Cassazione Penale, Sentenza n. 18079/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due reati di tentato furto in abitazione, entrambi aggravati ai sensi degli artt. 625, n. 5), e 61, n. 5), cod. pen., commessi l'11 marzo 2016 a Liveri (CE) e il 5 aprile 2016 ad Ailano (CE). Ha contestato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p., sostenendo che, oltre all'omogeneità delle tipologie e del modus operandi, sussistessero indicatori di un disegno criminoso unitario (contiguità spazio-temporale, comune causale).
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la continuazione per mancanza di elementi idonei a dimostrare una determinazione iniziale a commettere i reati in un unico disegno criminoso. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito, sottolineando che l'omogeneità delle condotte e il modus operandi, unitamente alla sola identità del movente economico e alla presenza di precedenti condanne, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la preventiva programmazione dei reati. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per questioni attinenti all'esecuzione della pena; consente anche la valutazione, in sede di esecuzione, del riconoscimento della continuazione tra reati.
art. 81 cod. pen.
Principio generale sulla continuità del disegno criminoso e sulla determinazione dell'unicità della volontà che può portare al concorso formale o materiale nell'esecuzione di reati; richiamato come parametro interpretativo della continuazione.
art. 625, n. 5) cod. pen.
Riguarda il reato di furto aggravato nelle circostanze richiamate (es. commesso in abitazione); qualificazione della fattispecie materiale dei reati impugnati.
art. 61, n. 5) cod. pen.
Aggravante applicata nelle fattispecie considerate (es. recidiva o altro aggravante indicato dal giudice), rilevante per la determinazione della gravità della pena ma non decisiva ai fini del riconoscimento della continuazione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo)
La Corte ricorda l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e che la presenza isolata di alcuni indici non basta se i reati risultano comunque frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e motivata di più indicatori; la sola analogia del modus operandi o la contiguità temporale non sono automaticamente sufficienti.
- L'identità del movente (es. necessità economica) da sola non prova l'esistenza di un progetto criminoso unitario: la propensione a delinquere non equivale a una deliberazione originaria unica.
- Precedenti condanne e recidiva possono indicare una tendenza, ma non sostituiscono elementi concreti che dimostrino che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo episodio.
- La valutazione circa l'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è carente o illogica.
- Per rafforzare una richiesta di riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi quali accordi tra autori, pianificazione antecedente, coordinamento stabile dei soggetti coinvolti, comunicazioni preparatorie o modalità operative che dimostrino una programmazione in linea essenziale.
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