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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05087/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione proposta davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza avverso un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Belvedere Marittimo, nel cui contesto il contribuente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza era stata rigettata per asserita carenza dei requisiti minimi di cui all’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. In opposizione, il Tribunale di Cosenza aveva invece accolto la domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002: secondo il ricorrente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza non sarebbe stata sufficiente una generica indicazione di reddito inferiore alla soglia di legge, ma sarebbe stato necessario indicare in modo positivo, specifico e dettagliato tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento dal richiedente e dagli eventuali componenti del nucleo familiare, con specificazione della natura di ciascun reddito. Il controricorrente aveva invece indicato un reddito complessivo valutabile pari a euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 definisce i limiti reddituali per l’accesso al patrocinio, mentre l’art. 79, letto in coordinamento con l’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000, richiede una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge, senza imporre necessariamente una elencazione analitica di tutte le singole voci reddituali, ove comunque sia indicato un reddito complessivo. In presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dover attivare, nei limiti consentiti dai dati comunicati, i poteri istruttori officiosi per supplire ad eventuali incompletezze. Nel caso concreto, la dichiarazione di un reddito complessivo valutabile pari a euro 10.800,00, con assenza di altri componenti del nucleo familiare, è stata considerata sufficiente ad adempiere formalmente all’onere di allegazione, ferma restando l’eventuale revoca del beneficio se ne ricorrano i presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la P.A. è stata condannata alle spese in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. È stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di P.A. ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte lo richiama per affermare che il requisito rilevante è la soglia di reddito complessivo, non una specifica forma di esposizione analitica di tutte le singole entrate.

  • art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002

    La dichiarazione richiesta per l’ammissione al patrocinio deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge; secondo la Corte, è sufficiente un’indicazione comunque riferita al reddito complessivo, senza necessità di elencare in modo dettagliato ogni singola componente reddituale.

  • art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000

    È richiamato come parametro della dichiarazione sostitutiva: la Corte ne ricava che la dichiarazione può riguardare in termini generali la sussistenza dei requisiti di reddito, e che eventuali lacune possono essere colmate dal giudice mediante poteri istruttori officiosi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato solo per escludere il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la P.A. ricorrente, ammessa al beneficio della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’istanza è sufficientemente allegata quando contenga un’indicazione del reddito complessivo comunque idonea a rendere verificabile il requisito legale, senza che sia indispensabile la descrizione analitica di tutte le singole fonti di reddito.
  • L’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 va interpretato in coordinamento con la disciplina delle dichiarazioni sostitutive: il requisito formale della domanda non richiede un eccesso di specificazione, se i dati forniti consentono al giudice di esercitare i poteri istruttori officiosi per verificare la reale situazione reddituale.
  • L’incompletezza della dichiarazione reddituale, quando non impedisca di cogliere l’ammontare complessivo del reddito dichiarato, non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda di patrocinio, potendo restare salva l’eventuale revoca del beneficio se emergano successivamente i presupposti per disporla.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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