Ordinanza ingiunzione o revoca n. 305 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda Socio-sanitaria Territoriale Rhodense non ha riscontrato nei termini un’istanza di rettifica ex art. 16 GDPR e ha mantenuto dati personali inesatti relativi a residenza anagrafica e domicilio sanitario. L’Azienda ha giustificato il ritardo sostenendo che la richiesta era stata inviata a un indirizzo PEC istituzionale e non al canale preferenziale indicato, ma il Garante ha ritenuto comunque valido il canale utilizzato e ha richiamato le Linee guida EDPB sull’obbligo del titolare di reindirizzare le richieste pervenute tramite contatti ufficiali. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d), e 12 in relazione all’art. 16 GDPR, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 4.500 euro e pubblicazione del provvedimento.
Azienda Socio-sanitaria Territoriale Rhodense: sanzione per mancato riscontro tempestivo a istanza di rettifica e trattamento di dati inesatti
ASST Rhodense: mancato riscontro a istanza di rettifica e trattamento di dati inesatti
Il Garante ha esaminato il caso dell’Azienda Socio-sanitaria Territoriale Rhodense, destinataria di un reclamo per il ritardo nel riscontro a un’istanza di rettifica dei dati personali dell’interessato e per il mantenimento di dati anagrafici e di domicilio sanitario inesatti. Il procedimento si è concluso con l’accertamento della violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d), e 12 in relazione all’art. 16 GDPR, con irrogazione di sanzione pecuniaria e pubblicazione del provvedimento.
Origine del reclamo e oggetto della richiesta
L’interessato aveva chiesto la rettifica dei propri dati personali, in particolare dell’indirizzo di residenza anagrafica e del domicilio sanitario, perché erroneamente registrati nel sistema informativo sanitario regionale e riflessi anche nelle ricette elettroniche del medico di base. Secondo quanto dedotto nel reclamo, la richiesta era rimasta inevasa per oltre 150 giorni.
Esito dell’istruttoria e difese del titolare
Nel corso dell’istruttoria, l’Azienda ha sostenuto di aver già provveduto alla rettifica e di aver comunicato l’adempimento all’interessato. Ha tuttavia attribuito il ritardo al fatto che la richiesta era stata inviata al proprio indirizzo PEC istituzionale, anziché ai canali o al modulo predisposti per l’esercizio dei diritti. In particolare, ha richiamato una piattaforma informatica, alcuni indirizzi di posta elettronica dedicati e un modulo privacy pubblicato sul sito istituzionale.
Valutazione del Garante sul riscontro all’istanza di rettifica
Il Garante ha richiamato l’art. 12, par. 3, GDPR, che impone al titolare di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, salvo proroga motivata di due mesi. Ha inoltre fatto riferimento alle Linee guida EDPB 01/2022, osservando che un’istanza inviata a un canale ufficiale del titolare diverso da quello preferibile non può essere considerata, di regola, una richiesta casuale o errata. Ne consegue che il titolare deve compiere ogni ragionevole sforzo per far pervenire la richiesta all’ufficio competente e rispondere nei termini di legge.
Violazione del principio di esattezza
Quanto al merito del trattamento, l’Autorità ha rilevato che l’Azienda, a fronte di una documentazione idonea a comprovare la variazione anagrafica, avrebbe dovuto aggiornare tempestivamente i dati. Il mancato aggiornamento ha integrato la violazione del principio di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. La rettifica è intervenuta solo dopo la proposizione del reclamo, quindi tardivamente rispetto agli obblighi del titolare.
Qualificazione giuridica e assenza di misure prescrittive
Il Garante ha accertato che il riscontro alla richiesta dell’interessato è stato fornito solo dopo 156 giorni e quindi oltre i termini di legge. Ha tuttavia rilevato che la condotta si era già esaurita, poiché la rettifica era stata effettuata, e ha escluso l’adozione di misure prescrittive o inibitorie ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
La violazione è stata sanzionata ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 Codice privacy. Poiché le violazioni erano collegate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, assumendo come riferimento il massimo edittale previsto dall’art. 83, par. 5. Nella determinazione dell’importo, pari a 4.500 euro, sono stati considerati:
- la bassa gravità del caso, trattandosi di episodio isolato e privo di dolo;
- la circostanza che l’adempimento sia intervenuto dopo il reclamo ma prima dell’invito formale del Garante;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- l’elevato grado di cooperazione del titolare;
- il fatto che l’Autorità sia venuta a conoscenza della vicenda tramite reclamo;
- il numero complessivo di richieste di variazione anagrafica gestite dall’Azienda.
Pubblicazione del provvedimento e rimedi
È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante, anche in ragione del rilievo della violazione rispetto ai diritti degli interessati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo con cui l’interessato lamentava di aver richiesto la rettifica dei propri dati anagrafici e di domicilio sanitario, errati nel sistema informativo sanitario regionale e riportati anche nelle ricette elettroniche, senza ricevere riscontro per oltre 150 giorni.
Difese dell’Azienda
L’Azienda ha sostenuto di aver poi rettificato i dati e di non aver risposto tempestivamente perché la richiesta era stata inviata al proprio indirizzo PEC istituzionale invece che ai canali o al modulo predisposti per l’esercizio dei diritti. Ha inoltre richiamato le Linee guida EDPB per sostenere che non vi sarebbe obbligo di rispondere a richieste inviate a indirizzi casuali o errati.
Valutazione del Garante sul riscontro alla richiesta
Il Garante ha chiarito che l’indirizzo PEC istituzionale non poteva essere considerato un indirizzo casuale o errato, ma un canale ufficiale del titolare. Di conseguenza, l’Azienda avrebbe dovuto compiere ogni ragionevole sforzo per intercettare e reindirizzare la richiesta all’ufficio competente, rispondendo nei termini di un mese previsti dall’art. 12 GDPR, eventualmente prorogabili di due mesi con adeguata informazione all’interessato.
Violazione del principio di esattezza
L’Azienda ha trattato dati inesatti relativi all’indirizzo di residenza e al domicilio sanitario, nonostante l’interessato avesse allegato la documentazione del Comune attestante la variazione anagrafica. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione del principio di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR, anche perché la rettifica è stata effettuata solo dopo il reclamo.
Sanzione e criteri di quantificazione
Considerata la connessione tra le violazioni, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, prendendo a riferimento il massimo edittale dell’art. 83, par. 5. Ha ritenuto la gravità bassa, valorizzando l’assenza di dolo, la cooperazione dell’Azienda, l’assenza di precedenti e il fatto che la fattispecie sia emersa da reclamo. La sanzione è stata determinata in 4.500 euro.
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