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Sentenza

Sentenza del 20/01/2022 n. 1692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per il periodo d'imposta 2006 la società avrebbe omesso di autofatturare e di registrare prestazioni di servizi ricevute da consociate estere soggette al regime dell'inversione contabile (reverse charge). L'Agenzia ha irrogato la sanzione richiamando il D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6, comma 9-bis (nella formulazione applicabile dal 1.1.2008) nella misura del 100% dell'IVA non assolta. La società ha impugnato l'atto: in primo grado la sanzione fu ridotta a Euro 10.000; la CTR Lombardia confermò tale importo ritenendo l'IVA irregolarmente assolta ma non precluso il diritto a detrazione. L'Agenzia ricorse in Cassazione per cassazione della sentenza, la società ha proposto controricorso e ricorso incidentale sostenendo di aver contabilizzato e dichiarato le fatture contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto (i) che l'inosservanza degli adempimenti del reverse charge non sia mera violazione formale e possa giustificare l'applicazione delle sanzioni previste (anche quelle severe previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997) laddove emerga negligenza e rischio di perdita di gettito; (ii) però ha accolto il ricorso incidentale della società nella parte in cui questa ha allegato, in concreto e con specificità, di aver contabilizzato e inserito nelle liquidazioni e nella dichiarazione le fatture contestate, condizione che il giudice di rinvio dovrà verificare; in mancanza di tale accertamento la decisione non poteva reggere.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6

    commi 1 e 9-bis (testo applicabile dal 1/1/2008)

    Il comma 1 prevedeva una sanzione percentuale elevata (100-200% dell'imposta) per violazioni inerenti documentazione/registrazione IVA; il comma 9-bis (introdotto successivamente) disciplina la mancata applicazione del reverse charge distinguendo ipotesi con sanzioni fisse per irregolarità formali e sanzioni proporzionali per violazioni più gravi. Per i fatti del 2006 va valutata la corretta norma applicabile e la natura della violazione (meramente formale, formale o sostanziale).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis

    Esclude la punibilità per le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono su base imponibile, imposta o versamento; serve per distinguere quali omissioni siano non punibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    Regola le formalità del reverse charge: fattura emessa dal cedente senza addebito IVA, indicazione di "IVA non addebitata in rivalsa", integrazione dell'operazione da parte del cessionario con indicazione di imposta e aliquota e immediata registrazione nei registri IVA (vendite da parte del cessionario e acquisti per la detrazione).

  • Legge n. 244/2007, art. 1, comma 155

    Ha introdotto, con efficacia dal 1/1/2008, il comma 9-bis nell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, rimodulando il regime sanzionatorio per il reverse charge.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Ha novellato il sistema sanzionatorio prevedendo criteri di maggior proporzionalità e consentendo la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo quando sussistono circostanze che rendono manifesta la sproporzione; può essere invocato come ius superveniens ma l'applicabilità richiede la specifica allegazione delle circostanze.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10, comma 3

    Definisce la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali e funge da parametro per stabilire se una violazione sia punibile.

Massime di principio

  • Identificare in primo luogo la natura della violazione (meramente formale, formale o sostanziale): solo le violazioni meramente formali che non pregiudicano il controllo e non incidono su imponibile/imposta/versamento sono non punibili.
  • L'omissione degli adempimenti del reverse charge (autofatturazione e registrazione) non è in generale mera formalità: può ostacolare l'attività di controllo e compromettere il tempestivo assolvimento dell'IVA e il diritto a detrazione, giustificando sanzioni anche elevate.
  • Occorre verificare i fatti: se il contribuente prova che le fatture sono state contabilizzate e risultano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione, il rischio di danno erariale e il vulnus al controllo diminuiscono e la sanzione può essere mitigata o esclusa.
  • Distinguere tra negligenza/tardività (che giustifica sanzioni) e buona fede/errore concorde o difficoltà oggettiva di qualificazione (che può giustificare sanzioni ridotte o fisse): la buona fede non elimina automaticamente la possibilità di sanzione se sussiste rischio di perdita di gettito.
  • Valutare il principio di proporzionalità: la nuova disciplina (D.Lgs. n.158/2015) permette, in presenza di sproporzione manifesta, una riduzione della sanzione; il contribuente deve allegare le circostanze concrete per ottenerla.
  • In caso di fattispecie simili, il giudice deve esaminare sia l'effettiva registrazione/annotazione nelle scritture e dichiarazioni che l'effettiva perdita o rischio di perdita per l'Erario prima di determinare la misura della sanzione.

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