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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 10509 - Tribunale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. Il Presidente del Tribunale ha ordinato al responsabile della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di rilasciare a M. M. una copia in forma esecutiva della sentenza n. 2066/04/17. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, in ragione della natura non contenziosa del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva richiesto ripetutamente, a partire dal 10 gennaio 2019, il rilascio di una copia in forma esecutiva della sentenza tributaria n. 2066/04/17, emessa l'8 marzo 2017 e depositata il 28 marzo 2017, senza ottenere alcun rilascio. Ha quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 745 c.p.c. per ottenere un ordine giudiziale alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Il giudice ha ritenuto illegittimo il rifiuto o ritardo della Segreteria, precisando che le eventuali questioni sulla possibilità di procedere all'esecuzione forzata della sentenza tributaria devono essere valutate dall'autorità giudiziaria competente e non possono essere preventivamente risolte dalla Segreteria mediante il diniego della copia esecutiva.

Norme richiamate

  • Art. 743 c.p.c.

    Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica.

    Il pubblico depositario è tenuto a rilasciare copia autentica degli atti detenuti, anche quando il richiedente non sia stato parte dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

  • Art. 745 c.p.c.

    Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

    Il ricorso al Presidente del Tribunale costituisce il rimedio contro il rifiuto o il ritardo del pubblico depositario nel rilascio della copia richiesta. Il giudice decide sentito il pubblico ufficiale.

  • Art. 38, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

    La Segreteria della Commissione tributaria ha l'obbligo di rilasciare le copie autentiche delle sentenze entro il termine previsto, una volta assolto il pagamento delle spese.

  • Art. 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive.

    Le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente producono effetti esecutivi immediati; tale previsione non autorizza la Segreteria a negare il rilascio della copia esecutiva.

  • Art. 70 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015

    La modifica della disciplina dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle sentenze tributarie può sollevare questioni sulla persistente possibilità di procedere all'esecuzione forzata ordinaria, ma tali questioni devono essere risolte dall'autorità giudiziaria competente e non dalla Segreteria tributaria in via preventiva.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1629/2010

    In mancanza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie [...] l'istante può fare ricorso, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

    In caso di rifiuto o ritardo della Segreteria di una Commissione tributaria nel rilascio di copie, la competenza spetta al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

  • Cass. civ. n. 9234/1996 e n. 10109/1993

    Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 745 c.p.c. ha natura di volontaria giurisdizione, non decide in via definitiva sul diritto alla copia e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Massime di principio

  • Quando un pubblico depositario rifiuta o ritarda ingiustificatamente il rilascio di una copia autentica o esecutiva, il richiedente può rivolgersi al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 745 c.p.c.
  • La Segreteria di una Commissione tributaria non può negare il rilascio della copia esecutiva sulla base di proprie valutazioni circa la successiva ammissibilità o utilità dell'esecuzione forzata.
  • Le questioni relative alla concreta eseguibilità del titolo devono essere sottoposte all'autorità giudiziaria competente nella fase esecutiva o nel giudizio eventualmente instaurato, non risolte preventivamente dall'ufficio che detiene il documento.
  • È opportuno documentare le richieste di rilascio, i solleciti, il pagamento dei diritti e l'eventuale silenzio o rifiuto dell'ufficio prima di proporre il ricorso ex art. 745 c.p.c.
  • Il procedimento ex art. 745 c.p.c. ha natura non contenziosa e, in linea generale, non comporta una condanna alle spese.

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