L.R. Calabria 42/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 42/2012 modifica la disciplina dei gruppi consiliari: riduce del 10% la quota fissa del contributo previsto dall’art. 4 della l.r. 13/2002 e riscrive le regole su rendiconti, controlli, pubblicità e decadenza dall’erogazione. Le nuove regole sui rendiconti producono effetti dall’1 gennaio 2013.
Modifiche al finanziamento e ai controlli dei gruppi consiliari regionali
Modifiche al finanziamento e alla rendicontazione dei gruppi consiliari
La legge regionale Calabria 1 ottobre 2012, n. 42 interviene sul testo unico regionale sulla struttura e sul finanziamento dei gruppi consiliari, incidendo sia sulla misura del contributo spettante sia sulla disciplina dei rendiconti annuali, dei controlli e delle conseguenze in caso di irregolarità o ritardi.
Riduzione del contributo ai gruppi consiliari
La modifica all’articolo 4 della l.r. 13/2002 prevede che il contributo spettante in Consiglio sia ridotto del 10 per cento sulla quota fissa. La norma opera nel quadro del finanziamento dei gruppi consiliari e incide sulla quantificazione delle risorse a loro destinate.
Rendiconto annuale, modello comune e pubblicità
Ciascun gruppo consiliare deve approvare un rendiconto di esercizio annuale, predisposto secondo un modello comune approvato dall’Ufficio di Presidenza. Il rendiconto deve evidenziare in modo espresso, con voci specifiche, le risorse trasferite dal Consiglio regionale e il titolo del trasferimento, oltre alla loro effettiva destinazione alle finalità previste dalla legge. Il rendiconto va trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio, corredato dalla dichiarazione del Presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione legale. Il rendiconto deve inoltre essere pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria.
Controlli contabili e revisione legale
Per garantire trasparenza e correttezza della gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale incarica una società di revisione legale, selezionata tramite apposito bando pubblico indetto dall’Ufficio di Presidenza. La società verifica periodicamente, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ed esprime un giudizio sul rendiconto annuale, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti. Il controllo di conformità del rendiconto alle prescrizioni di legge è svolto dall’Ufficio di Presidenza.
Erogazione delle risorse e conseguenze dell’inadempimento
L’erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei gruppi è autorizzata dall’Ufficio di Presidenza solo se il controllo ha esito positivo. Se il gruppo non trasmette il rendiconto entro il 31 marzo, l’erogazione per l’anno in corso è sospesa fino alla trasmissione, che deve comunque avvenire entro i 30 giorni successivi; decorso tale termine, il gruppo decade automaticamente dal diritto all’erogazione. Se il rendiconto o la documentazione allegata non risultano conformi, il Presidente del Consiglio invita il Presidente del Gruppo a regolarizzare entro un termine fissato; in caso di mancata regolarizzazione, il gruppo decade dal diritto all’erogazione per l’anno in corso, con accertamento mediante deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza disciplina inoltre termini e ulteriori modalità attuative.
Copertura finanziaria
La spesa derivante dall’applicazione della legge è coperta con i fondi del capitolo 3 del bilancio del Consiglio regionale per il 2012, riducendo in misura proporzionale il contributo spettante ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l.r. 13/2002. Per gli esercizi successivi la spesa è imputata al corrispondente capitolo di bilancio con le medesime modalità.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni dell’articolo 7, come sostituito, producono però effetti solo dall’1 gennaio 2013.
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