Messaggio numero 3883 del 25-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento integra precedenti messaggi alla luce di due ordinanze della Cassazione e chiarisce che, in caso di certificato medico introduttivo incompleto o con spunta negativa, la domanda giudiziale resta proponibile se accompagnata dalla certificazione medica sulle infermità invalidanti. Ne deriva il divieto per i difensori dell’Istituto di eccepire l’improponibilità e l’obbligo, per i liquidatori, di eseguire il decreto di omologa e pagare la prestazione secondo la decorrenza stabilita dal giudice.
Indicazioni su improponibilità della domanda per indennità di accompagnamento
Integrazione degli indirizzi sulla domanda per indennità di accompagnamento
Il documento interviene per integrare i precedenti messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell'8 marzo 2019, alla luce delle più recenti ordinanze della Corte di Cassazione nn. 24896 del 4 ottobre 2019 e 25804 del 14 ottobre 2019. L'obiettivo è fornire ulteriori indicazioni operative in tema di difesa in giudizio e liquidazione della prestazione economica.
Quadro giurisprudenziale richiamato
La Suprema Corte ha esaminato il caso della domanda amministrativa non completamente compilata, in particolare:
- quando nel certificato medico introduttivo manca il segno di spunta relativo alle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- quando il segno di spunta relativo alla sussistenza di tali condizioni risulta negativo.
In entrambe le ipotesi, la Corte ha risolto in favore della proponibilità della domanda giudiziale.
Requisito di proponibilità della domanda giudiziale
Alla luce delle pronunce richiamate, il documento precisa che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento deve ritenersi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile, purché sia allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
Il documento esclude quindi che la mancata o negativa spunta nel certificato medico introduttivo comporti, di per sé, l'improponibilità della domanda giudiziale per carenza di domanda amministrativa.
Indicazioni per la difesa in giudizio
Fermo restando l'onere di sollevare eventuali diverse eccezioni che integrino la mancanza dell'interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell'Istituto deve attenersi a una specifica linea processuale nelle fattispecie considerate.
In particolare, quando il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria:
- "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore";
- "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";
oppure quando tale segno di spunta sia negativo, il difensore non deve:
- sollevare l'eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa;
- formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.
Indicazioni per la liquidazione della prestazione
Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento devono dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice.
Devono quindi provvedere al pagamento della prestazione secondo le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo.
Finalità operative del documento
Il testo ha quindi una finalità eminentemente applicativa: uniformare il comportamento difensivo e liquidatorio dell'Istituto nei casi in cui il certificato medico introduttivo non contenga una positiva indicazione delle condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento, evitando eccezioni di improponibilità non più coerenti con l'orientamento della Cassazione.
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