Sentenza n. 1806/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 20 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di una richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per il pagamento di € 46,89, riferita al mancato pagamento del ticket, dubitando della correttezza della pretesa e intendendo eventualmente agire in giudizio, chiedeva l'accesso a: a) l'autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; b) il documento dal quale risultassero la prestazione sanitaria fruita in regime di esenzione e la relativa data; c) il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; d) ogni altro documento utilizzato nel procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. A fronte del mancato riscontro, proponeva ricorso per l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione consentiva parzialmente l'ostensione dei documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non risultava esibita, in particolare, l'autocertificazione indicata alla lettera a). La ricorrente deduceva quindi la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela giudiziale dei propri interessi rispetto alle ritenute irregolarità nella determinazione del debito sanitario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti per i quali l'accesso era stato successivamente consentito, ossia quelli indicati alle lettere b) e c). Per la documentazione non ancora ostesa il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistente il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, poiché la ricorrente aveva dimostrato un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti e necessario per valutare e tutelare in giudizio la propria posizione rispetto alla pretesa di pagamento. L'Azienda Sanitaria è stata ordinata a consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti non ancora esibiti, in particolare dell'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva la corresponsione dei costi di riproduzione. L'Azienda è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia
La disciplina dell'accesso documentale riconosce il diritto di visione e di estrazione di copia al privato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti. La nozione di pubblica amministrazione comprende anche soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale è sufficiente che il richiedente dimostri un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, purché collegato alla documentazione richiesta.
- L'accesso difensivo è riconoscibile quando la conoscenza dei documenti è strumentale e necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici, anche in vista della proposizione di un'azione giudiziale.
- Quando l'amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente agli atti esibiti, mentre il ricorso deve essere deciso nel merito per la documentazione ancora non ostesa.
- Il diritto di accesso comprende sia la presa visione sia l'estrazione di copia dei documenti amministrativi, salva la corresponsione del costo di riproduzione.
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