale: PFR e piani di gestione

Il Piano Forestale Regionale (PFR) è il documento fondamentale di programmazione, con durata quinquennale, redatto dal dipartimento competente e approvato dalla Giunta regionale. Esso orienta la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo, in coerenza con la programmazione nazionale. La pianificazione si attua mediante piani di gestione e assestamento forestale, applicabili anche ai boschi di uso civico. Tali piani hanno validità non superiore a 20 anni e devono contenere, in sintesi:

  • relazione, obiettivi e delimitazione del patrimonio;
  • cartografia e zonizzazione;
  • analisi pedoclimatica e vegetazionale;
  • descrizione dei tipi forestali e delle unità colturali;
  • valutazione della vulnerabilità idrogeologica;
  • provvigione e ripresa legnosa;
  • interventi selvicolturali;
  • viabilità forestale e sistemazioni idraulico-forestali;
  • modalità di utilizzazione forestale;
  • disciplina delle produzioni forestali non legnose;
  • indicazioni per aree protette, alberi monumentali, boschi vetusti e Rete Natura 2000. Se il bosco è utilizzato per il pascolo, il piano può includere anche la pianificazione zootecnica e interessare aree contigue non boscate.

Obbligo di pianificazione e piani poliennali di taglio

Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per le proprietà private con superficie forestale pari o superiore a 100 ettari. Per proprietà private tra 50 e 100 ettari è prevista, in alternativa, la pianificazione tramite piani poliennali di taglio; per superfici inferiori a 50 ettari è richiesta idonea progettazione secondo i regolamenti. I piani poliennali di taglio hanno durata minima di 5 anni e massima di 10 anni e non possono derogare ai regolamenti. Devono contenere obiettivi, analisi stazionali, parametri dendroauxometrici, relazione tecnica e cartografia. I piani sono approvati dal dipartimento competente; se riguardano aree naturali protette devono essere trasmessi all’ente gestore per il nullaosta. Nelle aree della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale e i piani poliennali non sono assoggettati a VIA o VAS nei limiti richiamati dalla legge.

Sistemi informativi, inventario e ricerca

La Regione promuove l’Inventario forestale regionale e il Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.), destinato a raccogliere ed elaborare i dati su materia forestale e vincolo idrogeologico. Il sistema è collocato presso il dipartimento competente, che può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture di ARSAC e di Azienda Calabria Verde. La Regione promuove inoltre ricerca e sperimentazione, anche tramite convenzioni con enti di ricerca, e favorisce una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali.

Forme associative e affidamento della gestione

La legge favorisce consorzi e altre forme associative per una gestione programmata e coordinata del patrimonio silvo-pastorale. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire a forme di gestione associata dei boschi mediante convenzioni che disciplinino l’esercizio dell’uso civico. I proprietari pubblici e privati possono affidare, con convenzione, la gestione del patrimonio boschivo a enti locali, enti gestori di aree protette o altri soggetti pubblici e privati, sulla base di una proposta progettuale e nel rispetto del piano di gestione e assestamento forestale.

Patrimonio forestale pubblico e collettivo

Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale. Devono destinare almeno il 10% dei ricavi delle attività connesse alla gestione forestale e zootecnica a interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e viabilità forestale, con apposito capitolo vincolato nel bilancio. Se l’attività si svolge in assenza di piano di gestione, l’accantonamento sale almeno al 20% e serve prioritariamente a finanziare la redazione dei piani. Gli enti titolari possono concedere temporaneamente il patrimonio forestale a soggetti privati mediante procedura ad evidenza pubblica, con priorità per soggetti senza fini di lucro o mutualistici. Se manca la pianificazione, la concessione impone la redazione del piano entro 18 mesi, pena decadenza. Per beni in aree protette o Rete Natura 2000 sono richiesti i relativi pareri o nullaosta.

Gestione forestale sostenibile, biodiversità e certificazione

La gestione forestale sostenibile è attuata attraverso la selvicoltura e viene considerata fattore di sviluppo economico e occupazionale. La Regione promuove la tutela e l’incremento della biodiversità, nonché l’introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell’arboricoltura da legno e dei prodotti forestali.

Divieti, conversioni e trasformazioni del bosco

La legge pone un forte presidio contro le trasformazioni improprie del bosco. In particolare:

  • è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui, salvo i limiti dei regolamenti;
  • nelle fustaie il taglio raso è di norma vietato, salvo i casi previsti dai piani o negli impianti di specie esotiche e nell’arboricoltura da legno;
  • la Regione può autorizzare deroghe per difesa fitosanitaria, pubblica incolumità o altri rilevanti interessi pubblici;
  • la trasformazione del bosco è eccezionale e, in linea generale, ammessa solo per opere pubbliche o di pubblica utilità;
  • è vietato trasformare e mutare destinazione ai terreni sistemati idraulico-forestalmente e rimboschiti con fondi pubblici, salvo casi eccezionali previsti per opere pubbliche o per aree prive di copertura da almeno 15 anni e non interessate da incendio ai sensi della legge n. 353/2000;
  • la sostituzione delle specie forestali autoctone è di norma vietata, mentre per specie esotiche o fuori areale è prevista la graduale sostituzione autorizzata;
  • per taluni interventi di taglio ed estirpazione finalizzati a ricostituzione, reimpianto o sostituzione è richiesta preventiva autorizzazione regionale;
  • è vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori in boschi cedui, salvo le piantagioni di eucalipto;
  • è vietata la ceduazione dei boschi oltre un’età pari a due volte il turno minimo, con specifiche eccezioni per castagno, leccio e tutela fitosanitaria;
  • è vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o matricinati. La legge consente inoltre, in presenza dei presupposti richiamati, il ripristino di attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro di edificazioni precedenti in formazioni vegetali meritevoli di tutela, secondo il Piano paesaggistico regionale o specifici accordi di collaborazione.

Rimboschimento compensativo e riconsegna dei terreni occupati temporaneamente

Se la trasformazione autorizzata del bosco riguarda superfici superiori a 2.000 mq, essa è subordinata al rimboschimento di terreni nudi di superficie equivalente, nello stesso bacino idrografico. Per i terreni occupati temporaneamente e rimboschiti con fondi pubblici, la riconsegna ai legittimi proprietari o aventi causa era prevista entro il 31 dicembre 2017. La riconsegna avviene previa dichiarazione di compiutezza dei lavori e con piano di coltura e conservazione approvato dal dipartimento competente; il piano può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione di aree prive di copertura da almeno 15 anni. Possono essere riconsegnate anche aree prive di copertura, con prescrizione di rimboschimento.

Sistemazioni idraulico-forestali e pronto intervento

La Regione realizza sistemazioni idraulico-forestali e cura conservazione, difesa e manutenzione delle opere esistenti. Gli interventi comprendono consolidamenti, opere paramassi, regolarizzazione dei deflussi, riqualificazione ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica, oltre a strade di servizio e attrezzature per lavori in amministrazione diretta. La Giunta può individuare bacini pilota per studi e sperimentazioni. In caso di danni eccezionali a opere di sistemazione, il Presidente della Giunta può disporre il pronto intervento per il ripristino quando vi sia pericolo per la pubblica incolumità. I lavori di pronto intervento sono quelli straordinari, urgenti e indifferibili diretti a prevenire dissesti, ripristinare viabilità e opere danneggiate, ricostituire popolamenti forestali e verificare eventuali sostanze tossiche prodotte dagli incendi; in tale ultimo caso la Regione attiva analisi sulla qualità dell’aria.

Tutela fitosanitaria, boschi vetusti e alberi monumentali

La Regione promuove la difesa fitosanitaria e può concorrere alle relative spese. I proprietari dei boschi colpiti da patologie devono rispettare i regolamenti, adottare misure per limitare la diffusione delle malattie e comunicarle all’amministrazione competente. Sono promossi anche interventi colturali per aumentare la stabilità dei popolamenti, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno. La Regione promuove l’individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive di pregio secondo regolamenti, d.p.r. 357/1997 e l.r. 47/2009.

Raccolta di prodotti del bosco, funghi, lettiera e tartufi

La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco deve evitare danni permanenti alle specie e all’habitat. Nei boschi pubblici, in assenza di regolamenti comunali, è vietata la raccolta di asparago, agrifoglio e pungitopo. I comuni avrebbero dovuto dotarsi dei regolamenti entro due anni dall’entrata in vigore della legge. La raccolta dello strame, della copertura morta o lettiera è di norma vietata, salvo autorizzazione dei regolamenti; la raccolta del terriccio è sempre vietata. La raccolta e commercializzazione dei funghi segue la legge regionale specifica; nei boschi dei Parchi nazionali si applicano i piani e le misure di salvaguardia dell’area.

Funzione produttiva, viabilità e uso del legno

La Regione promuove l’ammodernamento delle imprese di utilizzazione forestale e misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La viabilità forestale è considerata strumento essenziale per la gestione razionale della risorsa forestale e per la tutela del territorio; realizzazione, manutenzione, modifiche di tracciato e piazzali di accatastamento sono soggetti ai regolamenti. La Regione promuove l’uso della risorsa legno come materia prima rinnovabile per impieghi industriali, energetici e artigianali, anche per ridurre le emissioni di carbonio. Incentiva i sistemi di certificazione e le catene di custodia e promuove biomasse legnose locali e filiere integrate bosco-legno-energia.

Arboricoltura da legno e castagneti

La Regione sostiene la produzione legnosa fuori foresta mediante contributi a enti, aziende agroforestali, proprietari e soggetti delegati, con priorità alle aziende certificate e associate. Gli impianti finanziati con risorse pubbliche devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione. I castagneti sono considerati fondamentali per la stabilità idrogeologica, il paesaggio e l’economia rurale. La Regione sostiene l’ecocertificazione del legno di qualità e le produzioni da frutto delle cultivar autoctone. Il ripristino e il miglioramento dei castagneti degradati seguono i regolamenti; per ampliamento, rinfoltimento o sostituzione con piante della stessa specie è richiesto materiale di propagazione certificato.

Aree protette, Rete Natura 2000 e paesaggio

La Regione partecipa all’istituzione e gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali, in coerenza con la legge quadro sulle aree protette e con le direttive habitat e uccelli. Nella Rete Natura 2000 le misure di conservazione sono predisposte all’interno dei piani di gestione e assestamento forestale. La tutela dell’ambiente rurale è affidata anche al PFR, che detta indirizzi per conservare e migliorare prati, pascoli, equilibrio ecosistemico e paesaggio, applicandosi anche ai terreni abbandonati o incolti.

Prevenzione incendi e lotta ai processi di degrado

La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e si avvale della disciplina statale in materia. Alle aree percorse dal fuoco si applicano i vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni della legge n. 353/2000. I regolamenti individuano le attività vietate e le modalità per quelle consentite nel periodo di rischio incendio. È previsto un coordinamento tra enti, istituzioni e forze dell’ordine per una rete di allertamento rapida.

Regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio prevede multe diversificate in funzione della violazione, salvo altre sanzioni statali o regionali. In sintesi:

  • violazioni sui divieti di conversione e taglio: sanzioni parametrate al valore delle piante tagliate o al danno causato;
  • produzione o vendita non autorizzata di materiale di propagazione forestale: sanzione pecuniaria;
  • impiego di materiale non riconosciuto dalla Regione: sanzione pecuniaria;
  • violazioni sulla raccolta di prodotti secondari: sanzioni per quantità, con aumento in caso di maggiori quantitativi e per danno;
  • lavori forestali senza autorizzazione o senza comunicazione nei termini: sanzioni pecuniarie;
  • danneggiamento della flora spontanea protetta: sanzione pecuniaria, raddoppiata in Rete Natura 2000;
  • violazioni dei regolamenti non tipizzate: sanzione da 100 a 500 euro, con eventuale maggiorazione fino al doppio/quadruplo del danno. Per alcune violazioni in aree Natura 2000 o in caso di danno, la sanzione è aggravata.

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Fino all’adozione dei regolamenti forestali, i riferimenti della legge si intendono alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Fino alla realizzazione del S.I.F.CAL. la Regione si avvale del Centro cartografico regionale. Il dirigente generale può istituire una commissione consultiva per questioni non specificamente regolate. I proventi delle sanzioni, dei diritti di segreteria, dei diritti di istruttoria e degli accantonamenti sui tagli boschivi confluiscono nel bilancio regionale e sono destinati alle attività connesse all’applicazione della legge. La legge dichiara che la promulgazione non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale e rinvia, per quanto non previsto, alla normativa comunitaria e nazionale.

Valutazione di attualità

L’atto conserva una disciplina organica utile come legge quadro regionale forestale, ma contiene diversi termini e scadenze ormai superati o riferiti a obblighi storici già maturati. Per questo, pur essendo ancora rilevante come fonte normativa di settore, presenta profili in parte datati.

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