Cassazione Penale, Sentenza n. 18939/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Xhemalaj. Il ricorrente deduceva (1) che la revoca era illegittima perché il reato sopravvenuto non era della stessa indole di quello per cui era stata concessa la sospensione condizionale (prima censura) e (2) che il reato che aveva determinato la revoca era in realtà avvinto dal vincolo della continuazione con un altro reato (commessi in contesti temporali/spaziali contigui e della stessa fattispecie ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti), quindi non poteva considerarsi come un "ulteriore delitto" autonomo ai fini della revoca (seconda censura). Il Pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al secondo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Teramo per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non aveva compiuto una verifica analitica e adeguatamente motivata circa l'esistenza di un programma criminoso unitario (continuazione) tra i delitti giudicati con sentenze irrevocabili del 10 marzo 2016 e del 9 febbraio 2018, nonostante la contiguità spazio-temporale e la sovrapponibilità cronologica degli illeciti (entrambi ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti). La Corte ha invece dichiarato infondata la prima doglianza (identità di indole del reato), richiamando il principio secondo cui per i delitti l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 n.1 c.p. (la limitazione dell'identità di indole opera solo per le contravvenzioni).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, nn. 1 e 2)
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta se il beneficiario commette un ulteriore delitto entro i termini previsti; l'identità dell'indole del reato opera solo per le contravvenzioni e non per i delitti (principio richiamato dalla Corte).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale relativa al tipo di reato contestato nelle sentenze che hanno formato oggetto di valutazione; la circostanza che i reati siano della stessa fattispecie rileva ai fini dell'analisi della possibile continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina della continuazione: per applicarla è necessario che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, cioè una progettazione originaria e unitaria di più reati.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale collegata alla continuazione ai fini dell'esecuzione; l'applicazione del vincolo della continuazione richiede prova di un disegno criminoso unitario e non può basarsi su mere congetture.
Pronunce interpretative richiamate (giurisprudenza di legittimità, es. Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino)
Principio consolidato secondo cui l'identità dell'indole del reato ai fini della revoca opera solo per le contravvenzioni; per i delitti un ulteriore delitto è causa di revoca indipendentemente dalla sua natura.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per il compimento di un ulteriore delitto è possibile anche se il nuovo delitto non è della stessa indole del reato originario, poiché il requisito dell'identità di indole riguarda solo le contravvenzioni.
- Per contestare l'uso di un successivo reato ai fini della revoca (o per chiedere l'unificazione delle pene), la parte deve dimostrare l'esistenza di un "programma criminoso" unitario: non bastano affermazioni generiche; il giudice deve compiere un'analisi rigorosa e motivata sugli elementi che attestano preordinazione, contiguità e omogeneità delle condotte.
- La mera contiguità temporale e spaziale e l'omogeneità tipologica dei reati sono elementi rilevanti ma non automaticamente decisivi: favoriscono l'indagine sulla continuazione ma richiedono valutazione probatoria specifica.
- Il Giudice dell'esecuzione che dispone la revoca deve motivare analiticamente, non in termini meramente assertivi, perché l'accertamento della continuazione incide sulla possibilità stessa di considerare il successivo reato come causa autonoma di revoca.
- In caso di dubbio sulla sussistenza della continuazione tra reati usati per la revoca, il provvedimento del giudice dell'esecuzione può essere annullato con rinvio affinché svolga un nuovo giudizio rispettando il principio di adeguata motivazione e valutazione degli elementi probatori.
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