Ordinanza n. 151/2026 - Catania, Sezione 2
per la condanna del Comune di Alì a risarcire il danno per equivalente per l’illegittima occupazione del fondo nella misura di € 4.261,25 od alla maggiora somma che risulterà al momento dell’emananda sentenza a titolo di risarcimento del danno, nonché all’importo di € 8.680,00 od alla maggiora somma che risulterà al momento dell’emananda sentenza a titolo di indennità ex art. 50 D.P.R. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento materiale consistito nell'occupazione illegittima del fondo, con domanda di risarcimento del danno e di indennità di occupazione
Esito
La controversia
La proprietaria ha proposto ricorso contro il Comune di Alì chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento per equivalente del danno derivante dall'illegittima occupazione del fondo, quantificato in € 4.261,25 o nella maggiore somma accertata in giudizio, nonché al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 50 del d.P.R. 327/2001, quantificata in € 8.680,00 o nella maggiore somma risultante. Il Comune non si è costituito. L'ordinanza non esamina nel merito i presupposti della responsabilità dell'amministrazione, l'illegittimità dell'occupazione né la quantificazione delle somme richieste.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione intimata di depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito fissata per il 10 settembre 2026, l'eventuale provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni altro atto ritenuto utile al giudizio. Il giudice ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi documento idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda risarcitoria o sulla richiesta di indennità; l'ordinanza è stata comunicata alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
L'amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento contestato e la documentazione rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti e dei documenti necessari o utili al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile comprende anche gli atti necessari a valutare l'eventuale rilevanza dei vizi formali o procedimentali alla luce della disciplina dei vizi non invalidanti.
art. 50 d.P.R. 327/2001
È indicata quale base normativa della richiesta di indennità connessa all'occupazione del fondo; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intimata non deposita gli atti e i documenti rilevanti per la controversia entro il termine di costituzione, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., richiamando l'obbligo di deposito previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.
- Ai fini dell'ordine di deposito, la nozione di documentazione "utile al giudizio" comprende qualsiasi atto o documento potenzialmente idoneo a influire sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari per valutare l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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