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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1870

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1870 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protetteBatata-Doce da Madera (DOP)

Normativa europea32024R1870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà atto della registrazione UE della DOP "Batata-Doce da Madera". La Commissione applica ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012, in virtù della disciplina transitoria del regolamento (UE) 2024/1143, perché la domanda era già stata pubblicata per opposizione prima del 13 maggio 2024. Non essendo stata presentata alcuna opposizione, il nome viene iscritto nel registro delle denominazioni protette con efficacia generale nell’Unione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Batata-Doce da Madera" per una specifica patata dolce prodotta a Madeira.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome geografico "Batata-Doce da Madera" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda i prodotti agricoli e alimentari oggetto di domanda di registrazione presentata dal Portogallo e pubblicata per opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. È destinato a produrre effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; la registrazione avviene dopo l’assenza di opposizioni notificate alla Commissione. La disciplina richiamata è quella transitoria prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 per le domande ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.

Registrazione della DOP "Batata-Doce da Madera"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1870 della Commissione registra nel registro UE delle denominazioni di origine protette il nome "Batata-Doce da Madera". L’atto si colloca nel quadro della disciplina sulle indicazioni geografiche e utilizza ancora il regime del regolamento (UE) n. 1151/2012 per effetto della norma transitoria contenuta nel regolamento (UE) 2024/1143.

Contesto normativo e regime transitorio

Il considerando 1 chiarisce che, nonostante l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ad opera del regolamento (UE) 2024/1143, il vecchio regime continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche già ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024. Questa precisazione consente di inquadrare la domanda relativa a "Batata-Doce da Madera" nel precedente sistema procedurale.

Procedura di registrazione

Il considerando 2 indica che il Portogallo ha presentato la domanda di registrazione del nome come denominazione di origine protetta e che la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 aggiunge che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; in assenza di opposizioni, la registrazione diventa procedente.

Effetto dispositivo

L’articolo 1 dispone in modo diretto che il nome "Batata-Doce da Madera" (DOP) è registrato. Si tratta quindi di un atto esecutivo che conclude la procedura di riconoscimento della denominazione protetta a livello dell’Unione.

Entrata in vigore ed effetti negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con i consueti effetti vincolanti propri dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2. Il considerando 1 richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, precisando che il vecchio regolamento continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda di registrazione e assenza di opposizioni

Il considerando 2 indica che il Portogallo ha presentato la domanda di registrazione del nome "Batata-Doce da Madera" come denominazione di origine protetta, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Batata-Doce da Madera" come DOP.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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