Regolamento (UE) 2021/517
Regolamento delegato (UE) 2021/517 della Commissione dell’11 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime dei contributi amministrativi dovuti al Comitato di risoluzione unico al nuovo sistema della BCE per i contributi di vigilanza, che non è più ex ante ma ex post. Per consentire comunque al Comitato di riscuotere le proprie risorse in anticipo, introduce la possibilità di chiedere acconti anticipati fino al 75% dei contributi annuali e modifica i termini di trasmissione dei dati e di emissione degli avvisi di pagamento. Prevede inoltre regole transitorie specifiche per l'esercizio finanziario 2021, con ricalcolo nel 2022 sulla base di dati più aggiornati.
Modifica le modalità di calcolo, pagamento e riscossione dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico, introducendo acconti anticipati e disposizioni transitorie per il 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità e ai gruppi di entità che rientrano nell'ambito di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 e che sono tenuti a contribuire alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico. Incide sui rapporti tra Comitato, BCE, autorità nazionali di risoluzione e autorità nazionali competenti per la trasmissione dei dati necessari al calcolo dei contributi. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
Il regolamento delegato (UE) 2021/517 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per adeguare il sistema di finanziamento delle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico al nuovo calendario di raccolta dei dati da parte della BCE per i contributi di vigilanza. La modifica risponde al passaggio della BCE da un sistema di contribuzione ex ante a uno ex post e mira a preservare la capacità del Comitato di calcolare e riscuotere i propri contributi in anticipo.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che i dati trasmessi dalla BCE al Comitato sono essenziali per calcolare i contributi individuali annuali dovuti dalle entità soggette al meccanismo di risoluzione unico. Poiché la BCE ora emette gli avvisi di contribuzione per la vigilanza solo dopo la fine del periodo di contribuzione di riferimento, i tempi originariamente previsti dal regolamento delegato 2017/2361 non consentono più al Comitato di operare con il medesimo anticipo. Il regolamento interviene quindi per allineare i due sistemi e per introdurre anche regole transitorie per l'esercizio 2021.
Acconti anticipati sui contributi annuali
Viene inserito l'articolo 4 bis, che consente al Comitato, prima del ricevimento dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di richiedere acconti anticipati alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). L'importo dell'acconto non può superare il 75% dei contributi annuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per l'esercizio in questione. L'acconto è parametrato ai contributi individuali annuali calcolati per l'esercizio immediatamente precedente e viene poi imputato in detrazione del contributo dovuto per l'anno di riferimento.
Trasmissione dei dati e coordinamento con la BCE
L'articolo 6 è riformulato per stabilire un termine più funzionale alla nuova tempistica BCE: la BCE deve trasmettere al Comitato, ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione e comunque entro il 7 luglio, i dati utilizzati per determinare i contributi di vigilanza per l'anno precedente. Il Comitato, ai fini del proprio calcolo, utilizza dunque i dati impiegati dalla BCE nell'anno in corso per il calcolo dei contributi di vigilanza relativi all'anno precedente.
Informazioni sulla composizione dei gruppi e nuovi soggetti obbligati
Il regolamento rafforza la cooperazione informativa tra BCE, autorità nazionali di risoluzione e autorità nazionali competenti, che devono fornire al Comitato tutte le informazioni pertinenti per verificare l'appartenenza di un'entità al gruppo che ha nominato il soggetto obbligato o l'effettiva soggezione dell'entità al contributo. Viene inoltre disciplinato il caso in cui un soggetto obbligato sia costituito nel corso dell'esercizio e non sia un soggetto o gruppo vigilato ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014: in tale ipotesi, i contributi del primo e del secondo esercizio sono calcolati con fattori azzerati, mentre nel terzo esercizio si procede a un ricalcolo dei due esercizi precedenti con successiva regolazione del saldo.
Adeguamenti legati a cambiamenti nella composizione dei gruppi
L'articolo 7 è integrato per chiarire che i cambiamenti nella composizione dei gruppi rilevanti ai fini della contribuzione, se intervenuti dal 1° gennaio di un dato anno, sono considerati nel calcolo dell'esercizio successivo. Se non si sono verificati tali cambiamenti, i contributi non sono soggetti ad adeguamento, salvo la disciplina speciale prevista per i casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis.
Avvisi di pagamento, termini di versamento e interessi
L'articolo 8 disciplina in modo più puntuale il contenuto degli avvisi di pagamento: essi devono indicare l'importo dovuto, o l'acconto anticipato, e le modalità di pagamento, con adeguata motivazione. Il pagamento deve avvenire in euro entro 35 giorni di calendario dalla notifica dell'avviso; per i gruppi, la riscossione avviene presso il soggetto obbligato del gruppo. In caso di pagamento parziale o tardivo, o di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, sono dovuti interessi giornalieri al tasso di rifinanziamento principale della BCE aumentato di 8 punti percentuali.
Esecuzione forzata
Il regolamento conferma che i crediti relativi ai contributi individuali annuali, agli acconti anticipati e agli interessi di mora sono suscettibili di esecuzione forzata.
Disposizioni transitorie per il 2021
Per evitare una lacuna nella riscossione dei contributi nell'anno 2021, il nuovo articolo 14 bis stabilisce che il Comitato calcoli i contributi 2021 sulla base dei dati resi disponibili dalla BCE nel 2019 e degli aggiornamenti successivi. Nel 2022 il Comitato deve ricalcolare i contributi 2021 sulla base dei dati forniti nel 2021; la differenza rispetto al calcolo originario viene poi conguagliata nel calcolo dei contributi dovuti per il 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Acconti anticipati sui contributi annuali
Inserito l'articolo 4 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/2361. Prima del ricevimento dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Comitato può raccogliere presso le entità e i gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), acconti anticipati fino al 75% dell'importo dei contributi annuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. L'acconto è calcolato in proporzione ai contributi individuali annuali dell'esercizio finanziario precedente e viene detratto dal contributo dovuto per l'esercizio in corso.
Termini di trasmissione dei dati dalla BCE
L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito: ogni anno la BCE deve trasmettere al Comitato, entro cinque giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione e comunque entro il 7 luglio dell'anno di emissione, i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati per stabilire i contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014.
Nuovo trattamento dei soggetti costituiti nel corso dell'esercizio
Inserito l'articolo 6, paragrafo 2 bis. Se in un dato esercizio finanziario è costituito un soggetto obbligato al pagamento del contributo che non è un soggetto o gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014, i contributi dovuti per tale esercizio e per quello successivo sono calcolati azzerando i fattori di contribuzione. Nel terzo esercizio finanziario in cui il soggetto è tenuto a contribuire, i contributi dei due esercizi precedenti sono ricalcolati con i fattori applicati a tale terzo esercizio e la differenza è saldata o compensata.
Assistenza informativa di BCE e autorità nazionali
L'articolo 6, paragrafo 4, è sostituito per chiarire che BCE, autorità nazionali di risoluzione e autorità nazionali competenti devono assistere il Comitato fornendo tutte le informazioni pertinenti per stabilire se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato o se sia tenuta a contribuire alle spese amministrative.
Base di calcolo dei contributi annuali
L'articolo 6, paragrafo 6, è sostituito: per calcolare i contributi individuali annuali di un dato esercizio, il Comitato utilizza i dati impiegati dalla BCE nell'anno stesso per stabilire i contributi di vigilanza per l'anno precedente, purché tali dati siano stati forniti conformemente all'articolo 6.
Aggiornamento dei cambiamenti nella composizione dei gruppi
Inserito l'articolo 7, paragrafo 4 bis, che impone di considerare, ai fini del calcolo dei contributi di un determinato esercizio, i cambiamenti verificatisi dal 1° gennaio di quell'anno solo nell'esercizio successivo. L'articolo 7, paragrafo 6, precisa che, salvo l'articolo 6, paragrafo 2 bis, i contributi di entità o gruppi che non abbiano subito i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 non sono soggetti ad adeguamento.
Avviso di pagamento, modalità di versamento e interessi di mora
L'articolo 8, paragrafi 3-8, è sostituito. L'avviso di pagamento indica l'importo del contributo individuale annuale o dell'acconto anticipato e le modalità di pagamento, ed è motivato in fatto e in diritto. Le comunicazioni relative al contributo, inclusi eventuali saldi o compensazioni e l'acconto, sono inviate al soggetto obbligato. Il pagamento è dovuto in euro entro 35 giorni di calendario dall'avviso; per le entità dello stesso gruppo il contributo è riscosso presso il soggetto obbligato del gruppo. In caso di pagamento parziale, mancato pagamento o violazione delle condizioni di pagamento, maturano interessi giornalieri al tasso BCE di rifinanziamento principale maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di scadenza.
Esecuzione forzata
L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che i pagamenti dei contributi individuali annuali, degli acconti anticipati e degli eventuali interessi di mora possono essere oggetto di esecuzione forzata.
Disposizioni transitorie per il 2021
Inserito l'articolo 14 bis. Nel 2021 il Comitato calcola i contributi per l'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE nel 2019 e degli aggiornamenti successivi conformi all'articolo 6. Nel 2022 ricalcola i contributi per il 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE nel 2021; l'eventuale differenza tra importo originario e ricalcolato è saldata o compensata nel calcolo dei contributi dovuti per il 2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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