L.R. Toscana 21/2019
Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla disciplina toscana di demanio e patrimonio regionale, ampliando gli strumenti di valorizzazione e alienazione dei beni pubblici, anche tramite concessioni di valorizzazione, utilizzo da parte del Terzo settore, impiego di immobili confiscati e supporto alla valorizzazione di beni di altri enti pubblici. Introduce anche regole su stime, offerte, caparre e stipula dei contratti. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Valorizzazione del patrimonio regionale toscano e modifiche alla l.r. 77/2004
Valorizzazione del patrimonio regionale toscano
La legge regionale Toscana 17 aprile 2019, n. 21 modifica in più punti la l.r. 77/2004 per ampliare e precisare le modalità di utilizzo, valorizzazione e alienazione dei beni regionali e di altri enti pubblici. La disciplina riguarda il territorio della Toscana e si inserisce nel quadro della gestione del demanio e del patrimonio regionale.
Concessioni di valorizzazione e progetti di miglioramento
Per i beni interessati da interventi realizzati da soggetti terzi, la Regione può affidare gli immobili in concessione di valorizzazione per un periodo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa, comunque non superiore a 50 anni. L’affidamento avviene mediante procedure di evidenza pubblica, in applicazione della normativa statale richiamata.
Immobili confiscati alla criminalità organizzata
La Regione utilizza per finalità di pubblico interesse i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo la disciplina del codice antimafia richiamato. Per il migliore utilizzo di tali beni promuove accordi con enti locali e soggetti del Terzo settore.
Utilizzazione e destinazione dei beni regionali
Viene soppressa la previsione secondo cui l’utilizzazione dei beni avveniva “di norma” in determinati casi, rendendo la disciplina meno vincolata in quel passaggio. Inoltre, quando non siano realizzabili gli intenti di valorizzazione e non sia concretamente prospettabile la destinazione a pubblico servizio o funzione pubblica, la Regione può disporre:
- la costituzione di un diritto di proprietà superficiaria per 20 anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l’emergenza abitativa, a titolo gratuito e con oneri di manutenzione e ristrutturazione a carico del comune;
- in alternativa, l’alienazione del bene secondo le procedure previste dal titolo II della l.r. 77/2004.
Valorizzazione dei beni ad opera del Terzo settore
La legge introduce un nuovo capo dedicato alla valorizzazione dei beni pubblici da parte del Terzo settore. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e disponibile, individuati dalla Giunta regionale, possono essere utilizzati dai soggetti del Terzo settore su richiesta e con le condizioni più favorevoli previste dalla normativa di settore, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
Per tali utilizzi:
- gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli per eventuali migliorie sono a carico del concessionario o conduttore;
- la Regione promuove forme di autorecupero per rendere e mantenere gli immobili agibili e fruibili;
- la Regione promuove anche, tramite accordi tra amministrazioni, l’uso di immobili degli enti locali per finalità di pubblico interesse da parte del Terzo settore;
- gli enti locali possono affidare beni pubblici al Terzo settore secondo i propri ordinamenti e la disciplina regionale;
- la Regione promuove analogo affidamento anche per i beni pubblici degli enti locali.
Valorizzazione di immobili di altri enti pubblici
Su richiesta e anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, la Regione promuove la valorizzazione degli immobili:
- degli enti strumentali e delle società interamente possedute;
- degli enti del sistema sanitario regionale;
- degli enti locali, loro associazioni e consorzi;
- di altri enti pubblici.
La valorizzazione deve avvenire secondo la l.r. 77/2004 e la normativa di settore, incluse eventuali varianti urbanistiche secondo la l.r. 8/2012.
Stima dei beni
La stima dei beni è affidata al settore regionale competente in materia di patrimonio. Se tale struttura non può procedere direttamente, la stima può essere svolta:
- da uffici o agenzie pubbliche abilitate, anche tramite convalida di una perizia di soggetti abilitati;
- mediante perizia giurata di un professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale competente, individuato con sorteggio o rotazione.
Viene abrogata la precedente disciplina del comma 3 dell’articolo 21.
Offerta al pubblico, caparra e termini
Nell’offerta al pubblico l’aggiudicazione è subordinata al versamento di una caparra pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, con tetto massimo di 500.000 euro, entro tre giorni lavorativi dalla chiusura della seduta secondo le modalità indicate dall’amministrazione. In caso di mancato versamento, la Regione può procedere allo scorrimento della graduatoria. Inoltre, il termine richiamato in un comma dell’articolo 24 passa da 20 a 30 giorni.
Trattativa diretta e stipulazione del contratto
Nella trattativa diretta è esplicitato che l’attività deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Per la stipulazione del contratto, il termine è esteso da 3 a 5 giorni in una delle previsioni della legge. È inoltre eliminato il vincolo che collegava un adempimento al versamento dell’importo di cui al comma 1.
Inoltre, su richiesta dell’aggiudicatario, quest’ultimo può essere autorizzato, prima della stipula, a presentare alle autorità competenti istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori.
Regime finanziario
La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa previgente.
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