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Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un edificio pericolante, con relativa nota di trasmissione e atti presupposti o connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 12 del 25 febbraio 2026, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per la messa in sicurezza di un edificio pericolante, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche la relativa nota di trasmissione e gli atti presupposti, consequenziali o connessi, compresa eventualmente un'ulteriore ordinanza richiamata nell'atto principale ma non conosciuta dai ricorrenti. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la decisione si concentra sul bilanciamento cautelare tra il rischio per la sicurezza pubblica e la posizione dei destinatari, nonché sull'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, considerando lo stato dell'immobile quale risultante dalla relazione tecnica comunale del 24 febbraio 2026 e il rischio di ulteriori crolli. Il Collegio ha inoltre rilevato, senza pregiudicare la decisione di merito, che dagli accertamenti dell'amministrazione emerge il soggetto avente la materiale disponibilità del bene e quindi tenuto a dare esecuzione all'ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela interinale; il giudice ha negato la sospensione in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e dell'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il rischio attuale di crollo di un edificio e la conseguente esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone possono rendere prevalente l'interesse pubblico alla immediata esecuzione delle misure di messa in sicurezza rispetto all'interesse privato alla sospensione dell'ordinanza.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sulla relazione tecnica dell'amministrazione relativa allo stato di pericolosità dell'immobile, ferma restando la necessità di non anticipare la decisione sul merito della legittimità dell'atto.
  • Ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza di messa in sicurezza, assume rilievo l'individuazione del soggetto che ha la materiale disponibilità del bene, quale soggetto tenuto a provvedere agli adempimenti imposti dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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