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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 206/2023 in data 27 aprile 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva imposto l’attribuzione di € 2.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00 in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 27 ottobre 2023 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1° agosto 2025. Ha chiesto inoltre l’accredito degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Era altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’omesso adempimento dell’Amministrazione, che non ha contestato i fatti non essendosi costituita. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali, poiché la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori sessanta giorni per l’intervento sostitutivo. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e passati in giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per l’inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La richiesta di rivalutazione e interessi successivi al giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione prevista dalla disposizione; il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme non contemplate dal titolo esecutivo né integrare il precetto della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso inutilmente dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato e non può integrarne o ampliarne il precetto riconoscendo obblighi, interessi o altre somme non stabiliti nella sentenza da eseguire.
  • La condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; una generica richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di riconoscerli in assenza di una statuizione del titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva richiesta della parte interessata.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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