L.R. Toscana 17/2019
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 17/2019 imponeva l’acquisizione del DURC prima della concessione e nella liquidazione di contributi, benefici e sovvenzioni regionali pari o superiori a 5.000 euro. La norma è però stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 141/2020, quindi non è più applicabile.
Acquisizione del DURC per contributi regionali
Acquisizione del DURC per contributi regionali
La legge regionale Toscana n. 17 del 2019 interveniva sulla disciplina del procedimento amministrativo regionale per introdurre un obbligo generalizzato di acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in relazione a specifiche erogazioni finanziarie. La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2020, con conseguente perdita di utilità pratica e applicativa.
Ambito di applicazione della disciplina originaria
La modifica riguardava i contributi, benefici e sovvenzioni erogati dalla Regione con risorse regionali. L’obbligo operava:
- prima del provvedimento di concessione;
- nelle fasi di liquidazione;
- per ogni tipologia di erogazione;
- quando l’importo era pari o superiore a 5.000 euro;
- a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
Contenuto dell’obbligo introdotto
La Regione era tenuta ad acquisire il DURC come verifica preventiva e al momento della liquidazione, quale presupposto di regolarità contributiva del destinatario del beneficio. La previsione si applicava in modo ampio a tutte le erogazioni regionali rientranti nella soglia indicata, senza distinguere tra diverse categorie di benefici o tra diversi soggetti beneficiari, purché assoggettati ad obblighi contributivi.
Decorrenza e regime attuale
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Tuttavia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, la disciplina introdotta non è oggi utilizzabile né rilevante nella pratica applicativa.
Esito di obsolescenza
L’atto è da considerarsi deprecato/obsoleto, poiché la disposizione sostanziale è stata espunta dall’ordinamento per effetto della pronuncia della Corte costituzionale e non offre più un utile parametro normativo operativo.
Testo integrale
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