L.R. Calabria 46/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 12 ottobre 2012, n. 46 interviene sulla legge regionale n. 35/2009, sopprimendo una previsione transitoria che imponeva la ripresentazione e l’autorizzazione degli interventi già depositati ma non avviati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge del 2009. Non prevede nuovi oneri finanziari e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sulle autorizzazioni e denunce di interventi strutturali in prospettiva sismica
Modifiche alla disciplina sugli interventi strutturali in prospettiva sismica
La legge regionale Calabria 12 ottobre 2012, n. 46 modifica in modo puntuale la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 35, relativa alle procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e alla pianificazione territoriale in prospettiva antisismica. L’intervento normativo incide su una sola previsione della disciplina previgente, eliminando un vecchio obbligo transitorio.
Contenuto della modifica
Viene soppresso dal comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 35/2009 il periodo che prevedeva quanto segue:
- le opere che avevano ricevuto l’attestato di deposito ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7;
- e che non avevano comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35/2009;
- dovevano essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione secondo le modalità della stessa legge.
La legge del 2012 elimina quindi quella specifica disciplina transitoria, senza introdurre una nuova procedura sostitutiva nel testo fornito.
Effetti pratici della disciplina risultante
La norma ha effetto esclusivamente nell’ordinamento regionale calabrese e riguarda la disciplina degli interventi strutturali in ambito sismico prevista dalla legge regionale n. 35/2009, come modificata. Poiché l’intervento consiste nella soppressione di una clausola già riferita a una fase temporale conclusa, la disposizione ha carattere essenzialmente modificativo e non introduce obblighi operativi autonomi di durata futura.
Aspetti finanziari
L’atto dichiara espressamente che la sua approvazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 ott 2012L.R. Calabria 45/2012
- Legge · 12 ott 2012L.R. Calabria 47/2012
- Legge · 1 ott 2012L.R. Calabria 41/2012
- Legge · 1 ott 2012L.R. Calabria 42/2012
- Legge · 1 ott 2012L.R. Calabria 43/2012
- Legge · 1 ott 2012L.R. Calabria 44/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →