Ordinanza n. 93/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 40 del 27/05/2026, notificata il 3.6.2026, adottata dal Responsabile del 3º Settore - Ufficio Edilizia Privata del Comune di Amelia, recante la “Demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, antecedente o successivo, compreso l’estratto di accertamento prot. 9088 del 12.5.2026 della Polizia Municipale di Amelia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 40 del 27 maggio 2026 di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi, connessa all'accertamento della Polizia Municipale del 12 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Pro Loco ha impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino adottata dal Responsabile del 3º Settore – Ufficio Edilizia Privata del Comune di Amelia, notificata il 3 giugno 2026, insieme all'accertamento della Polizia Municipale. Ha chiesto la sospensione cautelare, prospettando l'impossibilità di eseguire materialmente la demolizione e la Valutazione di incidenza (VinCa), e contestando la qualificazione abusiva degli immobili. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, poiché la demolizione è subordinata alla richiesta di VinCa, allo stato non emerga un danno grave e irreparabile; i profili di merito restano impregiudicati e saranno valutati dopo l'esecuzione della VinCa. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non ha fornito prova dell'impossibilità materiale di eseguire la demolizione o la VinCa e non ha evocato in giudizio la società indicata come conduttrice del compendio immobiliare. Nondimeno, nelle more, il Comune può approfondire la prospettata abusività, poiché gli immobili individuati alle lettere a) e b) sembrano prima facie presentare profili di possibile legittimità in ragione di titoli autorizzativi astrattamente idonei a legittimarli; la valutazione definitiva è riservata al merito. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare; il giudice respinge la sospensione perché non ravvisa allo stato un danno grave e irreparabile e rileva l'insufficienza degli elementi probatori.
art. 31 d.P.R. 380/2001
recante la “Demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001”;
La disposizione è indicata come base dell'ordinanza repressiva impugnata; l'ordinanza cautelare non decide in via definitiva la legittimità dell'accertamento dell'abuso, riservando tale approfondimento alla fase di merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un ordine di demolizione presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; quando l'esecuzione della demolizione è subordinata a una previa valutazione di incidenza, tale pregiudizio può non risultare attuale allo stato del giudizio.
- Chi invoca in sede cautelare l'impossibilità materiale di eseguire la demolizione o la valutazione di incidenza deve fornire elementi di prova adeguati; la mera prospettazione non è sufficiente.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non preclude l'approfondimento nel merito della legittimità delle opere, né impedisce all'amministrazione di riesaminare nelle more gli elementi relativi alla loro possibile legittimazione mediante titoli autorizzativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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