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Messaggio

Messaggio numero 3835 del 23-10-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modifiche alla disciplina dell’ISEE corrente introdotte dal D.L. n. 34/2019, con decorrenza dal 23 ottobre 2019, e riepiloga l’approvazione dei nuovi modelli ISEE e delle relative istruzioni. Vengono chiariti i requisiti per richiedere l’ISEE corrente, la nuova durata di validità, le ipotesi di aggiornamento anticipato e le principali variazioni della modulistica.

Aggiornamento ISEE corrente e nuovi modelli ISEE

Aggiornamento della disciplina dell’ISEE corrente e dei modelli ISEE

Il documento illustra le modifiche introdotte dall’art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di ISEE corrente, nonché l’approvazione dei nuovi modelli ISEE e delle istruzioni alla compilazione. Le novità si applicano agli ISEE correnti presentati dal 23 ottobre 2019.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le modifiche al comma 5 dell’art. 10 del D.lgs. n. 147/2017 decorrono dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello per la richiesta dell’ISEE corrente. Poiché tale provvedimento è entrato in vigore l’8 ottobre 2019, la nuova disciplina si applica agli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019.

Modifica dei requisiti per l’ISEE corrente

La disciplina precedente prevedeva due requisiti cumulativi per richiedere l’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013. Dal 23 ottobre 2019 tali requisiti diventano alternativi. È quindi sufficiente che ricorra una sola delle seguenti condizioni:

  • variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo;
  • variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale considerata nell’ISEE ordinario.

Il documento aggiunge una nuova ipotesi di accesso all’ISEE corrente: l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, purché non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, per almeno un componente del nucleo.

Criteri di calcolo in caso di interruzione dei trattamenti

Nell’ipotesi di cessazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari non imponibili IRPEF, l’ISEE corrente è calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi oppure degli ultimi due mesi, che vengono moltiplicati per sei. La modalità è indicata come analoga a quella prevista per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato in caso di perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Periodo entro cui deve intervenire la variazione

Il documento chiarisce che la variazione della situazione lavorativa o la perdita del trattamento deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito, cioè del secondo anno precedente alla presentazione della DSU considerata nell’ISEE ordinario da sostituire. A titolo esemplificativo, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, la variazione lavorativa deve essere successiva al 1° gennaio 2017.

Durata di validità dell’ISEE corrente e obbligo di aggiornamento

Dal 23 ottobre 2019 la validità dell’ISEE corrente passa da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, durante il periodo di validità, è necessario aggiornare l’ISEE corrente se intervengono variazioni rilevanti nella situazione occupazionale o nell’erogazione dei trattamenti.

L’aggiornamento anticipato è richiesto nei seguenti casi:

  • un componente del nucleo trova una nuova occupazione;
  • un componente del nucleo inizia a percepire un trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario non rilevante ai fini IRPEF.

In tali ipotesi, l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve essere effettuato entro due mesi dalla variazione.

Nuovi modelli ISEE e istruzioni

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato il 7 ottobre 2019 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, dal 23 ottobre 2019, i precedenti modelli e istruzioni. Rimane invece fermo il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.

Principali modifiche alla modulistica e alle istruzioni

Il documento riepiloga le principali integrazioni e correzioni introdotte nei modelli e nelle istruzioni ISEE:

  • aggiornamento della leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo familiare ristretto” per recepire il nuovo requisito anagrafico del figlio maggiorenne non convivente a carico IRPEF, pari a età inferiore a 26 anni;
  • aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679;
  • inserimento del nuovo periodo di validità della DSU, dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo, nella ricevuta di presentazione e nelle Istruzioni parte 1, paragrafo 3;
  • modifica del modello sostitutivo e della parte 5 delle istruzioni per recepire la nuova durata dell’ISEE corrente e le ulteriori fattispecie di accesso;
  • aggiornamento dei riferimenti alle annualità e inserimento dei richiami a righi, colonne e codici relativi alle dichiarazioni e certificazioni fiscali dell’anno d’imposta 2017;
  • inserimento nelle istruzioni della nuova previsione normativa che innalza, dal 1° gennaio 2019, il limite per il carico IRPEF dei figli fino a 24 anni da 2.840,51 euro a 4.000 euro;
  • introduzione di tre nuovi paragrafi relativi ai coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione, ai componenti già appartenenti a un nucleo ISEE che continuano a risiedere nella medesima abitazione e ai neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo;
  • modifica del paragrafo sui figli maggiorenni non conviventi per recepire il nuovo requisito dell’età inferiore a 26 anni;
  • integrazione delle istruzioni per tener conto della norma che, per l’anno 2019, esclude dal calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali, ai sensi dell’art. 1, comma 986, della legge n. 145/2018;
  • inserimento nel Quadro FC3 della DSU e nelle istruzioni della possibilità di indicare un immobile come “casa di abitazione” anche se non coincide più con la residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo immobile adibito ad abitazione di residenza, da indicare nel Quadro B;
  • correzione del riferimento al punto della CU relativo alla quota esente dei compensi per attività sportive dilettantistiche, con sostituzione del punto 8 con il punto 7.

Disponibilità della nuova modulistica

La nuova modulistica e le relative istruzioni risultano disponibili nel sito www.inps.it, nell’area dedicata al portale “ISEE post-riforma 2015".

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