Regolamento (UE) 2017/2195
Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il quadro armonizzato UE per il bilanciamento del sistema elettrico, disciplinando l’acquisizione, l’attivazione e il regolamento di riserve ed energia di bilanciamento. Introduce piattaforme europee comuni, regole standardizzate per i prodotti di bilanciamento, meccanismi di allocazione della capacità interzonale e criteri per il regolamento degli sbilanciamenti. L’obiettivo è integrare i mercati del bilanciamento, rafforzare la sicurezza operativa e favorire concorrenza, efficienza e partecipazione di domanda flessibile, accumuli e rinnovabili.
Orientamenti dettagliati per il bilanciamento del sistema elettrico nell'Unione, con regole su servizi di bilanciamento, piattaforme europee, scambio di capacità interzonale, regolamento degli sbilanciamenti e cooperazione tra TSO, DSO e altri operatori.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO), compresi i sistemi di distribuzione chiusi, alle autorità di regolamentazione, all'Agenzia ACER, all’ENTSO-E, ai terzi cui siano delegate o attribuite responsabilità e agli altri operatori di mercato. Si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell’Unione, con esclusione dei sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni. Prevede una possibile apertura delle piattaforme europee ai TSO svizzeri a condizioni specifiche e si applica a tutti gli stati del sistema di cui al regolamento (UE) 2017/1485. Talune disposizioni si applicano con decorrenze differite: in generale dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma per diversi articoli operativi dopo un anno; per Irlanda e Irlanda del Nord è prevista una disciplina transitoria con applicazione dal 31 dicembre 2019, salvo i termini relativi all’elaborazione di termini e condizioni o metodologie.
Regolamento (UE) 2017/2195 sul bilanciamento del sistema elettrico
Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione per il funzionamento dei mercati del bilanciamento dell’energia elettrica. La disciplina nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di integrare il mercato interno dell’energia, aumentare la sicurezza operativa e creare condizioni di concorrenza, trasparenza ed efficienza nell’uso delle risorse di bilanciamento, incluse domanda flessibile, accumulo e fonti rinnovabili.
Ambito di applicazione e definizioni
L’atto si applica ai TSO, ai DSO, alle autorità di regolazione, ad ACER, all’ENTSO-E, ai soggetti terzi delegati o incaricati e agli altri operatori di mercato. Copre tutti i sistemi di trasmissione e le interconnessioni dell’Unione, salvo i sistemi insulari non interconnessi, e comprende tutti gli stati del sistema definiti dal regolamento (UE) 2017/1485. Le definizioni chiave riguardano bilanciamento, servizi di bilanciamento, energia e capacità di bilanciamento, responsabile del bilanciamento, area di sbilanciamento, prezzo di sbilanciamento, prodotti standard e specifici, modelli TSO-TSO e TSO-BSP, nonché le funzioni di ottimizzazione, compensazione e regolamento tra TSO.
Obiettivi e principi generali
Gli obiettivi dichiarati sono la concorrenza effettiva, la non discriminazione, la trasparenza, l’efficienza economica e l’integrazione dei mercati del bilanciamento nazionali ed europei. Il regolamento richiede inoltre di non compromettere i mercati del giorno prima e infragiornalieri, di mantenere la sicurezza operativa e di agevolare la partecipazione di aggregatori, stoccaggi, consumatori e rinnovabili. Stati membri, autorità e gestori di sistema devono operare secondo proporzionalità, ottimizzazione dei costi e uso, ove possibile, di meccanismi basati sul mercato.
Governance regolatoria, consultazione e pubblicità
Le disposizioni centrali sugli articoli 4-6 disciplinano l’elaborazione dei termini e condizioni e delle metodologie da parte dei TSO, la loro presentazione alle autorità nazionali di regolazione e il ricorso ad ACER in caso di mancato accordo. Sono previste consultazioni pubbliche, partecipazione strutturata dei portatori d’interesse e pubblicazione su Internet dei testi approvati. Il regolamento detta anche regole di riservatezza, recupero dei costi e disciplina della delega ad altri soggetti, mantenendo la responsabilità finale in capo al TSO delegante o all’autorità che attribuisce il compito.
Ruolo degli operatori e termini e condizioni relativi al bilanciamento
I TSO sono responsabili dell’acquisizione dei servizi di bilanciamento e, in linea generale, operano con modello di autodispacciamento; il mantenimento del modello di dispacciamento centrale è possibile se esistente al momento dell’entrata in vigore e notificato all’autorità competente. I DSO devono cooperare fornendo tempestivamente informazioni utili al regolamento degli sbilanciamenti. I BSP devono superare la qualificazione/prequalificazione, presentare offerte conformi ai contratti di capacità e alle regole di sistema, mentre i BRP restano finanziariamente responsabili dei propri sbilanciamenti. Entro sei mesi dall’entrata in vigore i TSO devono predisporre i termini e condizioni per BSP e BRP, includendo requisiti tecnici, dati, regole di regolamento, disciplina dell’aggregazione e conseguenze dell’inadempimento.
Piattaforme europee e standardizzazione dei prodotti
Il regolamento istituisce piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, dalle riserve per il ripristino manuale e automatico e per il processo di compensazione dello sbilanciamento. Tali piattaforme devono operare con governance comune, funzioni di ottimizzazione e regolamento TSO-TSO, elenchi di ordine di merito comuni e algoritmi armonizzati. Parallelamente, il regolamento promuove la standardizzazione dei prodotti di bilanciamento: i prodotti standard devono favorire liquidità, concorrenza e scambi transfrontalieri, mentre i prodotti specifici sono ammessi solo in via eccezionale, se dimostrata la loro necessità per la sicurezza operativa o l’impossibilità di usare prodotti standard.
Prezzi, attivazione e regolamento dell’energia di bilanciamento
L’attivazione delle offerte di energia di bilanciamento avviene tramite elenchi di merito comuni e funzione di ottimizzazione dell’attivazione, con divieto generale di attivazione prima della chiusura del mercato corrispondente, salvo casi di allerta o emergenza. Il prezzo dell’energia di bilanciamento segue il principio marginale pay-as-cleared; sono inoltre disciplinati il prezzo della capacità interzonale usata nello scambio di bilanciamento e le regole di calcolo del prezzo di sbilanciamento, che deve riflettere il valore in tempo reale dell’energia e restare entro limiti minimi e massimi collegati ai prezzi delle attivazioni positive e negative. Il periodo di regolamento degli sbilanciamenti deve essere portato a 15 minuti in tutta l’Unione, salvo eventuali esenzioni per area sincrona.
Capacità interzonale, scambio di capacità e modelli contrattuali
Una parte rilevante del regolamento riguarda l’uso della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento, per il processo di compensazione dello sbilanciamento e per lo scambio o la condivisione della capacità di bilanciamento. Sono previsti tre meccanismi di allocazione: coottimizzato, basato sul mercato e basato sull’analisi dell’efficienza economica, ciascuno con condizioni di applicazione, soglie quantitative e requisiti di pari trattamento rispetto alla capacità allocata per lo scambio di energia. Il regolamento disciplina inoltre il trasferimento della capacità di bilanciamento e il modello TSO-BSP, che consente in alcuni casi la relazione diretta tra TSO contraente e BSP, ma tende nel tempo a favorire il modello TSO-TSO.
Regolamento degli sbilanciamenti, scambi tra TSO e monitoraggio
Il titolo sul regolamento disciplina il calcolo della posizione finale dei BRP, del volume allocato e dell’aggiustamento dello sbilanciamento, nonché il regolamento finanziario degli scambi intenzionali e non intenzionali di energia tra TSO. Il sistema è impostato per trasmettere segnali economici adeguati, incentivare il bilanciamento in tempo reale e garantire neutralità finanziaria dei TSO. Sul piano della trasparenza, ENTSO-E deve pubblicare relazioni periodiche sull’integrazione del mercato del bilanciamento, con indicatori di performance, mentre i TSO devono pubblicare relazioni biennali di dettaglio. È infine previsto un sistema di monitoraggio e analisi costi-benefici, oltre a un regime di deroghe limitate, motivate e temporanee, con controllo delle autorità di regolazione, ACER e Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Molte disposizioni operative si applicano dopo un anno dall’entrata in vigore; altre hanno termini specifici più lunghi, ad esempio il periodo di regolamento degli sbilanciamenti a 15 minuti entro tre anni. È inoltre prevista una disciplina transitoria per Irlanda e Irlanda del Nord, con applicazione generale dal 31 dicembre 2019 per le disposizioni sostanziali.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto: orientamenti dettagliati sul bilanciamento del sistema elettrico, incluse regole comuni per acquisizione e regolamento delle riserve per il contenimento della frequenza, per il ripristino della frequenza e di sostituzione, nonché una metodologia comune per l’attivazione delle riserve di ripristino e di sostituzione. L’articolo 2 rinvia a numerose definizioni di altri atti UE e introduce definizioni specifiche centrali, tra cui bilanciamento, mercato del bilanciamento, servizi di bilanciamento, energia e capacità di bilanciamento, responsabile del bilanciamento, sbilanciamento, prezzo di sbilanciamento, prodotti standard e specifici, modelli TSO-TSO e TSO-BSP, funzioni di ottimizzazione e di compensazione dello sbilanciamento.
Obiettivi e principi regolatori
L’articolo 3 fissa gli obiettivi di concorrenza effettiva, non discriminazione, trasparenza, efficienza, integrazione dei mercati e partecipazione di gestione della domanda, accumulo e rinnovabili. Impone a Stati membri, autorità di regolazione e gestori di sistema di applicare proporzionalità, trasparenza, ottimizzazione dei costi, uso prevalente di meccanismi di mercato, tutela dello sviluppo dei mercati a termine, del giorno prima e infragiornalieri e consultazione dei DSO.
Termini e condizioni/metodologie, approvazione e decisione ACER
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano l’elaborazione da parte dei TSO dei termini e condizioni e delle metodologie, la consultazione e i quorum decisionali tra TSO, l’approvazione da parte delle autorità nazionali di regolazione e il ruolo sostitutivo di ACER in caso di mancato accordo. Sono previste proposte soggette ad approvazione unanime o regionale, termini di sei mesi per la decisione regolatoria e la possibilità di intervento di ACER entro sei mesi dal deferimento. L’articolo 6 regola inoltre la modifica successiva delle metodologie e dei termini e condizioni.
Pubblicazione, riservatezza e recupero costi
Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 prevedono la pubblicazione su Internet dei termini e condizioni o delle metodologie, il recupero dei costi ragionevoli, efficienti e proporzionati tramite tariffe o altri meccanismi, la partecipazione dei portatori d’interesse coordinata da ACER e ENTSO-E, la consultazione pubblica di almeno un mese (due mesi per talune proposte a livello UE) e gli obblighi di segretezza professionale sulle informazioni riservate.
Pubblicazione delle informazioni e delega di compiti
L’articolo 12 impone ampia trasparenza informativa: pubblicazione tempestiva di dati sul bilanciamento, sulle offerte, sui volumi e prezzi, sull’allocazione e utilizzo della capacità interzonale e sui documenti metodologici; consente eccezioni limitate per rischio di abusi di mercato. L’articolo 13 consente ai TSO di delegare compiti a terzi e agli Stati membri di attribuire compiti nazionali a terzi, mantenendo in capo al TSO delegante la responsabilità e garantendo controllo regolatorio e riservatezza.
Ruoli di TSO, DSO, BSP e BRP
Gli articoli 14-17 definiscono responsabilità e interazioni: i TSO acquisiscono i servizi di bilanciamento e possono mantenere il modello di dispacciamento centrale previa notifica; i DSO cooperano e forniscono informazioni utili al regolamento degli sbilanciamenti; i prestatori di servizi di bilanciamento devono qualificarsi/prequalificarsi e presentare offerte conformi ai contratti e alle regole; i responsabili del bilanciamento sono finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti e possono modificare i programmi fino a determinate chiusure di mercato.
Termini e condizioni relativi al bilanciamento
L’articolo 18 impone ai TSO, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di elaborare le proposte di termini e condizioni per prestatori di servizi di bilanciamento e responsabili del bilanciamento, includendo qualificazione, acquisizione e trasferimento della capacità, dati e informazioni, assegnazione delle offerte ai BRP, regole di regolamento e conseguenze dell’inadempimento. Per il modello di dispacciamento centrale include inoltre orari di chiusura del processo di programmazione integrato, utilizzo e conversione delle offerte. Prevede coordinamento con DSO e stakeholder e l’eventuale inclusione di obblighi aggiuntivi per i BSP e di esenzioni mirate.
Piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento e compensazione dello sbilanciamento
Gli articoli 19-22 istituiscono tre piattaforme per: riserve di sostituzione; riserve di ripristino con attivazione manuale; riserve di ripristino con attivazione automatica; e una piattaforma per il processo di compensazione dello sbilanciamento. Ogni piattaforma deve avere governance comune, funzione di ottimizzazione dell’attivazione e regolamento TSO-TSO, usare elenchi di ordine di merito comuni e disporre di una proposta di quadro di attuazione con progettazione, governance, entità gestore, armonizzazione dei termini e condizioni, ripartizione dei costi, orari di chiusura e algoritmi. Sono previsti termini stringenti: in generale 6 o 12 mesi per proposta/designazione e 30 mesi per l’operatività, con possibilità di modifica dopo 18 mesi per alcune piattaforme.
Ripartizione dei costi e orari di chiusura dei mercati
L’articolo 23 disciplina la ripartizione tra costi comuni, regionali e nazionali relativi a istituzione, modifica e gestione delle piattaforme, con relazioni annuali dei TSO e criteri di riparto dei costi comuni tra Stati membri e, se del caso, paesi terzi. L’articolo 24 armonizza gli orari di chiusura del mercato dell’energia di bilanciamento, che devono essere vicini al tempo reale e non antecedere la chiusura infragiornaliera interzonale; prevede inoltre obblighi di comunicazione dei volumi indisponibili e, per il dispacciamento centrale, specifici orari di chiusura del processo di programmazione integrato.
Prodotti standard e prodotti specifici
Gli articoli 25 e 26 prevedono la standardizzazione dei prodotti di bilanciamento: entro due anni i TSO devono proporre gli elenchi dei prodotti standard per energia e capacità di bilanciamento, rivedendoli almeno ogni due anni. Sono indicate caratteristiche minime, variabili e finalità dei prodotti standard, favorendo concorrenza, liquidità e partecipazione di domanda, accumuli, rinnovabili e terzi. I prodotti specifici sono ammessi solo previa dimostrazione di necessità per la sicurezza operativa o per l’impossibilità di usare prodotti standard, devono essere minimizzati, riesaminati almeno ogni due anni e, ove possibile, convertiti in prodotti standard.
Modello di dispacciamento centrale e procedure alternative
L’articolo 27 disciplina l’uso e la conversione delle offerte del processo di programmazione integrato nei sistemi a dispacciamento centrale, imponendone l’utilizzo per lo scambio di servizi di bilanciamento o la condivisione delle riserve. L’articolo 28 prevede procedure alternative se l’acquisizione o l’attivazione coordinata non riescono, con ripetizione della procedura o scostamento dagli elenchi di merito e comunicazione tempestiva al mercato.
Attivazione dell’energia di bilanciamento e regole di mercato
Gli articoli 29-31 definiscono il meccanismo di attivazione: uso di elenchi di ordine di merito comuni, divieto di attivazione prima della chiusura del mercato salvo eccezioni in allerta/emergenza, classificazione degli scopi di attivazione, obbligo di motivare gli scostamenti, trasmissione delle offerte alla funzione di ottimizzazione e possibili limitazioni al volume di offerte trasmesse alle piattaforme europee. L’articolo 30 disciplina il prezzo dell’energia di bilanciamento con metodo marginale pay-as-cleared, eventuali limiti tecnici di prezzo e il prezzo della capacità interzonale usata per lo scambio o la compensazione dello sbilanciamento. L’articolo 31 istituisce la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e ne definisce input, requisiti e uso degli elenchi per up/down regulation.
Acquisizione, scambio e trasferimento della capacità di bilanciamento
Gli articoli 32-35 regolano la capacità di bilanciamento: i TSO devono riesaminare almeno annualmente i requisiti di riserva e acquisire capacità con metodi basati sul mercato, preferibilmente a breve termine, con separazione tra capacità a salire e a scendere salvo esenzioni. Lo scambio di capacità di bilanciamento tra TSO avviene in modello TSO-TSO, con metodologie per disponibilità della capacità interzonale e, se necessario, limiti ex ante. L’articolo 34 consente il trasferimento degli obblighi di capacità entro limiti temporali e di sicurezza. L’articolo 35 consente il modello TSO-BSP, con possibile esenzione da alcuni requisiti, ma prevede che entro quattro anni tutti gli scambi di capacità si basino sul modello TSO-TSO salvo eccezioni per le riserve di sostituzione in casi specifici.
Capacità interzonale per i servizi di bilanciamento
Gli articoli 36-43 stabiliscono l’uso della capacità interzonale disponibile per lo scambio di energia o per il processo di compensazione dello sbilanciamento, il suo aggiornamento continuo e il calcolo in coerenza con il regolamento (UE) 2015/1222. Sono previsti tre processi di allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve: coottimizzato, basato sul mercato e basato su analisi di efficienza economica, con soglie quantitative (10% o 5% della capacità disponibile, secondo il caso) e regole di pari trattamento. L’articolo 43 disciplina l’uso della capacità interzonale da parte dei BSP nel modello TSO-BSP e la sua considerazione come capacità già allocata ai fini del calcolo complessivo.
Principi di regolamento dell’energia, degli scambi TSO-TSO e degli sbilanciamenti
Gli articoli 44-57 disciplinano il regolamento finanziario: i principi generali richiedono segnali economici corretti, neutralità finanziaria dei TSO e possibili meccanismi supplementari. Seguono regole sul calcolo e regolamento dell’energia di bilanciamento per contenimento, ripristino e sostituzione; sugli aggiustamenti degli sbilanciamenti per i BRP; sul regolamento degli scambi intenzionali e non intenzionali di energia tra TSO; sul regolamento degli sbilanciamenti con periodo di 15 minuti entro tre anni; sulle modalità di calcolo della posizione finale, del volume allocato, del prezzo di sbilanciamento e sulle soglie minime/massime basate sui prezzi dell’energia attivata e sul valore dell’attivazione risparmiata; nonché sul regolamento della capacità di bilanciamento acquisita dentro e fuori area di programmazione.
Algoritmi, comunicazione e monitoraggio
L’articolo 58 impone la predisposizione di algoritmi per l’ottimizzazione dell’attivazione, la compensazione dello sbilanciamento e l’acquisizione della capacità, tutti compatibili con sicurezza operativa, vincoli tecnici e capacità interzonale disponibile. Gli articoli 59 e 60 prevedono una relazione europea periodica dell’ENTSO-E sull’integrazione dei mercati del bilanciamento, con indicatori di performance, e una relazione biennale dei singoli TSO sul bilanciamento. L’articolo 61 richiede analisi costi-benefici per gli interventi previsti dal regolamento, da definire con criteri trasmessi preventivamente alle autorità di regolazione.
Deroghe, monitoraggio, transitorio e applicazione
L’articolo 62 consente deroghe motivate, temporanee e una tantum, con procedura trasparente, tempi stringenti, obbligo di comunicazione ad autorità, ACER e Commissione, e durata massima di due anni, salvo specifiche eccezioni fino al 1o gennaio 2025 per alcune disposizioni. L’articolo 63 disciplina il monitoraggio da parte di ENTSO-E e ACER con scambio di informazioni e banca dati. L’articolo 64 prevede una disciplina transitoria per Irlanda e Irlanda del Nord. L’articolo 65 stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione differita di numerosi articoli operativi, rendendo il regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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