Sentenza del 23/02/2016 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata comunicazione alla parte costituita della data di trattazione - Impugnazione oltre i termini di decadenza ex art. 327, co. 1, c.p.c. - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c. La nullità derivante dalla mancata comunicazione della data di trattazione non può infatti essere fatta valere senza limiti temporali: la parte costituita deve attivarsi diligentemente per conoscere gli atti e le vicende del processo e proporre tempestivamente l'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha lamentato l'omessa comunicazione della data di trattazione del ricorso. Tale omissione, pur integrando un vizio di nullità degli atti successivi e della sentenza, è stata fatta valere oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
La disposizione disciplina la comunicazione della sentenza e i termini per la sua impugnazione nel processo tributario.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Prevede il termine lungo di decadenza per impugnare la sentenza. Anche la nullità conseguente all'omessa comunicazione della data di trattazione deve essere dedotta entro tale termine, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione della data di trattazione può determinare la nullità degli atti successivi e della sentenza, ma non rende il vizio deducibile senza limiti temporali.
- La parte già costituita ha l'onere di mantenere un comportamento diligente e di informarsi autonomamente sull'andamento del processo.
- Per evitare l'inammissibilità, l'impugnazione fondata sulla mancata comunicazione deve essere proposta entro il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
- La violazione delle garanzie processuali deve essere fatta valere tempestivamente: il decorso del termine di decadenza prevale sulla possibilità di denunciare successivamente il vizio.
- Nel processo tributario, la mancata conoscenza effettiva della data di udienza non esonera automaticamente la parte costituita dal rispetto dei termini di impugnazione.
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