L.R. Toscana 12/2010
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 77/2009 per rifinanziare nel solo anno 2010 contributi a favore delle comunità montane e di alcune unioni di comuni derivate dalla loro trasformazione. Stabilisce importi, criteri di riparto, limiti massimi e copertura finanziaria con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Contributi 2010 a comunità montane e unioni di comuni in Toscana
Contributi 2010 a comunità montane e unioni di comuni
La legge regionale toscana interviene sulla legge finanziaria 2010 per ridefinire il sostegno economico, limitato all’anno 2010, alle comunità montane e alle unioni di comuni sorte dalla trasformazione di comunità montane. La disciplina ha quindi natura strettamente annuale e si innesta sulle risorse già destinate all’incentivazione delle gestioni associate dei comuni.
Finalità dell’intervento
Il provvedimento aggiorna il preambolo della l.r. 77/2009 per esplicitare la scelta di prevedere, a fronte della riduzione del contributo ordinario statale per le comunità montane nel 2010, un contributo regionale destinato:
- alle comunità montane;
- alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane.
Contributi alle comunità montane
Per il solo anno 2010 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate dei comuni ai sensi della l.r. 40/2001.
Il riparto tra le singole comunità montane avviene secondo due criteri:
- 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nel 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
- 600.000 euro in proporzione alla differenza tra le risorse già assegnate dallo Stato nel 2009 e quelle assegnate nel 2010.
Se la comunità montana destinataria del contributo è stata estinta per trasformazione in unione di comuni ai sensi della l.r. 37/2008, il contributo è assegnato all’unione di comuni.
Contributi alle unioni di comuni derivanti da trasformazione di comunità montane
Per il 2010 è inoltre autorizzata una spesa di 200.000 euro, sempre nell’ambito delle risorse per le gestioni associate di cui alla l.r. 40/2001, destinata alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008.
Le risorse sono ripartite:
- in parti uguali tra le unioni costituite alla data del 30 novembre 2010;
- in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001, all’interno del contributo spettante alla singola unione.
Contributi alle unioni di comuni già costituite
Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate dei comuni, per il 2010 è riservata la somma di 600.000 euro alle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della l.r. 37/2008.
Anche in questo caso la ripartizione avviene in proporzione alla differenza tra:
- le risorse già assegnate dallo Stato nel 2009;
- le risorse assegnate dallo Stato nel 2010.
Limite massimo del contributo
Per ciascun ente destinatario, il contributo complessivamente ottenibile ai sensi delle disposizioni sui contributi legati alla differenza tra assegnazioni statali 2009 e 2010 non può comunque superare tale differenza.
A tal fine la Giunta regionale deve quantificare con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo come riferimento le risorse statali assegnate a titolo di:
- contributo ordinario;
- contributo consolidato;
- contributo sviluppo investimenti.
Destinazione delle risorse non attribuite
Le somme non concesse secondo i criteri relativi alla differenza tra assegnazioni statali 2009 e 2010 incrementano le risorse destinate alle unioni di comuni costituite per trasformazione di comunità montane. Le risorse non concesse a quest’ultima categoria sono assegnate secondo i criteri previsti dai provvedimenti attuativi della l.r. 40/2001.
Copertura finanziaria
L’onere è coperto con le risorse stanziate nell’UPB 111, denominata “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti”, del bilancio di previsione 2010.
Entrata in vigore e limite temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina sostanziale introdotta è espressamente limitata all’anno 2010 e non contiene una regolazione generale e stabile per gli anni successivi.
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