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Legge

L.R. Calabria 41/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e

Normativa regionaleL.R. Calabria 41/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria: aggiorna le modalità di pubblicazione della convocazione, ridefinisce il rimborso spese per sedute, quantifica gli oneri per il 2012 e introduce una disciplina finale per il caso di seggi non assegnati, con applicazione delle norme sulle commissioni permanenti in via compatibile.

Modifiche alla disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria

Modifiche alla disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria

La legge regionale 1 ottobre 2012, n. 41 interviene sulla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, che disciplina il Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria. Le modifiche riguardano la pubblicità delle convocazioni, il rimborso spese dei componenti, la copertura finanziaria per l’anno 2012 e una disciplina finale per il caso di elezione incompleta dei membri.

Pubblicazione della convocazione e delle liste

Viene aggiornato il canale di pubblicazione previsto per la convocazione dell’assemblea e la presentazione delle liste: il riferimento al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è sostituito con il Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria.

Rimborso spese per la partecipazione alle sedute

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell’Ufficio di Presidenza e delle eventuali commissioni istituite è previsto un rimborso spese calcolato in base a un parametro chilometrico. L’importo corrisponde a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri tra la sede legale dell’ente di appartenenza e il luogo della seduta. La sede da considerare è quella del municipio, della provincia o della comunità montana.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono determinati in 40.000 euro e, per l’anno 2012, sono coperti mediante ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste previsto dal regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.

Disposizioni finali in caso di seggi non assegnati

Se, terminate le procedure elettorali e concluso il procedimento previsto per l’elezione, alcuni seggi restano non assegnati, l’organo continua a operare validamente con i membri di diritto e, se presenti, con i candidati eletti. In tale composizione partecipano anche i rappresentanti di ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli istituti regionali indicati dalla legge regionale n. 15 del 2003.

In questo caso il Presidente del Consiglio regionale deve adottare tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e dei candidati eletti e convocare la prima seduta.

Regime di funzionamento applicabile nella composizione ridotta

Per la disciplina del funzionamento dell’organo nella composizione prevista per i seggi non assegnati, e in deroga alla norma ordinaria richiamata dalla legge, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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