L.R. Toscana 19/2019
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sul bilancio 2019-2021 della Toscana, abroga o rimodula alcune imposte regionali e aggiorna finanziamenti e contributi per Sviluppo Toscana, porto di Piombino, Via Francigena, disabilità, mobilità ferroviaria, sanità, università e garanzia per le PMI. Molte misure sono limitate agli anni 2019-2021 o a specifiche annualità successive indicate nel testo.
Prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Toscana
Prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Toscana
La legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 19 contiene una variazione di bilancio e una serie di interventi finanziari e settoriali collegati. Il provvedimento incide su tributi regionali, trasporti, sanità, sviluppo economico, università, politiche sociali e procedure per la polizia locale, con efficacia soprattutto circoscritta alle annualità 2019-2021 e, per alcuni interventi, a scadenze successive già determinate.
Tributi regionali e abrogazioni fiscali
La legge abroga, a partire dall’anno di imposta 2019, la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 2/1971, sopprimendo l’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche. Per i versamenti effettuati in unico importo dal 1° gennaio fino alla data di entrata in vigore della legge è prevista la restituzione dell’imposta.
Con effetto dal 1° gennaio 2020 sono inoltre abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis della l.r. 86/2014, relativi alla tassazione dei veicoli ultraventennali.
Finanziamento di Sviluppo Toscana S.p.A.
Viene sostituita la norma finanziaria dell’articolo 7 della l.r. 28/2008. La Regione finanzia le attività istituzionali continuative di Sviluppo Toscana S.p.A. con oneri stimati in:
- euro 5.201.000,00 per il 2019;
- euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La copertura è ripartita tra diverse missioni e programmi del bilancio 2019-2021. Per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio.
È anche abrogato l’articolo 8 della l.r. 19/2018, che conteneva una precedente norma finanziaria collegata alla società.
Interventi portuali, Via Francigena e mobilità
Per il porto di Piombino la Regione è autorizzata a concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 82/2015 anche tramite contributi fino a euro 4.895.000,00 per il 2020, previo accordo di programma con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
La manutenzione dell’itinerario della Via Francigena viene ricondotta a spese correnti anziché in conto capitale.
In materia di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, la Regione può concedere contributi straordinari fino a euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, previa intesa con il Ministero competente e secondo il decreto ministeriale n. 125/2017.
Per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci, il contributo straordinario viene spostato all’anno 2021 e portato fino a euro 5.700.000,00.
Disabilità e autonomia personale
Gli interventi per favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità vengono prorogati alle annualità 2019 e 2020. Il fondo connesso è finanziato con euro 200.000,00 per ciascuna delle due annualità, in parte corrente e in parte in conto capitale.
Viene inoltre abrogata una lettera del comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 73/2018 relativa al contributo straordinario a favore delle famiglie con figli minori disabili.
Garanzia Toscana e sostegno al credito delle PMI
La disciplina di “Garanzia Toscana” viene riformulata per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operative in Toscana. È prevista:
- la costituzione di una sezione speciale Toscana del Fondo di garanzia PMI;
- la possibilità di istituire un fondo regionale di garanzia complementare e integrativo;
- l’attivazione di misure per l’abbattimento delle commissioni di garanzia.
Entro 120 giorni dalla pubblicazione la Giunta regionale deve approvare le direttive attuative e la dotazione finanziaria. La spesa autorizzata ammonta a euro 35.500.000,00 per il 2019, euro 1.500.000,00 per il 2020, oltre a euro 500.000,00 annui per l’abbattimento commissioni e euro 1.000.000,00 annui per i costi di gestione delle misure.
Interventi sanitari e patrimonio delle aziende sanitarie
La legge prevede un contributo per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, con un importo complessivo massimo articolato su più annualità fino al 2026. La Giunta regionale stabilisce le modalità di riparto tra le aziende sanitarie.
È inoltre autorizzata una ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane, con spesa annua di euro 8.820.000,00 dal 2019 al 2037; per gli esercizi successivi al 2021 la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
La Regione autorizza anche un’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, pari a euro 82.287.149,38, con oneri finanziari stimati in euro 650.000,00.
Università e infrastrutture
La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università degli studi di Firenze un contributo straordinario una tantum di euro 5.500.000,00 per la nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali. Il contributo è subordinato a specifici accordi con gli enti coinvolti e alla disciplina di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali.
Entrata in vigore e disciplina transitoria sugli enti locali
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Per i procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale, gli enti locali interessati a finanziamenti regionali attivati nel 2019 devono completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2019; i finanziamenti possono essere assegnati anche prima di tale termine, con impegno all’adeguamento. È escluso dall’adeguamento quanto disciplinato dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 12/2006.
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