Cassazione Civile, Sentenza n. 21304/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione del consolidato nazionale per il periodo d'imposta 2007: l'ufficio aveva aumentato il reddito imponibile disconoscendo una rettifica in diminuzione per complessivi € 230.235,00 (e imponendo inoltre una variazione in aumento di € 51.834,00 della consolidante) in relazione a dividendi distribuiti dalla controllata Arzignanese a Mario Pretto s.r.l. e per la non deducibilità, nel consolidato, di perdite della controllata anteriori al consolidamento. L'Agenzia riteneva che la consolidante dovesse indicare in dichiarazione (rigo GN35) l'ammontare dei dividendi (5%); la società contestava la necessità di tale indicazione da parte della controllante e deduceva che, ai sensi dell'art.122 TUIR, gli utili così distribuiti dovevano risultare esclusi dalla tassazione di gruppo. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto per errori formali nella compilazione (omissione del rigo GN35 e altre inesattezze) e per mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di norme tributarie e processuali, con sei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, alla data dei fatti e in base all'art.122 TUIR, l'intero utile distribuito dalla partecipata poteva essere dedotto dal reddito di gruppo (neutralità della distribuzione). Pur riconoscendo errori formali nella compilazione (omissione del rigo GN35), la Corte ha ritenuto che l'errore meramente formale non giustificasse la ripresa a tassazione quando la variazione in diminuzione risultava comunque inserita (rigo NF8) e poteva essere sanata. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo. Il sesto motivo, relativo all'art.118 TUIR (utilizzo delle perdite anteriori all'inizio della tassazione di gruppo), è stato invece respinto: la norma esclude l'utilizzo in capo alla consolidante delle perdite anteriori, che possono essere sfruttate solo dalla società che le ha generate. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo ai dividendi e ha rinviato la causa alla Commissione regionale del Veneto in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 22/12/1986 n.917 (TUIR), art.122
La Corte ha interpretato l'art.122 nel senso che, alla data dei fatti, la società consolidante poteva dedurre dal reddito di gruppo l'intero utile distribuito dalla partecipata (neutralità della distribuzione), sicché un errore formale nella compilazione della dichiarazione non giustificava la ripresa a tassazione se la variazione in diminuzione risultava comunque applicata
d.P.R. 22/12/1986 n.917 (TUIR), art.118
L'art.118 è stato interpretato nel senso che le perdite fiscali relative a esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono e non dalla consolidante; perciò l'eccezione della ricorrente su questo punto è infondata
D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art.36
Richiamato nelle doglianze processuali circa obblighi di comunicazione e oneri probatori; la Corte con l'accoglimento del primo motivo ha reso assorbenti alcune questioni sollevate con riferimento a questo articolo
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato dai ricorrenti per censurare la mancata valutazione di specifiche argomentazioni da parte del giudice d'appello; le censure processuali connesse sono state in parte assorbite dall'accoglimento del primo motivo
Codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.4
art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ.
Invocato per contestare la mancata pronuncia su specifici fatti; la Corte ha ritenuto tali motivi assorbiti o non fondati alla luce della decisione sul primo e sesto motivo
D.M. 9 giugno 2004, art.8
Richiamato dall'Amministrazione come criterio di compilazione e attribuzione degli obblighi di comunicazione; la ricorrente sosteneva che l'art.8 si riferisse alle società controllate e non alla controllante, con la Corte che però ha fondato la decisione sul contenuto dell'art.122 TUIR più che sul dettaglio del DM
Giurisprudenza citata: Cass. 30/06/2016, n.13378
Citata per il principio che l'errore formale nella dichiarazione può essere emendato mediante comportamento successivo e che ciò non legittima automaticamente la pretesa dell'Amministrazione; la Corte ha fatto riferimento a questo orientamento per sostenere che l'errore meramente formale non giustificava la ripresa a tassazione
Massime di principio
- La neutralità fiscale delle distribuzioni nel consolidato (art.122 TUIR) può prevalere su errori formali di compilazione: un'omissione nel quadro dichiarativo non conduce automaticamente alla tassazione se la sostanza della variazione in diminuzione è dimostrabile o è stata comunque portata a evidenza in dichiarazione
- Le perdite fiscali relative a esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo restano, di regola, utilizzabili soltanto dalla società che le ha generate (art.118 TUIR); la consolidante non può applicarle liberamente nel consolidato
- Errori o omissioni formali nella dichiarazione possono essere sanati con modalità previste dalla normativa (es. presentazione di dichiarazione integrativa o correzioni nei termini) e non sempre legittimano la rettifica d'ufficio dell'Amministrazione; la corte valuta la sostanza oltre la forma
- In contenziosi tributari il rimando della causa alla commissione di merito in diversa composizione è frequente quando la Corte di cassazione annulla solo parte della decisione: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione alla luce dei principi affermati
- Le censure processuali circa la mancata valutazione di argomentazioni da parte del giudice d'appello possono risultare assorbite se la Corte di legittimità accoglie motivi principali che risolvono la controversia su punti rilevanti
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