Messaggio numero 3872 del 25-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce ulteriori chiarimenti sulla valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva per iscritti ai Fondi esclusivi e ad alcuni Fondi sostitutivi INPS. Precisa l’applicazione anche alla quota A di pensione, indica i requisiti di fissità e continuità degli emolumenti, delimita l’ambito temporale di applicazione alle domande riferite al 2019 e anni successivi, e richiama istruzioni operative per la Gestione pubblica e per la gestione in posizione assicurativa.
Chiarimenti sulla contribuzione aggiuntiva ai fini pensionistici
Chiarimenti sulla valorizzazione pensionistica della contribuzione aggiuntiva
Il documento integra la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019 con ulteriori precisazioni operative sulla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva prevista dall’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
Ambito soggettivo e quote di pensione interessate
Per gli iscritti ai Fondi esclusivi, inclusa la Gestione dipendenti pubblici, e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS richiamati nella circolare n. 129/2019, viene precisato che la contribuzione aggiuntiva è valorizzabile non solo ai fini della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la cosiddetta quota B, ma anche ai fini della quota di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ossia la cosiddetta quota A.
Requisiti degli emolumenti: fissità e continuità
Ai fini dell’individuazione preventiva degli emolumenti rilevanti anche per la quota A, il documento richiede la presenza congiunta di due caratteristiche:
- la fissità;
- la continuità.
La fissità si considera soddisfatta quando la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico è determinata nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale, ossia nel provvedimento o nel verbale di approvazione, oppure nella delibera sindacale richiamata dal paragrafo 2 della circolare, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sindacale per la specifica carica, ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
La continuità si considera soddisfatta quando, sugli emolumenti e sulle indennità così individuati, sia stata versata per l’intera durata dell’incarico la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Ambito temporale di applicazione
Le istruzioni richiamate si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e agli anni successivi, anche se gli incarichi sono stati conferiti prima della pubblicazione della circolare.
In concreto, i criteri di valorizzazione si applicano:
- agli incarichi conferiti nel 2019 e proseguiti negli anni successivi;
- agli incarichi conferiti in anni precedenti, limitatamente alla contribuzione aggiuntiva riferita al 2019 e agli anni successivi.
Restano invece esclusi i casi di contribuzione aggiuntiva relativa a incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e conclusi nel 2019, quando il sindacato abbia deliberato e/o già erogato le relative indennità o emolumenti.
Il chiarimento riguarda sia gli incarichi che terminano nel 2019, sia quelli che proseguono pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2019; per questi ultimi, la parte dell’incarico svolta oltre la cessazione del rapporto di lavoro è considerata irrilevante ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva.
Indicazioni per la Gestione pubblica e procedura SIN
Per la liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti alla Gestione pubblica, con riguardo alle fattispecie sopra indicate, il documento rinvia alle disposizioni normative vigenti e conferma le modalità operative già comunicate dall’Istituto.
In particolare, se l’emolumento è presente nell’ultimo giorno di servizio e quindi valutabile in quota A di pensione, nelle more dell’implementazione automatica della procedura “SIN”, esso può essere inserito nell’ultimo miglio in aggiunta alla voce “Retribuzione fissa e continuativa”, senza maggiorazione del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato.
In caso di riliquidazione della pensione, le medesime informazioni devono essere inserite tramite un nuovo ultimo miglio.
Gestione in posizione assicurativa e richiami operativi
Per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva, il documento rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28 dicembre 2018 e alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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