Messaggio numero 3854 del 24-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le istruzioni per la domanda di intervento del Fondo di garanzia: per l’istruttoria è sufficiente la copia conforme del titolo esecutivo, non più l’originale. Inoltre chiarisce come verificare la validità dei decreti ingiuntivi quando la società datrice di lavoro è stata cancellata dal Registro delle imprese e quali tentativi di esecuzione forzata sono richiesti verso soci o liquidatori, con alcune eccezioni in caso di insufficienza patrimoniale oggettiva.
Aggiornamento istruzioni Fondo di garanzia e verifiche istruttorie su decreti ingiuntivi dopo cancellazione società
Aggiornamento istruzioni su documentazione e istruttoria del Fondo di garanzia
Il documento interviene sulle modalità di istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia e, in particolare, su due profili: la documentazione da produrre a corredo della domanda e le verifiche da svolgere quando il credito è fondato su un decreto ingiuntivo relativo a società cancellate dal Registro delle imprese. L’obiettivo è adeguare le istruzioni interne alla giurisprudenza e precisare i controlli richiesti agli operatori territoriali.
Documentazione da allegare: titolo esecutivo
Con riferimento al paragrafo 6.A del messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016, viene modificato il punto relativo al titolo esecutivo necessario per l’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia in caso di esecuzione individuale.
In precedenza era richiesto:
- l’originale del titolo esecutivo in base al quale era stata esperita l’esecuzione forzata.
La nuova formulazione sostituisce tale previsione con:
- copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata.
Il documento precisa che la conformità all’originale può essere attestata:
- dalla cancelleria del Tribunale;
- oppure, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’Istituto, previa esibizione dell’originale.
La copia conforme può essere allegata alla domanda telematica.
Domande basate su decreti ingiuntivi dopo la cancellazione della società
Il documento affronta poi i quesiti relativi alle domande di intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della L. n. 297/82, fondate su decreti ingiuntivi emessi o notificati dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese.
Viene richiamato il principio secondo cui la cancellazione della società, sia di persone sia di capitali, ne determina l’estinzione. Di conseguenza:
- non è valida la domanda giudiziale proposta contro una società già cancellata;
- non è valida la notifica del decreto ingiuntivo alla società estinta.
Tuttavia, la cancellazione non estingue i rapporti giuridici attivi e passivi, ma determina un fenomeno successorio, con trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci. I soci diventano quindi i legittimi contraddittori nei giudizi di accertamento dei debiti sociali e rispondono secondo il regime proprio della società.
Verifiche istruttorie da svolgere sulle notifiche
Gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare, nell’istruttoria delle domande presentate dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, che:
- la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione della società.
Se la notifica è successiva alla cancellazione, occorre accertare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci. In mancanza di tale notifica, la domanda deve essere respinta per assenza della prova giudiziale del credito, salvo ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede.
Tentativo di esecuzione forzata nelle società cancellate
Il documento distingue le regole a seconda del tipo di società cancellata.
Società di persone
Se la società cancellata è una società di persone, il lavoratore deve aver preventivamente tentato l’esecuzione forzata:
- nei confronti di tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 2312, comma 2, c.c.;
- nei confronti dei soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, ai sensi dell’art. 2324 c.c.
Società di capitali
Se la società cancellata è una società di capitali, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 c.c. In questo caso:
- se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci;
- analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore si fanno carico dei debiti, è necessaria la loro preventiva escussione.
Eccezione per insufficienza oggettiva delle garanzie patrimoniali
Il documento prevede un’eccezione quando il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali. In tal caso, in conformità all’orientamento della Corte di Cassazione richiamato nel documento (Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007), è possibile prescindere dal tentativo di esecuzione forzata se l’insufficienza delle garanzie patrimoniali risulti oggettivamente da altri elementi di fatto.
In questa ipotesi, le domande di intervento del Fondo di garanzia possono essere accolte anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
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