L.R. Toscana 16/2019
Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana adegua il Codice del commercio alla normativa statale sul commercio su aree pubbliche, disciplina requisiti di onorabilità e professionali, durata e rinnovo delle concessioni di posteggio, criteri di assegnazione e alcune sanzioni. Prevede anche una transitoria deroga per rinnovi fino al 31 dicembre 2024 per soggetti non iscritti al registro imprese, entro limiti regionali.
Commercio su aree pubbliche: requisiti, concessioni e criteri di assegnazione
Commercio su aree pubbliche: requisiti, concessioni e criteri di assegnazione
La legge regionale Toscana n. 16/2019 aggiorna la l.r. 62/2018 per allinearla alla normativa statale sul commercio al dettaglio su aree pubbliche. Interviene soprattutto su requisiti soggettivi, durata e rinnovo delle concessioni, criteri di assegnazione dei posteggi e disciplina sanzionatoria.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento modifica il Codice del commercio toscano per recepire l’esclusione del commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della disciplina europea sui servizi richiamata dalla legge statale di bilancio 2019. Viene inoltre perseguita una maggiore omogeneità tra le attività svolte su aree pubbliche previa concessione comunale, includendo anche somministrazione di alimenti e bevande e vendita di stampa quotidiana e periodica.
Requisiti di onorabilità
Per accedere ed esercitare le attività commerciali interessate non devono sussistere le condizioni di disonestà o pericolosità indicate dalla legge regionale, tra cui:
- dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, salvo riabilitazione;
- condanne definitive per specifici delitti non colposi gravi;
- condanne definitive per determinati reati contro il patrimonio, la persona e la sanità pubblica;
- più condanne nel quinquennio precedente per frodi nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- applicazione di misure di prevenzione antimafia o di misure di sicurezza;
- cause di divieto, decadenza o sospensione antimafia.
Per la somministrazione di alimenti e bevande i divieti sono più ampi e comprendono anche condanne per reati contro moralità pubblica e buon costume, alcuni reati connessi ad alcol, stupefacenti, gioco d’azzardo e scommesse clandestine, nonché le situazioni previste dal T.U.L.P.S.
Il divieto permane per cinque anni dalla pena scontata; se la pena si estingue in altro modo, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. La sospensione condizionale della pena esclude il divieto, se non intervengono cause di revoca.
Per società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dall’eventuale preposto e dai soggetti rilevanti ai fini antimafia; nell’impresa individuale devono possederli titolare e preposto.
Requisiti professionali
L’esercizio della vendita al dettaglio nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali previsti:
- frequenza con esito positivo di un corso professionale riconosciuto o istituito dalle regioni o province autonome;
- esperienza almeno biennale, anche non continuativa, maturata nel quinquennio precedente come imprenditore nel settore o come lavoratore qualificato/coadiutore in imprese del settore;
- titolo di studio secondario superiore, laurea o scuola professionale almeno triennale con materie attinenti.
È inoltre valido, ai fini della qualifica, il possesso del REC per attività alimentari/somministrazione/turistiche o il superamento dell’esame di idoneità o del corso abilitante anche senza iscrizione successiva.
I requisiti non sono richiesti per la vendita residuale di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi latte e derivati, se accessoria rispetto all’attività prevalente. In tal caso restano fermi i vincoli igienico-sanitari e di corretta conservazione.
Per imprese individuali e collettive il requisito deve essere posseduto dal titolare/rappresentante legale oppure dal preposto.
La Regione deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità, la durata e le materie dei corsi professionali e dei corsi di aggiornamento.
Concessioni di posteggio e durata
Le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche hanno durata di 12 anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza. Il rinnovo non è consentito se il titolare non risulta iscritto al registro delle imprese come impresa attiva, salvo che l’inattività dipenda da gravi e comprovate cause di impedimento.
Per i posteggi la disciplina si applica dal 1° gennaio 2021. Per i posteggi non riassegnati continua ad applicarsi la disciplina specifica prevista dalla legge regionale.
La medesima durata di 12 anni e il rinnovo tacito sono previsti anche per le attività commerciali su area pubblica diverse da quelle del capo V.
Criteri di assegnazione dei posteggi
Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni si considera anzitutto il maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, rileva l’anzianità complessiva del richiedente, anche discontinua, risultante dall’iscrizione al registro imprese come impresa attiva.
I comuni possono introdurre ulteriori criteri di assegnazione. È inoltre prevista la facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e quelli vacanti alle imprese il cui titolare, o la maggioranza dei soci, abbia età inferiore a 35 anni.
Per i posteggi ubicati in centri storici o in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, oltre ai criteri ordinari, conta anche l’impegno del candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la tutela del bene o dell’area e a rispettare le condizioni speciali imposte dall’autorità competente.
Nelle fiere promozionali di nuova istituzione vale l’anzianità complessiva dell’impresa; nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore della modifica rilevano le presenze nella medesima fiera.
Posteggi riservati e attività temporanee
Nei mercati o fiere di nuova istituzione può essere riservata una quota anche alle imprese con titolare, o maggioranza dei soci, di età inferiore a 35 anni.
La disciplina delle attività temporanee è estesa anche alle iniziative organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui al Codice del terzo settore.
Piano e regolamento comunali
Nel piano e nel regolamento comunale, le disposizioni relative alle fiere promozionali sono precisate come riferite a quelle di iniziativa comunale. Inoltre, in via straordinaria, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative di particolare interesse.
Sanzioni, sequestro e decadenza
La legge aggiorna il coordinamento sanzionatorio del Codice del commercio toscano per commercio in sede fissa, vendita di stampa e forme speciali di commercio al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio su aree pubbliche.
Sono ridefiniti i richiami alle norme la cui violazione rileva ai fini delle sanzioni, del sequestro della merce e delle attrezzature e delle conseguenze sulla decadenza del titolo abilitativo.
Tra le cause di decadenza del titolo per il commercio su aree pubbliche sono introdotte anche:
- la mancata iscrizione al registro imprese come impresa attiva, salvo impedimenti gravi e comprovati;
- la mancata attivazione per il pagamento dei canoni di occupazione decorsi 180 giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Disposizioni transitorie
I nuovi criteri di assegnazione di cui all’articolo 37 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16/2019.
È prevista una deroga transitoria molto rilevante: i comuni possono rinnovare, fino al 31 dicembre 2024, anche in favore di soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino a un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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